Terzo settore: il Decreto attuativo sulla detraibilità delle erogazioni liberali in natura
15 Giugno 2020
Obiettivi del Decreto ministeriale. Riferimenti normativi
Il D.M. 28 novembre 2019 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali recentemente pubblicato in Gazzetta (30 gennaio 2020), concernente il trattamento tributario delle erogazioni liberali in natura a favore degli Enti di Terzo settore, individua le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall'imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Inoltre, stabilisce i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura (art. 1, D.M. cit.). In altri termini, a seguito dell'entrata in vigore del citato Decreto possono fruire dei benefici fiscali, previsti dal Codice di Terzo settore (CTS), persone fisiche e giuridiche che effettuino donazioni a favore di un ente senza scopo di lucro, aventi per oggetto beni, merci o qualsiasi altra res economicamente apprezzabile. Il decreto attuativo stabilisce specifici criteri e modalità di valutazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali, nonché fornisce una puntuale indicazione dei documenti da presentare.
In riferimento ai contenuti si rileva un allineamento con i principi indicati nella Legge Delega di riforma del Terzo settore (L. n. 106/2016, art.9, lett. b) sulla necessità di una «razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali in denaro e in natura, disposte in favore degli enti» (sul tema, v. F. Loffredo, Gli enti del Terzo settore, Milano, Giuffrè, 2018). Sul piano sistematico, il provvedimento completa l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 83 CTS, il quale prevede la detrazione dall'imposta lorda sulle persone fisiche di un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro (importo elevato al 35% qualora il destinatario dell'erogazione liberale sia un'organizzazione di volontariato). In ipotesi di erogazioni liberali in denaro, la detrazione è consentita, a condizione che il versamento sia tracciabile ovvero sia eseguito tramite banche o uffici postali (oppure mediante altri sistemi di pagamento previsti ex art. 23, D.Lgs. n. 241/1997).
Il legislatore dispone, inoltre, la deducibilità dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore (persone fisiche, enti e società), nel limite del 10% di quello dichiarato, delle erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate in favore dei richiamati enti.
Tipologia di erogazioni liberali soggette ad agevolazioni fiscali
Sotto il profilo strutturale, il Decreto in esame individua in maniera dettagliata le tipologie di ETS che possono usufruire delle agevolazioni (art. 2). Infatti, si stabilisce in primis che le erogazioni liberali in natura devono essere destinate esclusivamente agli enti di Terzo settore che risultino costituiti in forma di: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali (escluse quelle costituite in forma di società), cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società (come ulteriore requisito si richiede l'iscrizione nel RUNTS). Tali erogazioni devono essere poi utilizzate dai predetti enti esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Peraltro, l'ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura é quantificato sulla base del «valore normale del bene» oggetto di donazione, determinato ai sensi dell'art. 9 TUIR, ossia facendo riferimento al prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi (art. 9 TUIR). In altri termini, per la determinazione del «valore normale» si considerano ad esempio i listini o le tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, i listini delle Camere di commercio ovvero le tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso; di contro, per i beni economici soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore. In ipotesi di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento. Tuttavia qualora l'erogazione liberale abbia ad oggetto corrispettivi o ricavi derivanti da cessione di beni o prestazione di servizi (art. 85, comma 1 lett. a-b, TUIR), l'ammontare della detrazione o della deduzione viene calcolato con riferimento al minor valore determinato ai sensi del combinato disposto tra l'art. 2, comma 1 del D.M. in esame e l'art. 92, TUIR.
Ai fini dell'agevolazione fiscale è necessario fornire una dettagliata documentazione dell'erogazione liberale in natura ricevuta.
Nello specifico, deve risultare da atto scritto la dichiarazione del donatore, recante una descrizione analitica dei beni donati insieme all'indicazione dei relativi valori. L'ente destinatario a sua volta ha l'onere di redigere una dichiarazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria.
Nel caso in cui il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore a 30.000 euro, ovvero in conseguenza della peculiare natura dei beni, non sia possibile desumere il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire ed allegare alla citata documentazione una perizia giurata ai fini di una valida attestazione delle res donate, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento.
Il regime transitorio
Per il periodo transitorio (art. 104, CTS) le agevolazioni vengono applicate a favore di enti determinati quali le ONLUS iscritte negli appositi Registri; le Organizzazioni di volontariato (ODV) regolarmente iscritte nei registri di cui alla L. n. 266/1991; infine, le Associazioni di promozione sociale (APS), sempre qualora regolarmente iscritte negli appositi registri ex L. 383/2000.
