Clausole statutarie di “change of control”

Francesca Maria Bava
17 Giugno 2020

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, nella massima n. 185, afferma che le c.d. clausole statutarie di “change of control”, relative al trasferimento del controllo di una società socia, sono idonee ad esplicare effetti solo con riguardo alle partecipazioni della società nel cui statuto sono inserite.

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, nella massima n. 185, afferma che le c.d. clausole statutarie di “change of control”, relative al trasferimento del controllo di una società socia, sono idonee ad esplicare effetti solo con riguardo alle partecipazioni della società nel cui statuto sono inserite.

Tali clausole non possono, infatti, incidere sulla circolazione delle partecipazioni della società socia: sono inefficaci, ad esempio, le clausole che riconoscono il diritto di prelazione al ricorrere del cambio di controllo di una società socia, mancando sia il presupposto oggettivo, rappresentato dal trasferimento delle partecipazioni della società partecipata, sia quello soggettivo, in quanto i soci della società partecipante non possono ritenersi vincolati a tale limite contenuto nello statuto della partecipata (così anche l'ordinanza del Tribunale di Roma del 9 maggio 2017, in questo portale con nota di Lauria, Inapplicabilità della clausola di prelazione al change of control).

Tuttavia, il cambiamento di controllo della società partecipante può costituire il presupposto per l'applicazione di regole o limiti che riguardano le azioni o quote detenute dalla medesima nella società partecipata.

In via esemplificativa, sono ammesse clausole che escludono il limite statutario al trasferimento delle partecipazioni se queste sono trasferite ad una società totalmente detenuta o controllata ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 c.c. dal socio alienante, qualora detto trasferimento sia sottoposto alla condizione risolutiva (con tutela reale) del venir meno del possesso totalitario o del controllo di diritto o, alternativamente, si preveda un obbligo di ritrasferimento (con tutela solo risarcitoria) al ricorrere di tali ipotesi.

Analogamente si ritengono valide ed efficaci le clausole che riconoscono il diritto di riscatto delle partecipazioni della società socia detenute nella partecipata in caso di trasferimento del controllo della partecipante.

Sono ritenute inoltre legittime le clausole che richiedono il necessario gradimento nei confronti del nuovo socio di controllo della società socia, comportanti, in caso di mancata concessione di gradimento, il sorgere di un diritto di riscatto avente ad oggetto le partecipazioni detenute dalla società socia nella partecipata, non potendosi invece incidere sulla circolazione delle partecipazioni della partecipante stessa.

In tema di “changing control” si è espresso altresì il Comitato Triveneto dei Notai, con la massima I.H.9., ritenendo legittima ed introducibile a maggioranza la clausola statutaria di esclusione del socio, a sua volta società, che muti la propria compagine sociale (anche in esito ad operazioni di fusione e scissione) senza il consenso dei restanti soci della società partecipata.

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