Esecuzioni immobiliari (PCT)

24 Giugno 2020

La presente trattazione analizzerà l'istituto del pignoramento immobiliare con particolare riferimento ai profili “telematici” dell'espropriazione immobiliare partendo quindi dall'art. 16-bis, comma 2, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221 sino agli ulteriori aspetti su cui sono intervenuti il d.l. 12 settembre 2014, n. 132 ed il d.l. 27 giugno 2015, n. 83.
Inquadramento

***DOCUMENTO IN FASE DI AGGIORNAMENTO AUTORALE DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE***

Il pignoramento immobiliare è disciplinato dagli artt. 555 ss. c.p.c. oltre che dalle disposizioni applicabili in tema di espropriazione forzata in generale. La presente trattazione analizzerà l'istituto con particolare riferimento ai profili “telematici” dell'espropriazione immobiliare partendo quindi dall'art. 16-bis, comma 2, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221 sino agli ulteriori aspetti su cui sono intervenuti il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162 ed il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132.

Tali importanti novelle legislative hanno inciso profondamente sulla disciplina del pignoramento immobiliare, sia con riferimento alla “telematizzazione” della procedura – su cui ci si soffermerà nella presente sede – sia sulle modalità di vendita del bene oggetto dell'esecuzione, prediligendo in virtù dell'art. 503 c.p.c. la vendita senza incanto. Come noto il legislatore con il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132, per assicurare maggiore celerità e efficacia dell'esecuzione immobiliare, ha infatti previsto che la vendita senza incanto possa essere espletata ad un prezzo inferiore rispetto a quello determinato dal giudice ai sensi dell'art. 568 c.p.c., modificando nel contempo la disciplina afferente all'assegnazione dei beni.

Il pignoramento immobiliare

Come noto l'esecuzione immobiliare, a norma dell'art. 555 c.p.c., inizia con la notifica dell'atto di pignoramento al debitore munito dell'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c. e si perfeziona con la trascrizione dello stesso nei registri di conservatoria immobiliare. L'incombenza della notificazione è attribuita dalla legge all'ufficiale giudiziario e, per tale ragione, deve essere eseguita sotto tutti gli aspetti con le modalità tradizionali ovvero senza avvalersi degli strumenti telematici, non essendo attualmente l'UNEP nelle condizioni di poter ricevere richieste con modalità telematica o di poter compiere notificazioni telematiche, nonostante la vigenza, sin dall'anno 2010, dell'art. 149-bis c.p.c. ed a prescindere dal fatto che il destinatario della notificazione sia munito di un indirizzo di posta elettronica certificata pubblicato su un pubblico elenco.

La struttura dell'atto di pignoramento immobiliare persegue una triplice esigenza: la scelta e l'individuazione dei beni oggetto della espropriazione, l'ingiunzione al debitore di non disporne, l'opponibilità dell'atto ai terzi. Competente per la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare è l'ufficiale giudiziario del luogo in cui si trovano gli immobili e dove il debitore ha la residenza.

La richiesta della notificazione deve essere effettuata mediante consegna, da parte del creditore procedente all'UNEP competente, di copia cartacea dell'atto di pignoramento, in originale e copie per la notificazione (e, secondo le prassi vigenti, di quella poi necessaria per la trascrizione) nonché di titolo esecutivo ed atto di precetto.

L'originale e le copie dell'atto di pignoramento dovranno quindi essere sottoscritti con le modalità tradizionali dal difensore del creditore procedente munito di regolare procura nonché, nella relativa parte, dall'ufficiale giudiziario.

In evidenza

Ove titolo esecutivo e atto di precetto fossero stati notificati con modalità telematiche dal creditore procedente ex art. 3-bis, l. 21 gennaio 1994, n. 53, potranno essere consegnate all'ufficiale giudiziario copie analogiche dichiarate conformi secondo le previsioni di cui all'art. 16-undecies, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221 (sul tema v. la Bussola Copie, duplicati e attestazioni di conformità).

Nell'ipotesi di titolo esecutivo giudiziale pare corretto escludere che l'esecuzione possa fondarsi su una copia autenticata dal difensore ove la formula esecutiva sia apposta con modalità tradizionali e non sia resa disponibile nel fascicolo telematico.

