Fallimento del debitore esecutato dopo l'ordinanza di assegnazione: nessun effetto sul procedimento esecutivo

17 Giugno 2020

Nell'espropriazione presso terzi di crediti, il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 533 c.p.c., e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposta dal terzo pignorato, non comporta né la caducazione dell'ordinanza di assegnazione, né la cessazione ipso iure della materia del contendere nel giudizio di opposizione. Non spetta, peraltro, al giudice dell'opposizione stabilire se gli eventuali pagamenti compiuti dal terzo pignorato in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione siano o meno efficaci, ai sensi dell'art. 44 l. fall., in considerazione del momento in cui vennero effettuati.

La Suprema Corte interviene, modificando il proprio pregresso orientamento, sul rapporto tra ordinanza di assegnazione nel processo esecutivo e fallimento del debitore esecutato, precisando che quest'ultimo evento non ha effetto sull'ordinanza di assegnazione qualora sia stata già pronunciata, restando fermo il diritto del creditore nei termini dell'ordinanza stessa.

Il caso. All'esito dell'ordinanza ex art. 533 c.p.c. emessa nell'ambito di un procedimento esecutivo presso terzi, viene promossa opposizione nei confronti dell'ordinanza stessa da parte di uno dei terzi pignorati. Rigettata la richiesta di sospensiva, il terzo pignorato promuove la fase di merito durante la quale la società debitrice viene dichiarata fallita. Il giudizio viene quindi interrotto e poi riassunto dalla curatela della società fallita. Il giudizio di merito si chiude con la decisione del Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere per fallimento del debitore e conseguente caducazione degli atti della fase esecutiva, compresa l'ordinanza di assegnazione. Avverso tale decisione il creditore promuove ricorso per Cassazione, segnalando come, al contrario di quanto affermato dal Tribunale nella fase di merito, il fallimento del debitore non avrebbe effetto successivamente all'emissione dell'ordinanza di assegnazione nel processo esecutivo.

Ordinanza di assegnazione e conclusione del processo esecutivo. Secondo la previsione di cui all'art. 533 c.p.c., l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata in presenza della positiva dichiarazione di quantità del terzo, rappresenta l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, che determina il trasferimento del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo.

Ordinanza di assegnazione e sostituzione del creditore. In particolare, a seguito dell'assegnazione al creditore procedente della somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato, si verifica la sostituzione del primo all'originario creditore/debitore pignorato, sicché, da quel momento, il terzo è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, al creditore procedente. Ne consegue che da tale momento (e prima di procedere alla “solutio”), il terzo pignorato – ad esempio - ha facoltà di opporre in compensazione i propri crediti nei confronti del creditore originario, anche ove formati anteriormente all'assegnazione, poiché la coesistenza di reciproche e contrapposte ragioni di debito e credito tra originario creditore e terzo pignorato si verifica per effetto ed in conseguenza della pronuncia ex art. 533 c.p.c.

Ordinanza di assegnazione: quali rimedi processuali. Il S.C. fermo quanto precede, precisa che l'ordinanza di assegnazione del credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo e pertanto va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta, mentre va impugnata con l'appello qualora il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione.

Ordinanza di assegnazione e rapporto con l'art. 2928 c.c. L'assunto testè riferito risulta coerente, secondo il S.C., anche in presenza della previsione di cui all'art. 2928 c.c., per il quale il diritto dell'assegnatario del credito nei confronti del debitore espropriato si estingue solo con la riscossione. Secondo la Cassazione, infatti, l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo, rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, che determina il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, e il momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi. Per contro, l'art. 2928 c.c. ha solo effetti di diritto sostanziale e a maggior tutela del creditore, consentendogli, in caso di mancata riscossione, di intraprendere un nuovo procedimento esecutivo in base al medesimo titolo.

Fallimento del debitore esecutato: quali effetti. Al tempo stesso, il fallimento del debitore esecutato non produce effetti nel giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. Al giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, in particolare, non si applica la disposizione l'art. 51 l. fall., di talché il sopravvenuto fallimento del debitore esecutato non determina l'improseguibilità dell'azione né il venir meno dell'interesse ad agire del creditore procedente, atteso che la sopravvenuta improcedibilità della procedura esecutiva non esclude la possibilità che il fallito torni in bonis e venga dunque sottoposto a nuova esecuzione. Ciò in quanto, come si evince dalla motivazione della sentenza in commento, l'ordinanza di assegnazione di somme, resa dal giudice dell'esecuzione civile nei riguardi del terzo pignorato, prima della sentenza dichiarativa di fallimento del debitore, imprime un vincolo di destinazione alle somme di denaro individuate, impermeabile alle vicende successive del debitore medesimo, ivi compresa la declaratoria di fallimento. Da ciò la decisione del S.C. di cassare la sentenza e rinviare al giudice di prime cure, per una nuova valutazione del caso secondo il principio espresso nella massima di cui sopra.

Concordato preventivo e ordinanza di assegnazione: Analogamente, il divieto per i creditori di proseguire le azioni esecutive sul patrimonio del debitore, sancito dall'art. 168, comma 1, l.fall., non opera quando la procedura di esecuzione forzata presso terzi è stata definita con ordinanza di assegnazione resa, ex art. 533 c.p.c., prima della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo proposta dal medesimo debitore esecutato, determinando il provvedimento di assegnazione il trasferimento coattivo del credito staggito dal debitore al creditore procedente e la chiusura del procedimento esecutivo, con conseguente legittimità anche dei pagamenti effettuati dal terzo pignorato successivamente alla pubblicazione della domanda di concordato.

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