Contagio Covid-19 e rischio inevitabile non ascrivibile al datore ex art. 2087, c.c.
29 Giugno 2020
Contagio Covid-19: laddove il rischio sia inevitabile, entro che limiti il datore può ritenersi responsabile ex art. 2087, c.c.? In linea con la giurisprudenza in materia, si rammenta come l'art. 2087, c.c., rappresenti una “norma di chiusura” del sistema di prevenzione, operando in assenza di specifiche disposizioni. Essa è diretta a sanzionare l'omessa predisposizione di tutte quelle misure e cautele idonee a preservare l'integrità psico-fisica del dipendente nel luogo di lavoro, considerata la concreta realtà aziendale, nonché la maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza dell'esistenza di fattori di rischio, tenuto conto del momento storico. L'art. 2087, c.c., infatti, deve essere considerato anche sotto un profilo"dinamico", essendo il datore tenuto ad attuare un'efficace attività di prevenzione, alla luce dell'esperienza e della tecnica più aggiornata. L'ambito operativo della norma, tuttavia, non può essere ampliato fino al punto di comprendere, sotto il profilo oggettivo, ogni ipotesi di lesione - ed il correlativo pericolo -dell'integrità psico-fisica del lavoratore, il che configurerebbe sostanzialmente una responsabilità oggettiva in capo alla parte datoriale. In alcuni contesti lavorativi (quali le azienda sanitarie) il rischio di contagio da Covid-19 è stato quantificato come massimo, ma ciò non potrebbe, sic et simpliciter, determinare una responsabilità (civile e/o penale) del datore (cfr. circolare Inail n. 22 del 2020). Il datore, si aggiunge, è tenuto a tutelare i propri dipendenti nel limite dei rischi prevedibili in termini probabilistici che, per quanto concerne la diffusione del Covid-19, sono stati definiti dai vari protocolli di sicurezza sottoscritti dalle parti sociali, il cui rispetto dovrebbe determinare la non imputabilità dell'eventuale contagio, prospettandosi un'ipotesi di rischio inevitabile. Non potrà pretendersi, infatti, la garanzia di un ambiente di lavoro a “rischio zero” quando, di per sé, il pericolo non sia eliminabile. Cfr. Cass., sez. lav., 15 giugno 2020, n. 11546.
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