SARS-CO-V2: Infortunio Indennizzabile in Polizza Privata. Delibera applicativa Consiglio Direttivo Società Medico Legale Triveneta

29 Giugno 2020

L'oggetto della Assicurazione di Polizza Infortuni si è sempre basato su un consolidato principio medico legale, condiviso tra Assicuratore e Contraente e, come tale, tuttora individuato nelle Condizioni Generali di qualsiasi Contratto di Polizza..

L'oggetto della Assicurazione di Polizza Infortuni si è sempre basato su un consolidato principio medico legale, condiviso tra Assicuratore e Contraente e, come tale, tuttora individuato nelle Condizioni Generali di qualsiasi Contratto di Polizza ove convergono le volontà delle Parti: la Parte Assicuratrice che si assume un determinato "rischio" ed il Contraente che, a seguito del versamento di un "premio " in denaro, vuole tutelarsi da eventi avversi, non prevedibili, che originano all'esterno della propria persona e che potrebbero colpirlo, in maniera unica e violenta (cioè concentrata nel tempo), nel proprio "corpo" causando lesioni obiettivabili tali da determinino un danno alla sua capacità lavorativa o la morte.

Questo - come emerge dalla quasi bi-secolare, pressoché costante e condivisa letteratura medico legale Nazionale (recentemente riassunta in modo esaustivo dal Presidente della SIMLA ZOJA R., SARS-Co-V2 ed infortunio nell'assicurazione privata: annotazioni medico–legali, in Ridare.it) è il principio "tecnico" medico legale di Infortunio indennizzabile , destinato necessariamente alla comprensione del Contraente, cioè dell'uomo comune, privo di sostanziali conoscenze e competenze medico scientifiche, ed ha il pregio della chiarezza e della semplicità interpretativa dell'"evento assicurato ": cioè una sventura, una disgrazia imprevedibile, dovuta a fattore lesivo unico e concentrato nel tempo, tale da determinare conseguenze lesive corporali e quindi un danno patrimoniale temporaneo o permanente (su parametri concordati con l'Assicuratore). In sostanza un accordo: semplice – chiaro e preciso.

All' “uomo comune” poco importa, né gli compete, dimostrare quale sia il meccanismo con cui si sia verificato l'evento. A questi spetta identificare e denunciare le lesioni corporali obiettivabili e la causa che "acutamente" le ha determinate.

All'Assicuratore spetta la valutazione preliminare del "rischio" (con la facoltà di escludere dal Contratto- eventi "acuti" che ritenesse non bilanciati col premio richiesto) e di provare che l'evento denunciato non sia stato fortuito, che sia dovuto a fattori patologici autonomamente intrinseci all' Assicurato e che la causa derivi da azioni lesive “non concentrate nel tempo”, quindi riconducibili – secondo indicazioni preliminarmente individuate, condivise e sottoscritte Condizioni Generali di Polizza - a definizione di "malattia" che – nello stesso Contratto viene definita esclusivamente “ciò che non è infortunio”.

Elementi costituitivi di un “Atto” redatto in osservanza alle stesse previsioni del Codice Civile che esclude ipotesi di successive difformi interpretazioni mosse da una delle Parti rispetto a chiari e semplici presupposti Contrattuali indirizzati al Contraente più “debole”.

Appare peraltro pacifico - come già ricordato (vedi PEDOJA, Interpretazione dell'art. 42, comma 2, d.l. n. 18/2020 in contesto di polizza privata: momento di riflessione medico giuridica, in Ridare.it) - che fino alla fine degli anni 2000 le Compagnie di Assicurazione ( e lo stesso “entourage” di medici legali , all'epoca referenti dell'ANIA ) non si ponevano il dubbio, che ora le assale, sulla indennizzabilità o meno dell'evento infortunio conseguente ad "infezione" in quanto semplicemente lo escludevano, mantenendo immutato il chiaro e semplice principio costitutivo della Assicurazione di Polizza Infortuni (causa violenta, fortuita ed esterna).

Successivamente tuttavia, senza nessuna modifica del principio tecnico di “infortunio” (rimasto lo stesso nelle Condizioni generali di Polizza anche degli attuali Contratti) quasi tutte le Compagnie, in via autonoma, hanno intrapreso un differente “marketing” commerciale spostando i criteri di esclusione dell' “evento indennizzabile” in sé considerato alla esclusione delle “circostanze fattuali dell'evento”. Quindi, una scelta consapevole e ponderata, che non ha inciso comunque in alcun modo sulla definizione dell'”Oggetto assicurativo”, rimasto immutato.

L'eliminazione della clausola di “esclusione di indennizzabilità” delle “infezioni” è risultata, dunque, una autonoma e consapevole scelta decisionale di natura “commerciale” dell'Assicuratore, che non implica modifiche del Principio Assicurativo.

Ciò che emerge dall'attuale contraddittorio medico legale si basa sostanzialmente sull' “equivoco “ concettuale tra “indennizzabilità dell'evento infortunio ( cioè il principio tecnico del Contratto, che non può essere , ora, oggetto di occasionale e sopravvenuta modifica interpretativa medico legale, rispetto ai consolidati presupposti dottrinari ) e l'indennizzabilità delle conseguenze dell'infortunio denunciato, che al contrario –trattandosi di metodologia applicativa - segue le linee guida e buone pratiche valutative medico legali in materia assicurativa, oggetto di verifica della SIMLA.

In tale ottica la Società medico legale Triveneta – condividendo l'auspicio di una futura linea guida metodologica SIMLA destinata ad una condivisa prassi valutativa delle “conseguenze indennizzabili di Infortunio indennizzabile”, nel rispetto dei distinti oneri probatori spettanti al Contraente e all' Assicurazione, ha ritenuto confermare collegialmente il consolidato principio medico legale di “Infortunio indennizzabile”- oggetto del Contratto Assicurativo - applicabile anche all' “evento infezione” e , a maggior ragione in ipotesi di infezione da Sars-Co-V2 , la cui condizione lesiva di causa “ violenta” ( ovvero virulenta ) è stata identificata “concettualmente” anche in ambito Previdenziale INAIL , trattandosi di “principio Tecnico Medico Legale” e non di “indirizzo metodologico valutativo” afferente alle attuali competenze della SIMLA.

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