Contratti assicurativi via e-mail: le novità introdotte dal Decreto Rilancio (ed alcuni dubbi applicativi)

Giuseppe Chiriatti
15 Giugno 2020

L'art. 33 comma 1 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) dispone che «i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito e hanno l'efficacia..

L'art. 33 comma 1 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) dispone che «i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità» (tale disciplina – espressamente riferita ai contratti bancari - viene altresì estesa alle polizze assicurative in forza del richiamo effettuato nel secondo comma).

In particolare, le disposizioni di cui all'art. 33 – si legge nella relazione illustrativa del decreto - «mirano ad assicurare la continuità nell'accesso a tali servizi e prodotti … agevolando la conclusione a distanza dei nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso, che consentono di superare difficoltà operative conseguenti all'attuale situazione di emergenza».

Ebbene, almeno sotto il profilo sistematico, la norma introduce – sia pur in via transitoria – una rilevante deroga alla regola generale secondo cui «la polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia» (art. 62 comma 2 Reg. IVASS n. 40). Ed infatti, l'art. 20 comma 1-bis CAD riconosce al documento informatico l'efficacia della scrittura privata solo ove lo stesso sia sottoscritto mediante firma elettronica “forte”: è a tale condizione, dunque, che potrebbe dirsi rispettato il requisito della forma scritta ad probationem così come previsto, per il contratto assicurativo, dall'art. 1888 c.c.

D'altro canto, provando a calare la disposizione in commento nella prassi dell'attività di distribuzione, emergono alcune potenziali criticità che qui meritano di essere attentamente analizzate.

Preliminarmente, occorre intanto notare come l'art. 33 del Decreto Rilancio descriva uno schema di conclusione del contratto ben differente dal più “comune” collocamento a distanza: in tale ultima ipotesi, infatti, la polizza viene sovente stipulata per fatti concludenti mediante il pagamento del premio, cui poi segue lo scambio dei documenti sottoscritti con firma olografa (per una ricognizione sul tema sia consentito rinviare a CHIRIATTI G., Polizza assicurativa: contratto, forma, polizza all'ordine o al portatore, 16 aprile 2019, su questa rivista).

Nella fattispecie di cui alla norma in commento, invece, il contratto si concluderebbe già solo mediante uno scambio di e-mail tra l'impresa (o un suo agente) e il contraente. Non è un caso, del resto, che sempre l'art. 33 preveda: «il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza». In altri termini, secondo lo schema negoziale descritto dalla norma, l'impresa o il suo agente, dopo aver conferito (ad esempio) telefonicamente col contraente, ben potrebbero inviare a quest'ultimo un'e-mail, allegando tutta la documentazione precontrattuale e la scheda di polizza; a sua volta, il contraente potrà poi rispondere al messaggio dichiarando la propria volontà di concludere il contratto e, in tal caso, lo scambio di e-mail costituirebbe già esso stesso prova scritta dell'avvenuta stipulazione della polizza (un eventuale ritardo nel pagamento del premio potrà al limite riverberare sull'effettiva decorrenza della copertura).

Fatta questa premessa, dovremo in primo luogo rilevare come la scelta legislativa di cui all'art. 33 obliteri di fatto l'art. 1341 comma 2 c.c. Ed infatti, il contratto assicurativo ben potrebbe contenere alcune clausole vessatorie, la cui validità – come noto - è subordinata alla sottoscrizione specifica da parte del contraente; nondimeno, proprio perché trattasi di sottoscrizione specifica, la Cassazione ha avuto modo di chiarire come la stessa si sostanzi in una «sottoscrizione autonoma e separata rispetto a quella che si riferisce agli altri patti contrattuali e tale esigenza non può ritenersi soddisfatta nel caso in cui vi sia una unica firma in calce al modulo ovvero vi siano due firme ma la seconda si limiti ad approvare genericamente e globalmente tutte le clausole previste nel contratto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.» (ex multis, Cass. civ., Sez. III Ord., 10 febbraio 2005, n. 2719).

Per l'effetto, l'invio di un messaggio di posta elettronica con cui il contraente esprime un “generico” consenso alla conclusione del contratto non è certo idoneo ad ossequiare il meccanismo previsto dall'art. 1341 comma 2 c.c.

La medesima questione, oltretutto, si porrebbe con riguardo agli incombenti previsti dalla normativa in materia di privacy, atteso che l'eventuale dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili (oggi definiti “categorie particolari di dati” dall'art. 9 Reg. UE 679/2016 c.d. GDPR) dev'essere essa stessa specifica. Dispone, infatti, l'art. 7 § 2 GDPR: «se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie».

Nulla si dispone, infine, con riguardo alla verifica di adeguatezza, che, di norma, viene effettuata mediante la compilazione e la sottoscrizione, da parte del contraente, di un apposito questionario con cui questi fornisce al distributore le informazioni relative alle proprie esigenze assicurative (art. 58 Reg. IVASS n. 40).

Su questa rivista, invero, abbiamo già avuto modo di segnalare che il mancato svolgimento della verifica di adeguatezza non riverbera sulla validità del contratto, ma, al limite, potrebbe essere fonte, per il distributore, di una responsabilità risarcitoria e/o amministrativa (sul punto sia consentito rinviare a CHIRIATTI G., Intermediari assicurativi e responsabilità, 14 ottobre 2019); nondimeno, pare evidente che la scelta di introdurre una modalità semplificata per la formazione del documento di polizza, senza fornire al contempo alcuna indicazione circa lo svolgimento “a distanza” della verifica di adeguatezza, finisca per frustrare l'utilità della norma medesima, atteso che un distributore prudente, il quale non voglia imbattersi in successive contestazioni da parte del contraente e/o dell'Istituto di Vigilanza, dovrebbe comunque raccogliere il questionario debitamente compilato e sottoscritto dal contraente con le forme tradizionali.

In conclusione, pare a chi scrive che l'applicazione della norma in commento possa recare con sé più inconvenienti che benefici rispetto alle modalità di collocamento a distanza già implementate sul mercato e ammesse dalla normativa vigente.

Unico elemento di rilievo è rappresentato dall'ulteriore previsione – sempre contenuta nell'art. 33 – secondo cui «il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso».

Dovremmo rilevare, invero, come la posta elettronica non certificata sia già diffusamente impiegata nella gestione del rapporto assicurativo e nella corrispondenza tra l'impresa e il cliente. D'altro canto, la norma potrà esprimere tutta la propria portata quantomeno nei casi in cui le condizioni di polizza prevedano tassativamente l'impiego di determinati strumenti e/o formalità (raccomandata A/R, pec ecc.) per l'esercizio dei diritti nascenti dal contratto. Ed anzi, sarebbe stato ragionevole attendersi che le medesime modalità semplificate venissero espressamente previste anche per l'adempimento degli obblighi gravanti sull'assicurato (si pensi soltanto alla denuncia di sinistro ex art. 1913 c.c.) e ciò a maggior ragione ove si considerino le possibili conseguenze connesse all'eventuale violazione degli stessi (per una ricognizione sia consentito rinviare a CHIRIATTI G., Obblighi dell'assicuratore e dell'assicurato, 10 dicembre 2019).

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