Si stima che, in concreto, tali agevolazioni saranno attuate non prima del prossimo anno (2021) in conseguenza del fatto che la normativa troverà applicazione dal periodo di imposta successivo dell'intervenuta autorizzazione della Commissione europea, e comunque, non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico (il cui Decreto è ancora in attesa di pubblicazione).
In conclusione
Sul piano funzionale occorre sottolineare come tale disciplina di “favore” in tema di erogazioni liberali nasca anche dalla considerazione che nel nostro Paese, sebbene esistano consolidate tradizioni filantropiche, la struttura complessiva delle deduzioni a beneficio delle organizzazioni non profit risulta meno favorevole rispetto agli altri Stati dell'Unione europea. Un sistema giuridico non è concepibile se risulta privo di vincoli di solidarietà tra i componenti del corpo sociale. Inoltre, una piena affermazione organizzativa e funzionale del settore no profit appare sempre più influenzata e collegata al ruolo della fiscalità. Del resto, le agevolazioni fiscali per attività d'interesse pubblico o per quelle di servizi alla persona, non dovrebbero più essere considerate come deroga al principio generalizzato di giustizia sostanziale, ma come spesa fiscale (sul tema, A. Di Pietro, Il futuro fiscale del no profit tra solidarietà sociale e sussidiarietà orizzontale, in No profit, 2006, 2, p. 231). La previsione normativa si inserisce, quindi, in un contesto di finanziamenti a favore delle organizzazioni non profit, che tende a garantire un reale ed effettivo orientamento di risorse verso organismi non lucrativi caratterizzati dallo svolgimento di attività sociali. Lo sviluppo di queste nuove modalità di finanziamento potrebbe favorire la crescita delle organizzazioni non lucrative, soprattutto in una prospettiva di maggiore indipendenza economica rispetto all'intervento pubblico. Per altro verso, il sistema di finanziamento (privato) delle erogazioni liberali risulta innegabilmente collegato a scelte “private” verso enti non commerciali da individuare di volta in volta da parte del soggetto erogatore. Da ciò consegue la necessità, per gli ETS, di farsi conoscere e, quindi, di sviluppare connesse forme di marketing rivolte ai potenziali donatori, attraverso il ricorso a regole economiche applicate al sociale. D'altra parte lo sviluppo di tecniche imprenditoriali e la valorizzazione delle risorse economiche, finalizzate ad affermare le proprie finalità oppure a promuovere le proprie attività sul territorio, risultano uno dei principali obiettivi del management degli organismi non lucrativi. In questo contesto, quindi, la comunicazione della propria mission ed il fundraising diventano strategie economiche assolutamente necessarie per rendere efficiente e durevole l'attività dell'organizzazione.In concreto risulta fondamentale una sistematica indicazione, ai potenziali donatori, di informazioni tali da orientare le scelte di questi ultimi verso l'organizzazione interessata. Gli enti non profit vengono, quindi, a trovarsi in una situazione di mercato con la conseguenza di dover realizzare un vero e proprio mutamento di mentalità, poiché sono destinati ad entrare in un “mercato” delle preferenze. Tutto questo impone di proporre forme di gestione dell'organizzazione (in armonia con le finalità istituzionali), attraverso la realizzazione di strategie e criteri teoricamente assimilabili a quelli aziendali. L'insieme di strategie di mercato, è utile precisare, non incide sui contenuti istituzionali degli organismi in esame, bensì sulle metodologie e sulle proposte: in altri termini sulle modalità attraverso cui le organizzazioni non profit realizzano le loro finalità istituzionali. D'altro canto, i nuovi spazi conquistati dalle organizzazioni non profit, comportano la costante ricerca di strumenti di finanziamento e di gestione economica, in modo da renderli capaci ed economicamente autosufficienti per il perseguimento delle finalità istituzionali. In altre parole, si realizza una sorta di concorrenza interna alle organizzazioni non lucrative le quali sono chiamate a dividersi le risorse umane ed economiche del settore. L'esigenza di una piena efficienza (anche economica) dell'ente diventa fondamentale e altrettanto basilare risulta lo sviluppo dell'organizzazione stessa, per conseguire direttamente gli obiettivi istituzionali. Per altro verso realizza una forma indiretta di finanziamento, a favore delle organizzazioni ritenute più meritevoli nel campo delle attività sociali (G. Rivetti, Enti senza scopo di lucro. Terzo settore e impresa sociale. Profili di specialità tributaria tra attività no profit o for profit, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 242-244).
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