La scissione societaria determina sempre un fenomeno successorio tra soggetti distinti

La Redazione
25 Giugno 2020

In caso di scissione della società si determina sempre un rapporto di successione tra soggetti distinti, con la conseguenza che non è preclusa la dichiarazione del fallimento della società entro il termine di un anno dalla sua eventuale cancellazione dal registro delle imprese.

In caso di scissione della società si determina sempre un rapporto di successione tra soggetti distinti, con la conseguenza che non è preclusa la dichiarazione del fallimento della società entro il termine di un anno dalla sua eventuale cancellazione dal registro delle imprese.

Lo ha chiarito la Cassazione con sentenza n. 11984/20 depositata il 19 giugno.

In seguito al rigetto del reclamo proposto ex art. 18 l. fall., il ricorrente adisce la Cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2506 c.c. e dell'art. 10 l. fall. per non aver la Corte d'Appello revocato la sentenza dichiarativa di fallimento emessa a carico della società scissa, in quanto tale dichiarazione avrebbe dovuto colpire le beneficiarie della scissione.

Posto che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 10 l. fall. si presuppone l'intervento di un fenomeno estintivo dell'impresa ovvero della compagine sociale attinta dall'istanza del fallimento nei limiti temporali previsti dalla norma stessa, con effetti successori che investono il patrimonio dell'ente e la relativa legittimazione sostanziale e processuale di quest'ultimo, la Cassazione ritiene di dover approfondire se, nel caso di specie, la scissione di cui all'art. 2506 c.c., che si è sviluppata attraverso la scissione totale del consorzio, abbia causato un fenomeno semplicemente evolutivo e modificativo del contratto sociale, oppure un fenomeno estintivo della società con la formazione di un nuovo ente poiché, a seconda dalla diversa soluzione, discende proprio l'applicabilità o meno dell'art. 10 l. fall, con conseguente fallibilità della società debitrice.

In particolare, la Corte di Cassazione ricorda che, nel vigore della nuova disciplina attuata dal d.lgs. n. 6/2003, è stato affermato che la scissione societaria si accompagna ad un fenomeno successorio, giustificato da una modifica organizzativa del rapporto sociale, da cui deriva l'inapplicabilità di alcune disposizioni previste per i trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi e, di conseguenza, la necessità di verificare la misura della compatibilità di regole e principi in tema di vicende traslative con quelli speciali e peculiari stabiliti in tema di scissione.
Per tale motivo, secondo i Giudici occorre concludere che, in caso di scissione, si determina sempre un rapporto di successione tra soggetti distinti, con la conseguenza che non è preclusa la dichiarazione del fallimento della società entro il termine di un anno dalla sua eventuale cancellazione dal registro delle imprese.
Tale cancellazione volontaria delle società rileva come dies a quo per il decorso del termine annuale ed opera come presunzione legale di cessazione dell'attività, tanto che, ai fini dell'art. 10 l. fall., la cessazione dell'impresa collettiva coincide con la sua cancellazione volontaria, senza la possibilità per il debitore di provare che la cessazione sia avvenuta anteriormente alla cancellazione stessa.

Ebbene, nella fattispecie, il consorzio è stato volontariamente cancellato dal registro delle imprese, pertanto la dichiarazione di fallimento intervenuta nell'anno successivo deve considerarsi legittima, proprio in virtù del fatto che la cancellazione è collegata per equivalenza normativa alla cessazione dell'impresa. Tuttalpiù, conclude la Cassazione, trattandosi di scissione totale, la società scissa non sopravvive, ma si estingue senza liquidazione, trovando così applicazione l'art. 10 l. fall.

(Fonte: DirittoeGiustizia.it)

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