Condomino “molesto”: le successive condotte di stalking configurano reati distinti
19 Giugno 2020
Il fatto. Un condomino veniva condannato dalla Corte d'Appello di Trieste per stalking ai danni di altre persone residenti nel medesimo stabile. Veniva infatti riconosciuta la sussistenza di una serie di molestie, ingiurie e minacce, in continuazione rispetto a fatti antecedenti per i quali era già intervenuta sentenza irrevocabile di condanna. Conseguentemente, la Corte aveva disposto l'aumento della pena della reclusione precedentemente inflitta per ulteriori 15 giorni.
Stalking: sussistenza e procedibilità a querela. In tema di atti persecutori, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il reato, avendo natura necessariamente abituale, è configurabile solo laddove sia riscontrabile un'unica e grave condotta di molestie o minacce, non potendo a tal fine unificare o ricollegare pregressi episodi già giudicati in separato procedimento penale, per violazione del divieto di bis in idem. Le nuove ed ulteriori condotte persecutorie infatti si sviluppano in autonomia rispetto alle precedenti, già giudicate, e, al fine di poter configurare la fattispecie di reato, devono rispondere ai requisiti previsti dall'art. 612-bis c.p. |