Convocazione del condomino in conflitto d'interessi con il condominio
30 Giugno 2020
È interessante affrontare il tema dell'equiparazione fra condomino in conflitto di interessi e condomino in lite con il condominio. A mio avviso il tema è stato affrontato con attenzione da una recente sentenza del Tribunale di Roma (Trib. Roma, sez. V, 26 febbraio 2019). Sempre la pronuncia in esame, la presenza della controparte in assemblea lede il diritto di difesa, condizionando la discussione in merito alla migliore strategia professionale. Qual è quindi l'indirizzo giurisprudenziale in tema di equiparazione fra condomino in conflitto di interessi e condomino in lite con il condominio? Esistono precedenti in linea con la sentenza del Tribunale di Roma?
Preliminarmente, ai fini di una corretta disamina della questione, occorre precisare che la fattispecie non è regolata nelle norme sul condominio. In passato, la giurisprudenza ha fatto applicazione analogica del regime in materia di società all'art. 2373 c.c.; in particolare, il primo comma di tale articolo, nella sua attuale formulazione stabilisce che: la deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 c.c. qualora possa recarle danno. La norma dunque non contiene più alcun accenno al divieto di voto nei confronti del socio in conflitto di interessi. A tal proposito, alcuni autori hanno osservato che, in materia di conflitto di interessi, la deliberazione assembleare sarà invalida soltanto se risulti dimostrata una chiara divergenza tra l'interesse del condominio e specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini i quali non si siano astenuti ed abbiano perciò con il loro voto concorso a formare la maggioranza assembleare; non esiste alcun divieto per i condomini in potenziale conflitto di interessi di partecipare alle assemblee condominiali e neppure di votare. Le delibere espresse anche con il voto di potenziali portatori di conflitto di interessi, sono viziate e devono essere dichiarate illegittime soltanto se da esse possa derivare un danno anche solo potenziale per il condominio. Il condomino in conflitto d'interessi non è obbligato ad astenersi dal voto ma, più semplicemente, può esercitare il diritto di astensione: tutto dipende dalla sua volontà. Tale interpretazione riviene dai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità: l'invalidità della delibera non discende dalla sola partecipazione al voto di condòmini portatori di un interesse in conflitto con quello del Condominio, ma dalla dannosità, anche solo potenziale, della stessa deliberazione, in particolare quando essa sia diretta al soddisfacimento di interessi extra-condominiali ovvero di esigenze lesive dell'interesse comune (Cass. civ., sez. VI, ord. 25 gennaio 2018, n. 1853; Cass. civ., sez. II, 28 settembre 2015, n. 19131; Cass. civ., sez. II, 16 maggio 2011| n. 10754). A sostengo di ciò, altra giurisprudenza di merito ha precisato che nel caso di delibera per il conferimento di incarico ad un legale in una lite con un condomino, quest'ultimo deve essere comunque convocato in assemblea (Trib.Roma,12 marzo 2019,n.5363; Trib. Roma, 10 ottobre 2018, n.19275. In tale ultima pronuncia, l'assemblea condominiale incaricava un legale per resistere nel giudizio promosso da una condomina nei confronti del condominio. Secondo il giudice, ogni condomino ha diritto di essere convocato sempre in assemblea, anche quando in potenziale conflitto di interessi, in quanto nessuna norma vieta la convocazione del condomino in conflitto d'interessi; sicché, va annullata la delibera con cui l'assemblea nomina l'avvocato per difendersi nel giudizio promosso contro il condominio dalla singola proprietaria, se quest'ultima non è stata regolarmente convocata). Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, possiamo affermare che la pronuncia citata dall'utente segue un indirizzo completamente opposto: il condomino in conflitto di interessi non deve essere nemmeno convocato (Trib. Roma, sez. V, 26 febbraio 2019, n. 4350. Situazione in cui la condomina non era stata convocata all'assemblea, in quanto ritenuta in conflitto di interessi con l'argomento posto all'ordine del giorno. Si costituiva in giudizio il Condominio eccependo che l'assemblea in questione era stata indetta solo per conferire il mandato agli avvocati per impugnare di fronte al Consiglio di Stato la sentenza del TAR nella quale la società ricorrente era controparte. La delibera impugnata, inoltre, era stata ratificata da una successiva assemblea, alla quale aveva partecipato anche la ricorrente e, per questo motivo, la questione si doveva considerare esaurita). Secondo tale assunto, la presenza della controparte processuale a un consesso con questo thema decidendum ledeva il diritto di difesa, condizionando la discussione in merito alla migliore strategia processuale; da altro canto, la scelta del Condominio che ha un'ovvia incidenza sulla sfera processuale della controparte, non incide sul condomino in lite rispetto al quale non vi è un conflitto ma una separazione di posizioni (a sostegno di questa posizione, il giudicante romano richiama i principi in tema di divisione di spese Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 2018, n.1629 e Cass., civ., sez. II, 18 giugno 2014, n. 13885). In conclusione, a parere di chi scrive, la pronuncia citata dall'utente (Trib. Roma, sez. V, 26 febbraio 2019, n. 4350) segue un indirizzo minoritario e (forse) superato dall'orientamento opposto citato. Di conseguenza, la regola tradizionalmente applicata e prevalente resta quella per cui va esclusa la rilevanza del voto del condomino che si trova in conflitto di interessi nella votazione. |