La trascrizione della domanda giudiziale nelle more della procedura esecutiva non incide sulla titolarità del bene in capo all'esecutato
23 Giugno 2020
Massima
In tema di espropriazione immobiliare di bene oggetto di garanzia ipotecaria, qualora sia stata trascritta nelle more la domanda giudiziale ex art. 2652 c.c., l'azione esecutiva è correttamente eseguita nei confronti del soggetto che risulti in quel momento proprietario del bene, atteso che la trascrizione della domanda è funzionale unicamente alla “prenotazione” degli effetti della futura pronuncia giudiziale e non incide, di per sé, sulla titolarità del bene in capo all'esecutato. Ne consegue che l'eventuale accoglimento della domanda non pregiudica la prosecuzione dell'espropriazione in tal modo promossa, bensì legittima la chiamata e l'intervento nel processo esecutivo del soggetto autore della trascrizione al fine di consentirgli l'esercizio dei diritti connessi alla posizione sostanziale di volta in volta rilevante, quali, segnatamente: nel caso di soggetto che risulti titolare di un diritto reale sul bene pignorato, il rilascio ex artt. 2861 e ss.c.c. e/o la liberazione ex artt. 2889 e ss.c.c. e, in generale, le facoltà processuali spettanti all'esecutato; nel caso di soggetto che risulti titolare di un diritto di credito, la partecipazione alla distribuzione del ricavato della vendita.
Il caso
La vicenda trae origine da una procedura esecutiva immobiliare promossa ex artt. 602 e ss. c.p.c., nella quale il creditore procedente trascriveva l'atto di pignoramento contro l'acquirente del bene ipotecato in data successiva rispetto alla trascrizione, da parte di un terzo creditore, della domanda di simulazione del trasferimento operato con l'atto di donazione dai danti causa dell'attuale esecutato. Il bene immobile pignorato, infatti, era stato dapprima oggetto di donazione e, successivamente, era stato alienato all'attuale proprietario in forza di atto di compravendita. Il creditore del simulato alienante, ottenuta la sentenza dichiarativa della simulazione assoluta dell'atto di donazione, sosteneva che, essendo stata la domanda giudiziale trascritta anteriormente alla trascrizione del pignoramento, l'inefficacia/nullità del trasferimento aveva comportato la perdita della titolarità dell'immobile da parte dell'odierna società esecutata, per cui con separato ricorso chiedeva al g.e. di dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione iniziata sul bene. La questione
Il ricorso proposto solleva due interrogativi: 1) ci si chiede quali siano le forme con cui il creditore ipotecario deve eseguire il pignoramento in presenza della trascrizione di una domanda giudiziale potenzialmente idonea ad incidere sulla titolarità del bene ai sensi dell'art. 2652 c.c. (come, nel caso di specie, la domanda diretta all'accertamento della simulazione assoluta di un atto traslativo della proprietà); 2) quali siano le conseguenze – sul piano del processo esecutivo – dell'eventuale accoglimento di una domanda di tal fatta. Le soluzioni giuridiche
Il Tribunale ha sostenuto che l'azione esecutiva deve essere posta in essere nei confronti del soggetto che risulti titolare del bene sulla scorta dei pubblici registri immobiliari al momento della trascrizione del pignoramento. Ciò a causa della circostanza che la trascrizione della domanda giudiziale è funzionale unicamente alla “prenotazione” degli effetti della futura pronuncia giudiziale e non incide, di per sé, sulla titolarità del bene in capo all'esecutato. Per tale ragione, ha rigettato l'istanza di improcedibilità dell'esecuzione proseguendo la procedura esecutiva. Difatti, «nel momento in cui si assume … che il pignoramento eseguito contro il soggetto che risulti l'effettivo titolare del bene al momento dell'avvio dell'azione esecutiva sia valido e corretto (e, anzi, che esso rappresenti, per vero, l'unica forma corretta di esecuzione) deve ritenersi, altresì, che l'accoglimento della domanda giudiziale sia inidoneo a pregiudicare la prosecuzione del processo esecutivo: non è