Opposizione del terzo pignorato: citazione o ricorso?

Redazione scientifica
15 Giugno 2020

La pronuncia in oggetto ripercorre le modifiche degli artt. 548 e 549 c.p.c. succedutesi nel tempo per chiarire quale sia la forma con cui il terzo pignorato può proporre opposizione all'esecuzione secondo il regime normativo ratione temporis vigente.

Il caso. Una S.p.a., in virtù di crediti vantati nei confronti di una S.r.l., sottoponeva a pignoramento le somme dovute a quest'ultima da un'altra società. Il giudice dell'esecuzione, ritenuta non contestata l'esistenza del credito pignorato, assegnava alla creditrice l'intera somma richiesta. Il terzo pignorato, ricevuta la notifica dell'ordinanza di assegnazione, contestava con atto di citazione ex art. 617 c.p.c. l'assegnazione stessa eccependo che il suo effettivo debito era di importo inferiore. Il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione per tardività. La società pignorata ha dunque proposto ricorso straordinario per cassazione.

In via preliminare, la società controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per vizi nella notificazione a mezzo PEC per mancanza di alcuni degli elementi richiesti dall'art. 3-bis l. n. 53/1994, come modificato dall'art. 16-quater, comma 1, d.l. n. 179/2012. Il Collegio ricorda che tale vizio produrrebbe la nullità della notificazione e non la sua inesistenza configurabile solo in caso di totale mancanza materiale dell'atto e nelle ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile l'atto. Nel caso di specie, la nullità risulta comunque sanata per il raggiungimento dello scopo dal momento che la controricorrente ha potuto regolarmente difendersi con ricorso incidentale.

Opposizione del terzo pignorato. Passando al merito del ricorso principale, con cui la società ricorrente deduce che l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta con citazione anziché con ricorso con conseguente tempestività del ricorso, il Collegio ripercorre le modifiche legislative intervenute sugli artt. 548 e 549 c.p.c. e ribadisce che, in tema di procedimento di espropriazione di crediti, l'opposizione proposta del terzo pignorato ai sensi dell'art. 548, comma 3, c.p.c. nella formulazione introdotta dalla l. n. 228/2012 e modificata dal d.l. n. 132/2014 (convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014), anteriormente alle ulteriori modifiche introdotte dal d.l. n. 83/2015 (convertito con modificazioni dalla l. n. 132/2015) con la quale vengano contestati l'esistenza, l'entità o altri elementi del credito pignorato ed assegnato al giudice dell'esecuzione in base alla mancata contestazione delle allegazioni del creditore, deve essere introdotta con citazione in ragione della vigente previsione normativa che richiama espressamente l'art. 617 c.p.c. Resta escluso il caso in cui, in ragione della materia trattate, essa debba ritenersi soggetta ad un rito speciale che ne imponga l'introduzione con ricorso.
Il ricorso trova dunque accoglimento: la Corte cassa la pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale in persona di diverso magistrato.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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