Qualora siano consegnati all'UNEP copie analogiche di titolo e/o precetto notificati telematicamente verrebbe da chiedersi se, una volta restituite tale copie al creditore procedente e giunto il termine per l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo, questi debba depositare copie telematiche delle copie analogiche, dichiarando le prime conformi alle seconde, oppure possa depositare direttamente gli originali informatici prima notificati telematicamente. Tra le due la prima pare essere la risposta più corretta: da una parte, infatti, la legge è chiara nello stabilire che il creditore deve depositare una copia di ciò che gli viene restituito dall'ufficiale giudiziario, dall'altra ciò pare più opportuno da un punto di vista pratico, attesa la prassi di indicare talvolta anche su tali atti la data della loro restituzione all'istante ai fini del computo dei termini per l'iscrizione a ruolo dell'esecuzione. Per scrupolo il creditore potrà peraltro validamente depositare sia l'originale notificato telematicamente sia la copia conforme della copia analogica restituita dall'UNEP, prevenendo in radice ogni possibile contestazione.

Compiute le operazioni di notificazione – da eseguirsi quindi, quanto meno per ora, senza il ricorso alla PEC – l'atto di pignoramento immobiliare sarà restituito al creditore procedente da parte dell'UNEP e dalla data di restituzione decorrerà il termine di quindici giorni per l'iscrizione a ruolo del procedimento dinnanzi al tribunale territorialmente competente, a norma dell'art. 557, comma 2, c.p.c. La data di restituzione va intesa come il giorno in cui il creditore riceve materialmente l'atto, sicché nel caso di trasmissione dello stesso a mezzo posta non potrà che assumere rilievo la data in cui il plico postale perviene al difensore dell'istante.

E se è vero che il termine per l'iscrizione a ruolo viene di fatto determinato dalla volontà del creditore di ritardare o meno il ritiro dell'atto dall'UNEP, è altrettanto vero che il termine per il deposito dell'istanza di vendita – ora compresso, a norma della vigente formulazione dell'art. 497 c.p.c., in quarantacinque giorni – riduce di fatto in modo notevole tale discrezionalità in capo al procedente.

Alla luce delle prassi seguite da svariate cancellerie è consigliabile che il creditore procedente si procuri sempre la prova della data di ricevimento del plico quando gli perviene dall'UNEP a mezzo posta, se del caso richiedendo all'addetto del servizio postale un documento ad hoc. Ciò in quanto normalmente non viene rilasciato al ricevente un documento attestante l'indicazione della data di consegna nel caso di spedizione di atti in contrassegno (modalità seguita nel caso di richiesta di notificazione all'UNEP ai sensi dell'art. 104, comma 3, d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229).

A seguito dell'introduzione del c.d. “domicilio digitale” (si veda la Bussola “Domicilio digitale”) di cui all'art. 16-sexies, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, deve ritenersi che sia sostanzialmente venuta meno la necessità di elezione di domicilio presso il comune ove si trova il giudice dell'esecuzione, in quanto l'indicazione del domicilio digitale evita in ogni caso sia il rischio che la notificazione di un'eventuale opposizione possa essere effettuata presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario sia che le comunicazioni di cancelleria non pervengano al creditore procedente.

L'ufficiale giudiziario del luogo ove si trova l'immobile una volta notificato il pignoramento al debitore ovvero – molto più frequentemente – il creditore provvedono poi alla trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari redigendo apposita nota ai sensi dell'art. 2659 c.c..

L'iscrizione a ruolo del procedimento

Ai sensi dell'art. 557 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, eseguita l'ultima notificazione, consegna al creditore l'atto di pignoramento e – nel raro caso in cui si sia occupato della relativa incombenza – la nota di iscrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Entro 15 giorni dall'avvenuta consegna il creditore deve provvedere all'iscrizione al ruolo del procedimento. L'intempestività del deposito degli atti di cui all'art. 557, comma 2, c.p.c. comporta l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del procedimento.

