Contratto base RCA: in GU il nuovo regolamento

Redazione Scientifica
18 Giugno 2020

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2020, n. 152, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 54/2020 recante il regolamento per la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore di cui all'art. 22 d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012.

Il Regolamento del MISE recante per la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2020, n. 152.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il prossimo 2 luglio 2020.

Il regolamento, previsto dall'art. 22, comma 4, d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012, prevede «le condizioni del contratto base di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, limitatamente ai soli veicoli a motore, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei consumatori, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge di cui all'articolo 122 del codice delle assicurazioni». Vengono inoltre definite le condizioni aggiuntive al contratto base e le clausole limitative e di ampliamento della copertura assicurativa che incidono sul premio (art. 2).

L'offerta contrattuale, in termini di prezzo del contratto base e delle condizioni aggiuntive, è determinata liberamente da ciascuna impresa di assicurazione «dando evidenza della riduzione o dell'incremento del premio conseguente alla stipulazione di ciascuna di esse, e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet».
L'offerta deve essere formulata secondo il modello elettronico predisposto dallo stesso MISE, in modo che ciascun consumatore possa ottenere un unico presso complessivo annuo. Attraverso tale modello, sarà garantita la confrontabilità delle offerte assicurative. Il modello elettronico costituisce infatti «lo standard informativo comune su cui si basa l'offerta fornita mediante i siti internet delle imprese, nonchè mediante il servizio Nuovo preventivatore pubblico» (art. 3).

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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