Procedimento per la nomina di un componente del collegio arbitrale e spese processuali

Redazione scientifica
22 Giugno 2020

Nel procedimento per la nomina di un arbitro nell'inerzia della parte interessata, è ammessa la pronuncia sulle spese laddove sia ravvisabile un conflitto tra le parti «le cui posizioni riguardo al provvedimento richiesto assumono un rilievo formale autonomo, che dà fondamento all'applicazione estensiva dell'art. 91 c.p.c.».

Il caso. Il Presidente del Tribunale di Verona rigettava la richiesta di una S.r.l. di nomina del secondo arbitro, componente del costituendo collegio arbitrale, poiché spettante, ai sensi del contratto di subappalto stipulato tra le parti, alla controparte rimasta inerte. La decisione si fondava sul fatto che l'istante mirava a far accertare agli arbitri la prededuzione del proprio credito nella procedura di concordato preventivo avviata dalla controparte. Le spese processuali venivano poste a carico della società istante, la quale ha proposto ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. limitatamente a tale profilo.

La Corte ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza, la pronuncia sulle spese nei procedimenti camerali, seppur privi di natura contenziosa in senso tecnico, è consentita laddove sia ravvisabile un conflitto tra le parti «le cui posizioni riguardo al provvedimento richiesto assumono un rilievo formale autonomo, che dà fondamento all'applicazione estensiva dell'art. 91 c.p.c.» (Cass. civ. n. 28331/2017; Cass. civ., n. 2757/2012). Tale orientamento si è affermato con riferimento al procedimento ex art. 2409 c.c. o al procedimento camerale di reclamo, i quali, pur essendo calati nell'ambito della cd. volontaria giurisdizione, sono suscettibili di configurare situazioni di contrapposizione conflittuale tra le parti.

Nomina di un arbitro. Posta tale premessa e tornando al merito della questione, laddove il Presidente del Tribunale sia chiamato ex art. 810, comma 2, c.p.c. alla nomina di un arbitro nell'inerzia della parte interessata e provvede dunque in funzione sostitutiva della volontà negoziale, deve limitarsi alla verifica formale dei requisiti per la nomina previsti dalla clausola compromissoria, astenendosi dalla risoluzione di ogni questione giuridica tra le parti.
Nel caso in esame però il Presidente del Tribunale di Verona non si è limitato alla verifica formale dei presupposti per la sostituzione della volontà negoziale, ma si è ingerito nella decisione devoluta agli arbitri. Il provvedimento impugnato ha quindi erroneamente applicato l'art. 91 c.p.c. «con la condanna alle spese processuali in un caso non previsto dalla legge, ravvisando il presupposto della “soccombenza” per ragioni del tutto estranee al procedimento nell'ambito del quale è stato emesso».
In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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