L'eventuale sopravvenuta inefficacia del pignoramento deve essere comunicata dal creditore mediante notificazione (anche in forma telematica, ove possibile) al debitore entro cinque giorni ai sensi dell'art. 164-ter disp. att. c.p.c.. La legge non prevede alcuna sanzione nel caso di omissione di tale incombenza da parte del creditore procedente e d'altra parte la cessazione degli effetti del pignoramento prescinde dalla suddetta comunicazione, sicché nel momento in cui è decorso il termine di quindici giorni dalla data di restituzione degli atti al creditore procedente da parte dell'ufficiale giudiziario e non risulta iscritta la relativa procedura esecutiva a carico del debitore esecutato, questi potrà validamente ritenere i beni non più soggetti al vincolo espropriativo.

Ai fini della verifica del dies a quo del termine di quindici giorni appena citato la parte debitrice potrà recarsi presso l'UNEP a cui appartiene l'ufficiale giudiziario che ha provveduto al pignoramento ed accertarsi della data di ritiro dell'atto di pignoramento immobiliare da parte del creditore procedente (verifica che risulterà verosimilmente più ardua ove la richiesta d'esecuzione – e di conseguenza la restituzione degli atti – fosse avvenuta a mezzo posta ai sensi dell'art. 104, comma 3, d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, in quanto sarà necessario ottenere gli estremi della spedizione ed individuare la data di consegna al difensore del creditore).

L'iscrizione a ruolo del pignoramento deve naturalmente avvenire nei registri

SIECIC

e più in particolare presso la sezione o l'ufficio esecuzioni immobiliari del tribunale territorialmente competente ove il bene pignorato è ubicato.

Se oggi è pacifica la modalità telematica da seguire per l'iscrizione a ruolo del procedimento di esecuzione immobiliare, è sufficiente una schematica sintesi delle modifiche normative intercorse a partire dal 2014 per rendersi conto dell'assoluta disorganicità ed incoerenza delle scelte legislative che, unite alle difficoltà ermeneutiche circa l'ambito di applicabilità dell'obbligo di deposito telematico nel processo esecutivo, hanno reso l'interpretazione della disciplina un'opera assolutamente disagevole.

Modifiche normative a partire dal 2014

Fino al 29 giugno 2014

Il deposito della nota di iscrizione a ruolo (all'epoca unitamente all'istanza di vendita) seguiva le modalità tradizionali, salva la facoltà di deposito telematico in forza di decreto autorizzativo DGSIA “locale”;

Dal 30 giugno 2014

Con l'entrata in vigore dell'art. 16-bis, comma 2, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, l'introduzione dell'obbligo del deposito telematico per gli atti successivi a quelli con cui inizia l'esecuzione ha sancito, quantomeno secondo la tesi che pare più convincente, l'obbligatorietà del deposito telematico della nota d'iscrizione a ruolo e dell'istanza di vendita nel processo di espropriazione immobiliare, non trattandosi infatti del deposito dell'atto introduttivo dell'esecuzione in quanto allora (e fino al 10 dicembre 2014) era l'ufficiale giudiziario a curare il deposito dell'atto di pignoramento notificato presso la cancelleria;

A partire dall'11 dicembre 2014

La nota di iscrizione a ruolo è invece tornata ad essere un atto da depositarsi con le modalità tradizionali, in quanto ad essa il creditore procedente è tenuto ad allegare (a seguito delle modifiche apportate all'art. 518, comma 6, c.p.c. dall'art. 18, lett. a), d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162) l'atto di pignoramento immobiliare e quindi l'atto con cui inizia l'esecuzione che, secondo il disposto del primo periodo dell'art. 16-bis, comma 2, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, fuoriesce dall'obbligo di deposito telematico e segue le forme tradizionali (e se così non fosse non si spiegherebbe l'esigenza dell'introduzione dei successivi periodi al medesimo comma 2 appena citato);

A partire dal 31 marzo 2015

È espressamente previsto dalla medesima norma sopra menzionata che l'iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare segua le forme telematiche, sicché l'inottemperanza a tale obbligo dovrebbe comportare l'inefficacia del pignoramento.

Pertanto, alla luce della vigente – ed auspicabilmente ormai definitiva – disciplina il creditore procedente incardina l'esecuzione (che a tutti gli effetti è già iniziata con la notificazione dell'atto di pignoramento immobiliare da parte dell'ufficiale giudiziario) dinnanzi all'ufficio giudiziario competente depositando telematicamente in unica soluzione la nota di iscrizione a ruolo, l'atto di pignoramento immobiliare notificato, il titolo esecutivo e l'atto di precetto (nonché ove disponibile la nota di trascrizione), incombenza che quindi non grava più sull'ufficiale giudiziario.

