L'opposizione al decreto di liquidazione delle spese

Miriam Marotta
23 Giugno 2020

Con l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2011, l'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia soggiace alla disciplina del rito sommario di cognizione. Ne discende che il termine per la proposizione della predetta impugnativa è quello di trenta giorni stabilito, in generale, dall'art. 702-quater c.p.c.

Il caso. M.P., consulente tecnico del pubblico ministero, proponeva opposizione avverso i provvedimenti di liquidazione emessi dal magistrato avanti il Tribunale di Lunasei che, pronunciandosi con ordinanza depositata il 09.05.2018, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme portate nel titolo opposto. Il Ministero ricorre in Cassazione facendo valere, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, dell'art. 15 d.lgs. n. 15/2011 e degli artt. 702-bisc.p.c. e art. 702-quater c.p.c. In particolare il Ministero lamenta la non tempestività dell'opposizione. La Corte di cassazione accoglie il ricorso.

Opposizione al provvedimento liquidazione: il quadro normativo attuale. Il Consulente Tecnico ha la funzione, quando nominato, di risolvere problematiche di natura, appunto, tecnica. Questi, al termine dell'espletamento delle sue operazioni, ha diritto al compenso per le sue prestazioni che viene liquidato mediante apposito provvedimento avverso il quale è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, che richiama la disciplina di cui all'art. 15 d.lgs. n. 150/2011, ossia il rito civile sommario di cognizione.

Dal punto di vista temporale, il termine per la proposizione del ricorso in opposizione avverso il decreto di liquidazione è di 30 giorni a decorrere dalla comunicazione dell'avviso e, pertanto, il decreto di liquidazione diviene esecutivo solo decorso tale termine dalla summenzionata comunicazione senza che sia stata presentata opposizione.

In definitiva l'opposizione ai provvedimenti di liquidazione delle spese di giustizia è stata attratta nel modello del rito sommario talché tali provvedimenti vengono ora equiparati alle ordinanze monocratiche del giudice sottoposte alla disciplina dell'art. 702-quater c.p.c. in tema di comunicazione o notificazione.

La strada dell'opposizione sine die. La Corte costituzionale con la sentenza n. 106/16, in occasione della decisione sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 17 d.lgs. n. 150/2011 (modificativo dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002), e dell'art. 15 comma 2 d.lgs. n. 150/2011 (relativo alla nuova disciplina dell'opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia), sollevata in riferimento alla parte in cui tali disposizioni hanno abrogato l'inciso “entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione” previsto, in origine, dall'art. 170, comma 1, del Testo Unico sulle spese di giustizia, hanno definitivamente sciolto il dubbio sul se, all'indomani del novellato articolo 170 l'impugnazione al provvedimento di liquidazione potesse essere proposta sine die.

Nel dettaglio, per alcuni operatori l'art. 34, comma 17, d.lgs. n. 150/2011, avendo sostituito il testo originario dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, che prevedeva il termine di 20 giorni per proporre opposizione avverso il decreto di pagamento delle spettanze consulente tecnico, introduce un testo che non prevede alcun termine e alcun obbligo di comunicazione alle parti. Da ciò deriverebbe la possibilità di impugnare decreto di liquidazione delle spettanze sine die.

I giudici di legittimità hanno evidenziato che per esigenze di omogeneità di rito, le opposizioni ai provvedimenti di liquidazione, sottostando al rito sommario di cognizione, soggiacciono alla relativa disciplina. Avendo stabilito, quindi, che l'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia non è proponibile sine die, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle parti rimettenti.

Nel caso di specie il consulente tecnico M.P. riceveva la comunicazione del decreto di liquidazione dei compensi il 24.06.2013 e ciononostante il ricorso in opposizione veniva depositato il 17.03.2014 e quindi oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 702-quater c.p.c. Il ricorso de quo viene quindi dichiarato inammissibile per tardività.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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