Notizie non veritiere e offensive pubblicate da un quotidiano. Legittimo quantificare in via equitativa il risarcimento dei danni: ciò alla luce, tra l'altro, della diffusione in ambito locale del giornale e del ruolo pubblico della persona offesa.
A far scoppiare la bagarre sono alcune pubblicazioni di un quotidiano locale, pubblicazioni che chiamano in causa negativamente un Comune e un suo esponente. Per quest'ultimo è evidente la lesione inferta alla propria dignità, e ciò comporta un'azione legale con la società editoriale. Obiettivo è ottenere un adeguato ristoro economico.
In primo grado, però, la richiesta di risarcimento viene respinta. In secondo grado, invece, i giudici danno ragione alla persona citata nei pezzi pubblicati dal giornale.
In particolare, in Appello si afferma che «le pubblicazioni devono considerarsi, in ragione del carattere inveritiero delle notizie propalate e dell'oggettiva idoneità delle stesse a ledere la dignità e l'immagine pubblica della persona citata, suscettibili di integrare l'illecito denunciato».
Nessun dubbio, quindi, sulla natura diffamatoria dei pezzi pubblicati sul quotidiano. E su questa linea si attesta anche la Cassazione, respingendo le obiezioni mosse dai legali della società editoriale.
Ciò che conta, però, è soprattutto la conferma della liquidazione in via equitativa dei danni in favore della persona offesa. E su questo punto i giudici della Cassazione ritengono corretta la visione tracciata in Appello, laddove si è legata «la determinazione dell'importo liquidato» come risarcimento a specifiche circostanze, ossia «diffusione del quotidiano in ambito locale; rilevanza del fatto in sé considerato; ruolo pubblico della persona danneggiata».
In sostanza, è stato correttamente applicato il principio secondo cui «in tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il danno all'onore e alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima».
(FONTE: dirittoegiustizia.it)