Il Tribunale di Perugia accoglieva il gravame della Provincia e, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, rigettava la domanda originaria proposta dai genitori di un minore per i danni da questo subiti a seguito di un sinistro stradale avvenuto a causa di una voragine presente sulla strada provinciale che stava percorrente in sella al proprio ciclomotore.
I soccombenti hanno proposto ricorso in Cassazione.
In tema di responsabilità da cosa in custodia, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che sono custodi tutti i soggetti pubblici o privati che hanno il possesso o la detenzione della cosa.
Posta tale premessa, il Collegio ricorda che ai sensi dell'art. 14 c.d.s. gli enti proprietari delle strade sono tenuti a provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, al controllo tecnico dell'efficienze delle strade, all'apposizione e manutenzione della segnaletica. In capo all'ente proprietario della strada è dunque configurabile la responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. in ragione del particolare rapporto con la cosa da cui deriva la disponibilità della stessa e dei poteri di effettivo controllo.
Viene dunque pacificamente affermato in giurisprudenza che in caso di sinistro i danni dovuti ad omessa o insufficiente manutenzione sono riconducibili alla responsabilità del proprietario o del custode ex art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità di dimostrare il caso fortuito. Sul punto, la norma citata integra un'ipotesi di responsabilità c.d. aggravata in quanto caratterizzata dall'inversione dell'onere della prova essendo il custode, presunto responsabile, a dover fornire la prova liberatoria del fortuito (Cass. civ. n. 13222/2016). Egli dovrà dunque dimostrare di aver espletato con la dovuta diligenza in base alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione alle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione sulla cosa stessa in base alle specifiche disposizioni normative vigenti e al generale principio del neminem ledere (Cass. civ. n. 3651/2006).
Ai fini della prova liberatoria, si dovrà però distinguere tra situazioni di pericolo connesse alla struttura o alla pertinenza della strada e quelle provocate da una imprevedibile alterazione dello stato della stessa. In tale ultima ipotesi, può configurarsi il caso fortuito in particolare laddove l'evento dannoso si sia verificato prima che il proprietario abbia potuto rimuovere la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo. In tal caso, non spetta al danneggiato la prova dell'insidia e in particolare dell'anomalia della strada incombendo comunque sul proprietario della strada fornire la prova liberatoria.
Nella vicenda in esame, il giudice di merito ha contraddetto tali principi ritenendo che gli attori non avessero dimostrato la sussistenza di un'anomalia nella sede stradale ed il nesso causale con l'evento.
Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Perugia in diversa composizione.
(FONTE: dirittoegiustizia.it)