Il il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132 ha introdotto l'art. 159-ter disp. att. c.p.c. che prevede la facoltà di proporre istanze o atti al giudice dell'esecuzione da parte di coloro i quali ne abbiano interesse (ad esempio il debitore, i creditori intervenienti, etc…) prima che il procedimento esecutivo sia stato incardinato dinnanzi al giudice dell'esecuzione da parte del creditore procedente, disponendo che essi debbano in tal caso iscrivere a ruolo la procedura esecutiva ancora formalmente non instaurata presso il giudice dell'esecuzione competente, depositando oltre alla nota di iscrizione a ruolo anche una copia dell'atto di pignoramento, pur priva di attestazione di conformità.

Contenuto della nota di iscrizione a ruolo e relativi allegati

Passando ad analizzare rapidamente il contenuto della nota di iscrizione a ruolo, essa deve includere ai sensi dell'art. 159-bis disp. att. trans. c.p.c. «l'indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento», oltre alle informazioni specificate ad hoc dal Decreto del Ministero della Giustizia 19 marzo 2015, che ha stabilito nel caso dell'esecuzione immobiliare l'inserimento dei seguenti ulteriori dati:

  • l'importo del precetto;
  • gli estremi del titolo esecutivo;
  • la precisa descrizione ed identificazione del bene immobile e del tipo di diritto reale vantato dal debitore sullo stesso.

Per quanto non possa certo affermarsi che la mancanza di uno di tali elementi determini la nullità dell'iscrizione a ruolo del processo, occorre dar conto che talune omissioni hanno comportato nella pratica l'impossibilità per la cancelleria di accettare il deposito telematico con potenziali conseguenze sul rispetto dei termini. In tali situazioni è senz'altro auspicabile che il giudice dell'esecuzione ritenga comunque tempestivo il deposito ovvero rimetta in termini il creditore procedente.

Il deposito deve avvenire utilizzando l'apposito schema di atto che prevede l'inserimento della nota di iscrizione a ruolo come atto principale – tipicamente generata in modo automatico dai redattori atti – del pignoramento immobiliare notificato, del titolo esecutivo e dell'atto di precetto come allegati obbligatori e della nota di trascrizione. Non è perentorio il termine per il deposito dell'atto di trascrizione del pignoramento come si evince da un'attenta lettura dell'art. 557 c.p.c..

Poiché è indispensabile l'allegazione di due distinti documenti come titolo esecutivo e come atto di precetto, ove essi siano stati notificati congiuntamente è necessario accludere per due volte lo stesso file, non potendosi certamente suddividere in due parti il documento e poi certificarlo come conforme all'originale.

Il pignoramento immobiliare, il titolo esecutivo e l'atto di precetto debbono essere muniti di apposita attestazione di conformità apposta dal difensore, da inserire ai sensi dell'art. 16-undecies, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221 e delle successive specifiche tecniche (Decreto DGSIA 28 dicembre 2015) e debbono essere firmati digitalmente al pari della nota di iscrizione a ruolo (sul tema si veda la Bussola “Copie, duplicati e attestazioni di conformità”).

L'istanza di vendita

La successiva incombenza posta a carico del creditore procedente dopo l'iscrizione a ruolo è costituita dal deposito dell'istanza di vendita del compendio pignorato, da effettuarsi ai sensi dell'art. 16-bis, comma 2, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 in forma senz'altro telematica (ciò vale quantomeno per le procedure introdotte a partire dall'11 dicembre 2014).

Il termine per l'istanza di vendita, storicamente di novanta giorni dalla data di notificazione del pignoramento immobiliare, è stato ridotto a quarantacinque giorni a seguito della modifica dell'art. 497 c.p.c. operata dall'art. 13, lett. d), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132.

La modifica normativa, in vigore dal 27 giugno 2015, anticipa il termine entro cui deve essere presentata l'istanza di vendita e quindi deve essere corrisposto il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo (il cui obbligo di pagamento sorge non all'atto dell'iscrizione a ruolo della procedura, bensì con la richiesta della vendita, visto il chiaro disposto dell'art. 14, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115): un po' come se il legislatore, accortosi che l'introduzione degli stretti termini per l'iscrizione a ruolo del processo di espropriazione forzata non avrebbe anche anticipato il pagamento del contributo unificato, abbia “corretto il tiro” anticipando anche il termine di deposito dell'istanza di vendita.

