Ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e insussistenza del credito azionato dal locatore per effetto dei controcrediti del conduttore

Redazione scientifica
26 Giugno 2020

La Cassazione ha ribadito che solo se nel giudizio di convalida di sfratto per morosità viene proposto il ricorso per l'ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti, il provvedimento conclusivo può assumere l'efficacia di cosa giudicata, non solo circa l'esistenza rapporto tra le parti e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l'insussistenza del credito azionato in sede monitoria dal locatore, per effetto dei controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte a titolo di maggiorazioni contra legem del canone.

Il fatto. La Corte d'Appello accoglieva la domanda avanzata dal conduttore per ottenere la riduzione del canone di locazione e la restituzione degli importi pagati in eccesso rispetto al canone di legge e, nel fare ciò, condannava le controparti al versamento di euro 18mila in favore dell'appellante e al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Avverso la decisone i soccombenti propongono ricorso in Cassazione lamentando che la Corte territoriale abbia errato nel riconoscere al richiedente gli importi per i canoni non dovuti in base alla determinazione del canone equo (l. n. 392/1978), poiché vi era stata una ordinanza di rilascio per morosità con contestuale decreto ingiuntivo non opposto dal locatario, che aveva determinato una preclusione della cosa giudicata.

Efficacia di cosa giudicata. La Cassazione, ritenendo infondato il motivo, rileva che vi è stata solo domanda di concessione dell'ordinanza di sfratto per morosità e quella di emanazione di ingiunzione monitoria per i canoni, ma non vi era stata concessione di decreto ingiuntivo. Chiarito questo, i Giudici danno seguito all'indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 12994/2013) secondo cui «solo quando nel giudizio di convalida di sfratto per morosità viene proposto il ricorso per l'ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti, il provvedimento destinato a concluderlo può assumere l'efficacia di cosa giudicata, non soltanto circa l'esistenza e validità del rapporto corrente inter partes e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l'inesistenza dei fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio d'opposizione, come l'insussistenza, totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria dal locatore, per effetto dei controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte a titolo di maggiorazioni contra legem del canone».
Posto quanto sopra, i giudici precisano che un giudicato anche sull'entità del canone dovuto sarebbe conseguito solo in caso di emanazione contestuale ingiunzione di pagamento per i canoni divenuta definitiva, che non si è avuta nel caso in esame.
Pertanto, la Cassazione rigetta il ricorso.

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