Il caso. La società cessionaria di un credito vantato da una banca agiva esecutivamente nei confronti dei debitori ceduti sottoponendo a pignoramento diversi terreni di loro proprietà. I debitori proponevano opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. domandando la sospensione dell'esecuzione. A seguito del rigetto dell'opposizione, i debitori hanno proposto ricorso in Cassazione.
Il requisito dell'esposizione dei fatti. Il Collegio non può far altro che rilevare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. in quanto non risulta soddisfatto il requisito dell'esposizione dei fatti, anche sommaria, al fine di garantire alla Suprema Corte una chiara e completa ricognizione del fatto sostanziale che ha originato la vicenda e del fatto processuale.
I ricorrenti non hanno infatti indicato quali fossero le parti del processo esecutivo, limitandosi ad affermare che la procedura era stata proseguita per impulso dei creditori intervenuti.
Nel caso dell'opposizione agli atti esecutivi, ricorda la Corte, il litisconsorzio processuale è necessario con tutti i creditori che rivestano la qualità di procedente o di interventore al momento in cui la singola opposizione sia instaurata. Il successivo ricorso per cassazione dovrà dunque indicare specificatamente nell'esposizione dei fatti tutti i creditori procedenti o intervenuta, al fine di consentire il controllo sull'integrità del contraddittorio, non potendo nemmeno il fascicolo d'ufficio colmare eventuali carenze espositive.
La Corte afferma dunque che «in materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione deve essere proposto nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell'opposizione, fra i quali sussiste litisconsorzio processuale necessario. Pertanto, il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, l'esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire alla Corte di verificare l'integrità del contraddittorio ed eventualmente provvedere ad ordinarne l'integrazione ai sensi dell'art. 331 c.p.c.».
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it