Il risultato è che dopo il pignoramento immobiliare il creditore è tenuto a rispettare due distinti termini:

  • quello di quindici giorni da quando riceve gli atti da parte degli ufficiali giudiziari per l'iscrizione a ruolo del procedimento;
  • quello di quarantacinque giorni a partire dal pignoramento stesso per presentare l'istanza di vendita e corrispondere il contributo unificato.

Viene allora da chiedersi quale tipo di utilità possa avere stabilire un termine di quindici giorni dalla consegna dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario per l'iscrizione a ruolo del procedimento dal momento che sarà poi con il termine di quarantacinque giorni dal pignoramento stesso che il creditore procedente stabilirà se coltivare o meno la procedura versando il contributo unificato. Tra l'altro i due termini, che hanno differenti dies a quo, potrebbero anche accavallarsi ed il secondo scadere prima del primo, ove la restituzione degli atti al legale del creditore procedente avvenga oltre trenta giorni dalla notifica del pignoramento immobiliare.

Meglio sarebbe a questo punto rendere simultanei e soggetti al medesimo termine di quarantacinque giorni l'iscrizione a ruolo del procedimento e l'istanza di vendita, così da agevolare le incombenze a carico del creditore procedente ed allo stesso tempo richiedere attività al personale dell'ufficio giudiziario solo in relazione a quei procedimenti espropriativi che verranno effettivamente coltivati e previo pagamento del contributo unificato.

D'altra parte un termine così ristretto per il deposito dell'istanza di vendita, a fronte dei tempi di accettazione delle buste telematiche da parte dei cancellieri – talvolta molto lunghi, in particolar modo presso alcuni uffici giudiziari – costringe l'avvocato a depositare insieme alla nota di iscrizione a ruolo anche l'istanza di vendita. Infatti, il deposito dell'istanza di vendita, atto endoprocessuale, presuppone la conoscenza da parte del depositante del numero di ruolo della procedura esecutiva sicché non può essere depositata prima che sia accettata la busta contenente l'iscrizione a ruolo ed aperto il fascicolo dell'esecuzione, e se già la nota di iscrizione a ruolo viene depositata a pochi giorni dalla scadenza del termine dell'istanza di vendita, esiste il concreto rischio che allo spirare del termine la prima busta non sia stata ancora accettata e quindi non sia noto il numero di ruolo in relazione a cui depositare l'istanza di vendita.

Ove l'avvocato del creditore procedente si trovasse in prossimità della scadenza senza veder ancora accettata la busta contenente l'iscrizione a ruolo, non resterà altra soluzione che depositare l'istanza di vendita inserendo un numero di ruolo “fittizio”, che genererà un errore nella fase dei controlli automatici e potrà poi essere “forzato” dal cancelliere, attribuendo manualmente il numero di ruolo alla busta contenente l'istanza di vendita.

In ogni caso sarà opportuno che il creditore, pur depositando l'istanza di vendita unitamente all'iscrizione a ruolo, provveda a depositare nuovamente l'istanza dopo l'attribuzione del numero di ruolo, in modo che il cancelliere possa collegare l'istanza al relativo evento mettendola così in evidenza al giudice dell'esecuzione, poiché l'istanza di vendita prodotta come semplice allegato potrebbe sfuggire al cancelliere.

Il procedimento esecutivo dinnanzi al giudice dell'esecuzione: pubblicità, vendita e distribuzione del ricavato

Una volta correttamente incardinato il procedimento dinnanzi al giudice dell'esecuzione e proposta l'istanza per la vendita del compendio pignorato, il processo di espropriazione immobiliare procede ed entro il termine stabilito dall'art. 567, comma 2, c.p.c., per il deposito della documentazione ipocatastale (o della certificazione notarile), termine di sessanta giorni – prorogabile secondo quanto previsto dal comma 3 della disposizione appena citata – che decorre a partire dal deposito dell'istanza di vendita.

