Decorrenza della prescrizione per i crediti sorti nel corso e alla cessazione del rapporto anche in caso di illegittimità del termine apposto al contratto

La Redazione
15 Giugno 2020

Il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c. decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti...

Il caso. La Corte d'appello di Ancona ha rigettato l'appello del Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro che aveva accolto il ricorso dei docenti assunti con contratti a tempo determinato di durata annuale, in dichiarata applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e aveva condannato il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'applicazione, in misura pari a quelle dei colleghi assunti a tempo indeterminato, degli aumenti conseguenti all'anzianità maturata, computata con riferimento a tutti i periodi di prestazione a tempo determinato nel limite della prescrizione.

La Corte territoriale, richiamati i principi affermati dalla Corte di giustizia quanto all'interpretazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, ha ritenuto non giustificata da ragioni oggettive la disparità di trattamento ed ha respinto anche il motivo di appello con il quale il Ministero aveva censurato il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione.

Ha qualificato di natura risarcitoria la domanda proposta dagli originari ricorrenti e ne ha tratto la conseguenza dell'applicabilità del termine ordinario decennale di prescrizione.

Il Ministero dell'Istruzione, ha proposto ricorso per cassazione.

Decorrenza della prescrizione nel caso di illegittimità del termine apposto ai contratti.

Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento. (Principio enunciato nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).

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