infatti logicamente e giuridicamente accettabile che il prosieguo dell'azione esecutiva (si ribadisce, validamente avviata) sia condizionata secundum eventum litis». Una soluzione diversa sarebbe non solo in contrasto con l'art. 2808 c.c., che legittima l'azione esecutiva del creditore ipotecario anche nei confronti dei successivi acquirenti, ma apparirebbe del tutto irragionevole e lesiva del principio ex art. 24 Cost., atteso che imporrebbe la mera reiterazione dell'azione esecutiva nei confronti del soggetto in favore del quale l'effetto traslativo ha avuto luogo medio tempore. Occorre anche tener conto di quali diritti e facoltà possono essere esercitate dal soggetto che voglia avvalersi degli effetti della sentenza pronunciata sulla domanda trascritta nell'ambito della procedura esecutiva posta in essere dal creditore ipotecario. Ciò dipende dalla posizione rivestita da tale soggetto: è necessario, infatti, distinguere la posizione di chi in conseguenza della sentenza assume la posizione di titolare di un diritto reale sul bene pignorato e quella di chi non può invocare tale diritto, come nel caso dei creditori, che possono solo partecipare alla distribuzione del ricavato dalla vendita del bene, come accade nella fattispecie in esame. Nel caso di specie, infatti, la sentenza dichiarativa della simulazione assoluta legittima il creditore ad agire esecutivamente sul patrimonio del simulato alienante come se il trasferimento del bene non vi sia mai stato. Pertanto, dovrebbe promuovere un'azione esecutiva ex artt. 602 e ss. c.p.c. ed avvisare, ex art. 498 c.p.c., i creditori titolari di iscrizione ipotecaria. Tale esecuzione è già pendente, ragion per cui evidenti ragioni di economia processuale suggerirebbero un mero intervento nella stessa. Osservazioni
L'ordinanza in rassegna costituisce l'occasione per chiarire i rapporti tra iscrizione di ipoteca e trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2652 c.c. nell'ambito dell'espropriazione forzata immobiliare. Nel caso di specie, l'esecuzione era stata promossa da un creditore ipotecario, titolare di prelazione iscritta antecedentemente alla trascrizione della domanda giudiziale di simulazione assoluta. Ai sensi dell'art. 2808 c.c., il creditore ha il potere di agire in via esecutiva anche in confronto del terzo acquirente, aggredendo i beni vincolati a garanzia del credito (cd. diritto di sequela); egli, inoltre, ha il diritto di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione (cd. privilegio distributivo). L'azione esecutiva deve essere posta in essere sempre nei confronti del soggetto che risulti titolare del bene sulla scorta dei pubblici registri immobiliari al momento della trascrizione del pignoramento, prescindendo, quindi, dalla trascrizione della domanda giudiziale. La funzione della trascrizione della domanda giudiziale, infatti, è solo quella di prenotazione degli effetti della successiva ed eventuale pronuncia di accoglimento per cui non ha, dunque, alcuna efficacia sulla titolarità del bene. Nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il principio secondo cui il conflitto sostanziale tra il creditore ipotecario procedente e l'attore che abbia trascritto la propria domanda successivamente all'iscrizione ipotecaria è risolto a favore del primo (cfr. Cass. civ., 3 febbraio 1995, n. 1324). In tal senso si pone anche la decisione in epigrafe, a mente della quale l'accoglimento della domanda giudiziale è inidoneo a pregiudicare la prosecuzione del processo esecutivo: non è accettabile che il prosieguo dell'azione esecutiva sia condizionata secundum eventum litis. Una diversa conclusione, oltre ad essere in contrasto con l'art. 2808 c.c., apparirebbe lesiva del principio sancito dall'art. 24 Cost., dato che imporrebbe la mera reiterazione dell'azione esecutiva nei confronti del soggetto in favore del quale l'effetto traslativo ha luogo medio tempore. Affermata la prevalenza, sul piano del diritto sostanziale, del creditore ipotecario pignorante, occorre verificare quali diritti e facoltà