Successivamente il giudice dell'esecuzione assumerà i provvedimenti di cui all'art. 569 c.p.c. e quindi nominerà l'esperto a cui affiderà la stima del compendio immobiliare pignorato e fisserà la data per l'udienza di comparizione delle parti in cui verrà disposta la vendita e nominato, se del caso, il professionista delegato che ne curerà le relative incombenze.

Tutti gli atti del processo depositati dal creditore procedente nonché dai creditori intervenuti dovranno essere depositati telematicamente. Unici dubbi potrebbero essere sollevati con riferimento all'atto di intervento, ove si ritenesse di condividere la tesi che amplia la portata del richiamo che il comma 2 dell'art. 16-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, opera al comma 1, nel senso di ricomprendervi anche il riferimento alla necessaria preventiva costituzione della parte che effettua il deposito.

Tuttavia gli aspetti “telematici” dell'esecuzione mobiliare interessano in realtà non soltanto il deposito degli atti processuali, ma pure le modalità di pubblicità e di vendita.

In merito agli aspetti pubblicitari vanno registrate le modifiche dell'art. 490 c.p.c. (intervenute ad opera dell'art. 13, lett. b), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132), il quale oggi stabilisce tra l'altro che ogni volta in cui la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia di esso occorre dare avviso sul «portale delle vendite pubbliche», le cui modalità di pubblicazione sono indicate dall'art. 161-quater disp. att. c.p.c. (introdotto dall'art. 14, lett. c), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132) e poi dallo stesso rimandate, nel dettaglio, ad un provvedimento DGSIA, alla cui pubblicazione è collegata l'entrata in vigore dell'intera disciplina (così a norma dell'art. 23, comma 2, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132).

Il “portale delle vendite pubbliche” viene definito come un'area pubblica messa a disposizione sul portale del Ministero della giustizia, quindi in sostanza una sezione del sito internet ministeriale dedicata alla pubblicità delle vendite.

Trattasi di una modalità di pubblicità che, secondo i primi commentatori, si affianca e non sostituisce quelle già esistenti, e comporta oneri non trascurabili in capo ai creditori procedenti, essendo ciascuna singola pubblicazione soggetta al versamento di un contributo di cento euro a prescindere dal valore dei beni a cui si riferisce. È stato infatti all'uopo introdotto l'art. 18-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle spese di giustizia). Tale contributo, inoltre, è dovuto per ciascun lotto nonché per le successive “ri-pubblicazioni” del medesimo avviso, sicché non è difficile immaginare quanto possano lievitare i costi di una vendita immobiliare.

Inoltre, in mancanza del pagamento del citato contributo la pubblicazione non può avere luogo e l'omessa pubblicazione dell'avviso «per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo» – ivi incluso, quindi, il caso in cui il nuovo obolo non sia versato – determina l'estinzione del processo, come espressamente previsto dal nuovo art. 631-bis c.p.c. (introdotto ad hoc dall'art. 13, lett. ee), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132).

Con riferimento alla vendita va invece segnalato che a norma dell'art. 161-ter disp. att. c.p.c., introdotto sin dal 2010, si è richiesto al Ministero della giustizia di stabilire le «regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica», rispettando i «principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche».

Con d.m. 26 febbraio 2015, n. 32, in vigore dall'8 aprile 2015 ma applicabile a partire dall'8 aprile 2016 (a norma dell'art. 28 del decreto medesimo) è stato istituito il registro in cui vengono iscritti i gestori della vendita telematica, dettandone i relativi requisiti di iscrizione (artt. 3 ss. d.m. n. 32/2015).

Gli artt. 12 ss. del decreto (ovverosia la maggior parte del provvedimento normativo) sono dedicati alle vendite immobiliari ed individuano le modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento delle operazioni di vendita.

Conclusasi la vendita seguiranno le incombenze di distribuzione del ricavato.

Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione consente al creditore (o ai creditori) di ricevere il ricavato della vendita, prelevandolo ad esempio dall'istituto di credito ove è stato depositato, costituisce secondo l'interpretazione prevalente l'unico caso in cui non sussiste la possibilità per il difensore di estrarre copia equivalente all'originale dal fascicolo telematico ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis,d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221 (il cui ultimo periodo esclude infatti l'applicazione dell'intero comma agli atti contenenti provvedimenti «che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice»).

Sommario