La deroga alle norme del Codice Civile sulla continuità aziendale a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19

24 Giugno 2020

Il d.l. n. 23/2020 (Decreto Liquidità) prevede, tra l'altro, alcuni interventi – aventi carattere di eccezionalità – per la gestione aziendale post emergenza da Covid-19. In particolare, il decreto-legge ha previsto disposizioni temporanee relative ai principi di redazione del bilancio di esercizio. La deroga di cui all'art. 7 è stata confermata in sede di conversione in legge.

Con il decreto-legge n. 23/2020 (Decreto Liquidità), tenuto conto dell'emergenza derivante dall'epidemia di COVID-19, è stato previsto che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423 bis, comma 1, n. 1), c.c. potrà essere operata se, sulla base dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, la società risultava in continuità aziendale.

La relazione illustrativa precisa che gli effetti dell'epidemia di COVID-19, ed in particolare le relative ricadute sulla gestione aziendale, possono determinare effetti rilevanti sulla prospettiva della continuità aziendale e, conseguentemente, sulla concreta applicazione dei criteri di valutazione ex art. 2426 c.c. che si basano, tra l'altro, sul presupposto dell'azienda in funzionamento (going concern principle). Si è ritenuto quindi opportuno consentire alle imprese - che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale - di conservare tale prospettiva anche nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano già in stato di perdita di continuità.

Il dato temporale di riferimento è stato collegato alla situazione esistente al 23 febbraio 2020, e, cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza epidemiologica (d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica.

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in data 3 giugno 2020, ha reso pubblico il documento interpretativo n. 6 che analizza e commenta le disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio contenute nell'art. 7 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito – con modificazioni – nella legge 5 giugno 2020, n. 40 (recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”), pubblicata sulla G.U., Serie Generale, n. 143 del 6 giugno 2020.

Il contenuto dell'art. 7 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23

L'art. 7, che in sede di conversione del decreto-legge in legge non ha subito sostanziali modifiche, prevede, in particolare, che:

“1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423 -bis , comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18». Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

2 -bis . All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020»”.

La norma, nella sostanza, introduce una facoltà di deroga al disposto dell'art. 2423-bis comma 1, n. 1) c.c. se sussistono determinate condizioni.

Il documento interpretativo dell'OIC prevede che la deroga si applichi:

- alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile;

- alle società tenute a redigere il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127. La deroga si applica ai bilanci consolidati redatti dalla capogruppo che si avvale della deroga nel proprio bilancio d'esercizio.

In particolare, sono interessati i bilanci d'esercizio:

i. chiusi e non approvati dall'organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);

ii. chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);

iii. in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).

La deroga prevista dalla norma non si applica ai bilanci approvati dall'organo assembleare entro la data del 23 febbraio 2020.

L'OIC dispone che, nei bilanci degli esercizi chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019) e non ancora approvati a tale data, la società può avvalersi della deroga se sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 del principio contabile OIC 11.

La deroga non può, invece, essere applicata se, alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019), la società si trovava nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'OIC 11.

In particolare, le società possono avvalersi della deroga se nell'ultimo bilancio approvato (ad esempio al 30 giugno 2019/31 dicembre 2019/30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC 11.

Non è invece possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato la società ha dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'OIC 11, salvo che – ricorrendone i presupposti – nel predisporre il bilancio dell'esercizio precedente la società si sia avvalsa della facoltà di deroga prevista dall'art. 7 del decreto-legge 23/2020.

Se la società si avvale di tale facoltà di deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell'OIC 29.

La verifica della sussistenza del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio di esercizio

L'OIC 11 dispone che, nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa devono essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

Ai fini della redazione del bilancio di esercizio, il principio contabile nazionale dispone che ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito portasse la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 c.c. cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo.

L'informativa di bilancio relativa all'applicazione delle deroga di cui all'art. 7 d.l. 8 aprile 2020, n. 23

Dal punto di vista della disclosure nel bilancio di esercizio, l'OIC nel documento interpretativo in commento prevede che la società che si avvale della deroga prevista dalla norma debba dare informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell'art. 2427 c.c.

Si rammenta, tuttavia, che molte piccole aziende redigono il bilancio in forma semplificata secondo le previsioni di cui all'art. 2435-ter c.c. che non prevede la redazione della nota integrativa (in tema si veda F. Superti Furga, Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea, V, Giuffrè , Milano, 347 e ss.).

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa (nonché, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile, nella relazione sulla gestione), ivi comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19. In particolare, nella fase di preparazione del bilancio la società che si avvale della deroga deve descrivere nella nota integrativa le significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Pertanto, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Inoltre, nei casi in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

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