Esteso anche alla vaccinazione contro il virus dell'epatite A il diritto all'indennizzo

26 Giugno 2020

Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992 n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui si è derivata una menomazione permanente della integrità psico–fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell'epatite A.

La Corte di Cassazione, sezione lavoro ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost. questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, l. 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede che il diritto all'indennizzo, previsto dalla legge in questione, spetti anche a soggetti che abbiano subito lesioni o infermità, da cui è derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa di una vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, contro il contagio da virus dell'epatite A.

La questione è sorta a seguito del ricorso proposto dal Ministero della salute contro una sentenza della Corte d'appello di Lecce, che aveva disposto il versamento dell'indennità in questione a favore di una donna a suo tempo sottoposta alla vaccinazione contro il virus dell'epatite A, e che poi era risultata affetta da "lupus eritematoso sistemico". Il giudice di merito dopo aver considerato provata la sussistenza di un nesso causale tra la somministrazione del vaccino e la successiva patologia aveva esteso il diritto all'indennizzo anche nell'ipotesi del caso in esame, basandosi sulla giurisprudenza costituzionale che già aveva esteso tale diritto in caso di conseguenza dannose derivanti da specifiche vaccinazioni non obbligatorie ma incentivate dall'autorità sanitaria.

Il Ministero della salute aveva rilevato come l'indennizzo fosse invece previsto, ex lege, per le sole vaccinazioni obbligatorie.

La Corte di cassazione nel sollevare le questioni di legittimità costituzionale osservava come non vi fossero margini per l'interpretazione costituzionalmente orientata posta a fondamento della sentenza d'appello.

D'altra parte, sottolineava anche come fosse risultato accertato che la vaccinazione era stata fortemente raccomandata dalla autorità sanitaria, che la persona interessata era stata individualmente convocata negli ambulatori della ASL, mediante una comunicazione che presentava la vaccinazione «non tanto come prestazione raccomandata, ma quasi come se fosse stata obbligatoria» e, ancora, come nella specie si era perseguito un obiettivo di necessaria immunizzazione contro l'epatite A, toni di forte incentivazione per i singoli, e quindi ricorrere ebbero anche per tale vaccino le ragioni di illegittimità costituzionale più volte rilevata dalla Corte costituzionale riguardo alla mancata previsione di indennizzi per somministrazioni non obbligatorie.

La Corte Costituzionale, dopo aver ritenuto corretto il ragionamento della Corte rimettente sulla non praticabilità di una interpretazione costituzionalmente conforme della normativa censurata, nel merito della vicenda ha accolto i dubbi formulati.

Anzitutto ha ricordato che in caso di complicanze conseguenti alla vaccinazione, il diritto all'indennizzo non deriva da qualunque generica indicazione di profilassi provenienti dalle autorità pubbliche, a quella vaccinazione relativa, ma solo da specifiche campagne informative svolte da autorità sanitarie e mirate alla tutela della salute, non solo individuale, ma anche collettiva. Nel caso di specie, nella Regione Puglia, a partire dal 1997 c'era effettivamente stata una campagna vaccinale antiepatite A proprio nell'epoca in cui il soggetto che ha rivendicato il diritto all'indennizzo si era sottoposto alla somministrazione di quel vaccino, peraltro a seguito di una specifica convocazione da parte dell'autorità sanitaria. Dunque, anche nel caso di specie può dire che effettivamente ci sia stata una ampia e insistita campagna di informazione e raccomandazione da parte delle autorità sanitarie pubbliche, in tal caso regionali, circa la forte opportunità, per alcune classi di soggetti, di sottoporsi alla vaccinazione contro l'epatite A.

La Corte Costituzionale ha poi ribadito il proprio orientamento sull'assimilazione ("stretta assimilazione", per usare le parole della Corte) tra vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni raccomandate: «nell'orizzonte epistemico della pratica medico-sanitaria la distanza tra raccomandazione e obbligo è assai minore di quella che separa due concetti nei rapporti giuridici. In ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo» (così sentenza n. 5/2018 e conforme sentenza n. 137/2019), cioè la tutela della salute (anche) collettiva.

Dunque, secondo la Corte Costituzionale, in virtù degli artt. 2, 3 e 32 Cost., è necessaria la traslazione in capo alla collettività, favorita dalle scelte individuali di adesione alla vaccinazione, degli effetti dannosi che da queste scelte eventualmente conseguono e la ratio che fonda il diritto all'indennizzo del singolo non risiede, quindi, nel fatto che questi si sia sottoposto ad un trattamento obbligatorio, quanto piuttosto sul necessario adempimento, da parte della collettività, di un dovere di solidarietà, nel momento in cui il trattamento sanitario (obbligatorio raccomandato che sia), da cui sia derivato una conseguenza negativa per il singolo, sia stato effettuato nell'interesse della collettività stessa oltre che in quello individuale.

Anche in questo caso (come già ribadito nelle precedenti proprie sentenze n. 268/2017 e n. 5/2018) la Corte ha precisato che la previsione di un diritto all'indennizzo in conseguenza di patologie che siano in rapporto causale con una vaccinazione obbligatoria oppure raccomandata, non deriva affatto da valutazioni negative sul grado di affidabilità medico-scientifica della somministrazione di vaccini. Anzi, proprio la previsione di un indennizzo chiude il cerchio del "patto di solidarietà" tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio ed affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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