Mancata comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e rimessione in termini dell'opponente
26 Giugno 2020
Il caso. In un processo esecutivo fondiario, la curatela di un fallimento interveniva per chiedere l'assegnazione in prededuzione delle somme necessarie al pagamento dell'ICI e dell'IMU. Avverso la decisione di diniego la Curatela proponeva opposizione agli atti esecutivi, chiedendone la sospensione. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione e fissava l'udienza di comparizione, alla quale non compariva nessuno, così il giudice pronunciava l'inammissibilità dell'opposizione. La Curatela chiedeva la rimessione in termini ed avere un nuovo termine per introdurre il giudizio. Il giudice dell'esecuzione rigettava la richiesta di rimessione in termini ma affidava all'opponente un termine di 90 giorni per l'instaurazione del giudizio, che veniva ritualmente introdotto e, al termine dello stesso, il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione ritenendo che la mancata notifica del ricorso nel termine fissato dal decreto di comparizione delle parti valesse come rinuncia alla domanda.
Mancata comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza. La mancata comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e la contestuale assegnazione di un termine per la notificazione del ricorso alle controparti può giustificare la rimessione in termini dell'opponente ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c.?
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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