Nullità del licenziamento ritorsivo
22 Giugno 2020
Il motivo è illecito, a norma dell'art. 1345 c.c., quando è contrario a norme imperative di legge, all'ordine pubblico e al buon costume, ed ha avuto efficacia determinante ed esclusiva nell'adozione dell'atto.
È pacifico che appartiene a questa categoria il licenziamento per ritorsione, ossia intimato per ingiusta e arbitraria reazione a comportamenti legittimi risultati sgraditi al datore di lavoro, tra i quali classicamente rientra la rivendicazione dei propri ritenuti diritti.
(Nel caso in esame, il licenziamento aveva rappresentato la reazione ingiusta e arbitraria a comportamenti legittimi del lavoratore, ed è stato dichiarato nullo in quanto determinato in via esclusiva da un motivo ritorsivo e quindi illecito, con conseguente applicazione della tutela di cui all'art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300 del 1970, come modificato con l. n. 92 del 2012, c.d. tutela reintegratoria piena).
Cassazione, Sez. Lav., 4 aprile 2019, n. 9468 Cassazione, Sez. Lav., 23 settembre 2019, n. 23583 Cassazione, Sez. Lav., 11 gennaio 2018, n. 512
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