Azione diretta del trasportato e sinistri transfrontalieri
25 Giugno 2020
È applicabile l'art. 141 codice delle assicurazioni ai sinistri transfrontalieri? Il quesito è stato formulato in relazione ad un caso in cui il terzo trasportato e la persona alla guida sono di nazionalità albanese, ma residenti in Italia, l'auto è assicurata da una compagnia assicuratrice italiana, il sinistro è avvenuto in Croazia e il danneggiante serbo non può essere esattamente identificato. In sede processuale la compagnia assicuratrice si difende sostenendo l'inammissibilità o l'improponibilità della domanda in quanto la legge croata non contemplerebbe per il terzo danneggiato la possibilità di agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore, sostenendo poi l'inapplicabilità al caso de quo dell'art. 141 codice delle assicurazioni trattandosi di sinistro transfrontaliero. La giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni sull'art. 141 cod. ass. nel senso di dare la più ampia applicazione possibile alla procedura di risarcimento diretto a favore del terzo trasportato. In particolare, ci riferiamo a Cass. civ., Sez. III, ord. 5 luglio 2017, n. 16477, ove la S.C. ha osservato che l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma impone di riconoscere al terzo la possibilità di azionare la procedura diretta, a prescindere dall'identificazione del soggetto civilmente responsabile, dalla ripartizione di responsabilità tra conducenti e finanche dall'essere assicurato il veicolo antagonista, salvo esclusivamente il caso fortuito. In quanto, risulta prevalente l'esigenza di salvaguardare la posizione del terzo, non ostacolando il ricorso ad uno strumento di tutela semplificato e più celere, aggiuntivo rispetto all'ordinaria azione nei confronti del proprietario del veicolo e civilmente responsabile.
Nell'occasione si è anche sottolineato che l'eventuale impossibilità per la compagnia assicuratrice di agire in sede rivalsa non vale ad escludere la legittimazione del terzo ad agire ai sensi dell'art. 141 cod. ass., giacché ciò risponde ad una precisa scelta del legislatore in tema di allocazione del rischio.
Sempre nel medesimo solco tracciato dal dictum del 2017 si collocano due più recenti sentenze (Cass. civ., Sez. III, 21 gennaio 2020, n. 1161 e Cass. civ., Sez. III ord., 18 gennaio 2019, n. 1279), le quali hanno ammesso l'applicabilità dell'art. 141 cod. ass., rispettivamente, nell'ipotesi in cui nel sinistro sia coinvolto un veicolo immatricolato all'estero, la cui compagnia assicuratrice non risulti aver sottoscritto la Convenzione Terzi Trasportati (CTT) e nel caso di sinistro stradale tra veicoli che non siano assicurati da compagnie aderenti alla convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD).
Si deve sottolineare, peraltro, che tale orientamento si richiama all'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia europea in materia di assicurazione della responsabilità civile nel senso di privilegiare la posizione del terzo trasportato in conformità del principio solidaristico secondo cui vulneratus ante omnia reficiendus:con l'unico limite del terzo consapevole della circolazione illegale del mezzo.
Sulla base di tali premesse neppure argomentando dal carattere “transfrontaliero” del sinistro dovrebbe escludersi l'applicabilità dell'art. 141 cod. ass.
Del resto, il diritto del terzo fatto valere “in via diretta” nei confronti dell'assicurazione – prescindendo da un vero e proprio accertamento di responsabilità dei conducenti dei veicoli interessati – non può che essere autonomamente regolato dalla legge applicabile al contratto di assicurazione.
Peraltro, analoga conclusione potrebbe essere argomentata anche nel caso in cui si ritenga che l'azione diretta del trasportato si fondi su una presunzione legale di responsabilità del conducente del veicolo assicurato, anche in concorso con il conducente dell'altro veicolo coinvolto. Difatti, l'art. 18 Reg. Roma II prevede che la parte lesa possa proporre azione diretta anche quando ciò sia consentito dalla legge applicabile al contratto di assicurazione contro la responsabilità civile. Inoltre, nel caso di specie sia il conducente del mezzo in cui il terzo era trasportato, sia quest'ultimo soggetto sono residenti in Italia, dunque l'applicabilità della legge italiana può essere argomentata a norma dell'art. 4, comma 2, Reg. Roma II.
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