Mancata comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e rimessione in termini dell'opponente

Redazione scientifica
26 Giugno 2020

In tema di opposizione agli atti esecutivi, il decreto con cui il giudice dell'esecuzione fissa davanti a sé l'udienza per la fase, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto all'opposto, «non è soggetto a comunicazione a cura della cancelleria del ricorrente».

Il caso. In un processo esecutivo fondiario, la curatela di un fallimento interveniva per chiedere l'assegnazione in prededuzione delle somme necessarie al pagamento dell'ICI e dell'IMU. Avverso la decisione di diniego la Curatela proponeva opposizione agli atti esecutivi, chiedendone la sospensione. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione e fissava l'udienza di comparizione, alla quale non compariva nessuno, così il giudice pronunciava l'inammissibilità dell'opposizione. La Curatela chiedeva la rimessione in termini ed avere un nuovo termine per introdurre il giudizio. Il giudice dell'esecuzione rigettava la richiesta di rimessione in termini ma affidava all'opponente un termine di 90 giorni per l'instaurazione del giudizio, che veniva ritualmente introdotto e, al termine dello stesso, il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione ritenendo che la mancata notifica del ricorso nel termine fissato dal decreto di comparizione delle parti valesse come rinuncia alla domanda.
Avverso tale sentenza, la Curatela propone ricorso per cassazione.

Mancata comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza. La mancata comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e la contestuale assegnazione di un termine per la notificazione del ricorso alle controparti può giustificare la rimessione in termini dell'opponente ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c.?
Nel caso in esame la rimessione in termini sarebbe giustificata dall'errore di diritto dell'opponente, consistito nel ritenere in maniera del tutto infondata che il decreto di fissazione dell'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione con contestuale assegnazione del termine per la notificazione del ricorso alle controparti dovesse essergli comunicato dalla cancelleria.
A tal proposito i Giudici della Suprema Corte affermano che, in tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, il decreto con cui il giudice dell'esecuzione fissa davanti a sé l'udienza per la fase sommaria (art. 615, comma 2 c.p.c. e art. 618, comma 1, c.p.c.), assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto all'opposto, «non è soggetto a comunicazione a cura della cancelleria del ricorrente».
A ciò consegue che il ricorrente, il quale, non attivandosi per prendere cognizione dell'esito del proprio ricorso, lasci scadere il termine perentorio fissato con il suddetto decreto incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta.
Sulla base di tale principio il ricorso viene rigettato.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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