Venticinque minuti tra incidente e morte: il danno da perdita della vita non può essere risarcito ai familiari iure hereditatis
23 Giugno 2020
Morte sopraggiunta venticinque minuti dopo il terribile incidente stradale. Ciò significa che il pregiudizio subito dalla vittima – un uomo – e costituito dalla perdita della vita non può essere risarcito in favore della madre e della sorella, che invece possono solo ottenere come ristoro economico rispettivamente 80mila euro e 9mila euro, in aggiunta ai 335mila euro già versati dall'automobilista che ha provocato l'incidente e dalla sua compagnia assicuratrice.
Il drammatico incidente stradale, che ha provocato la morte di un uomo, risale a oltre 10 anni fa. I familiari, cioè madre, sorella, zii e cugini, citano in giudizio la conducente (e proprietaria) della vettura che ha causato l'incidente e la sua compagnia assicuratrice, chiedendo un adeguato risarcimento. In Tribunale i Giudici prendono atto che automobilista e assicurazione hanno già versato 335mila euro e aggiungono che dovranno provvedere ora a pagare altri 80mila euro alla madre della vittima e altri 9mila euro alla sorella della vittima. Nessun diritto, invece, per gli altri familiari, cioè zii e cugini. Identica decisione in Appello. In particolare, i Giudici di secondo grado escludono la possibilità di risarcire agli eredi della vittima il danno da morte, e osservano poi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla madre della vittima, «il danno patrimoniale subito per la perdita del contributo economico casalingo del figlio convivente è già stato ristorato dall'Inail, che ha infatti costituito una rendita al coniuge superstite dell'uomo deceduto in esito ad incidente in itinere'», mentre la donna «non ha fornito alcuna valida prova di un danno residuo superiore a quello già coperto dall'Inail». Per quanto concerne la domanda di risarcimento presentata da zii e cugini non sono state riscontrate «condizioni oggettive di convivenza, affetto ed assistenza» con la persona deceduta.
Inutile si rivela il ricorso proposto in Cassazione da madre, sorella, zii e cugini. In prima battuta i Giudici tengono a ribadire che «in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo caso – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo». Peraltro, «il danno non patrimoniale da perdita della vita non è indennizzabile ex se», viene aggiunto, e «non può essere invocato il diritto alla vita», né tantomeno «in caso di decesso immediatamente conseguente a lesioni derivanti da fatto illecito si impone necessariamente l'attribuzione della tutela risarcitoria». In questo caso si è appurato che «il decesso è avvenuto circa venticinque minuti dopo l'incidente», e ciò significa, spiegano i Giudici, che «il pregiudizio subito dalla vittima e costituito dalla perdita della sua vita non può essere risarcito iure hereditario in favore della madre e della sorella». Priva di fondamento, infine, la pretesa avanzata da cugini e zii della vittima e mirata ad ottenere il risarcimento di un presunto danno non patrimoniale a loro causato dal decesso del congiunto. Su questo fronte i giudici osservano che non vi sono prove concrete sull'esistenza di «una consistente ed apprezzabile dimensione affettiva» nel rapporto tra la persona morta, gli zii e i cugini, mancando non solo la convivenza ma anche elementi attestanti affetto ed assistenza.
(FONTE: dirittoegiustizia.it) |