possono essere esercitate dal soggetto che ha trascritto la domanda e che vuole avvalersi degli effetti della sentenza pronunciata sulla domanda trascritta anteriormente alla trascrizione del pignoramento. Occorre distinguere due posizioni: quella di chi in conseguenza della sentenza assume la posizione di titolare di un diritto reale sul bene pignorato e quella di chi non può invocare tale diritto, in quanto del titolare, per effetto della sentenza, di un diritto di credito nei confronti del debitore. Potrebbe infatti, accadere che all'esito della sentenza il debitore non risulti essere l'effettivo proprietario del bene pignorato. In tal caso la procedura esecutiva iniziata dal creditore ipotecario nei confronti del proprio debitore nelle forme ordinarie dell'espropriazione diretta contro il debitore non dovrà essere iniziata ex novo; il creditore, cioè, non dovrà ricominciare l'esecuzione con le forme del pignoramento contro il terzo proprietario, dovendo piuttosto avere cura di avvisare il terzo della pendenza dell'esecuzione, onde consentirgli di intervenire per esercitare le facoltà previste dall'art. 2858 c.c. Se il creditore ipotecario ha il diritto di vendere il bene e di soddisfarsi sul ricavato, tuttavia, il terzo che all'esito del giudizio risulterà essere proprietario del bene ipotecato ha un non meno importante diritto a conservare il bene in natura (cfr. Trib. Napoli, 22 giugno 2016). Appare, quindi, possibile ipotizzare la chiamata del soggetto nel processo esecutivo al fine di consentirgli l'esercizio sia delle facoltà connesse alla disciplina sostanziale in tema di ipoteca, come ad es. la facoltà di chiedere il rilascio dei beni ipotecati ex artt. 2861 e ss. c.c. o di procedere alla liberazione del bene dall'ipoteca ex artt. 2889 c.c., sia delle facoltà processuali spettanti all'esecutato nella procedura espropriativa, dato che il terzo subentra nella posizione dell'esecutato. Vi è, inoltre, chi ritiene che il terzo sia anche legittimato a proporre opposizione di terzo all'esecuzione (cfr. Cass. civ., 26 agosto 2014, n. 18235). Nel caso in cui, invece, all'esito della sentenza il soggetto che ha trascritto la domanda risulta essere non il titolare di un diritto reale sul bene pignorato, ma un creditore dell'esecutato, la partecipazione al processo esecutivo del soggetto/creditore ha la diversa funzione di consentire al creditore di esercitare quell'azione esecutiva che spetterebbe a qualsiasi creditore munito di titolo esecutivo e, quindi, di legittimare la sua partecipazione alla distribuzione del ricavato dalla vendita del compendio. Ad avviso di chi scrive, se la distinzione appena riportata appare condivisibile, alcune perplessità desta la soluzione data al caso in esame. Considerato che la sentenza dichiarativa della simulazione assoluta dell'atto di donazione ha determinato l'inefficacia/nullità del trasferimento, il bene immobile non è più di proprietà della società esecutata, per cui non sembra possibile che l'esecuzione ex art. 602 c.p.c. prosegua nei confronti di chi non può più essere considerato terzo proprietario e che l'attuale proprietario del bene pignorato non venga avvisato e non gli sia data la facoltà di prendere parte alla procedura. Al terzo, infatti, deve essere permesso di tutelare i propri interessi, per cui deve essere messo a conoscenza dell'esistenza dell'espropriazione forzata a suo danno, allo scopo di poter partecipare al processo esecutivo e proporre (eventualmente) le opposizioni. Pertanto, sarebbe stato preferibile dichiarare l'improcedibilità del processo; la prosecuzione della procedura esecutiva solo apparentemente si mostra la soluzione più efficace, in quanto, ammettere che essa possa proseguire nei confronti di un soggetto che sul piano sostanziale potrebbe non essere più titolare della posizione passiva crea una cesura tra diritto e processo che contrasta palesemente con i fondamentali principi in tema di rapporti tra titolarità del diritto e titolarità dell'azione.
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