L'Agente della riscossione propone ricorso per la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale, accogliendo una opposizione agli atti esecutivi, annulla un'iscrizione ipotecaria e tutti gli atti ad essa connessi, consequenziali e presupposti. Con la sentenza in commento la Suprema Corte cassa con rinvio la sentenza affermando che il Tribunale avrebbe dovuto preliminarmente valutare natura e oggetto dei crediti posti in riscossione esaminando gli estratti di ruolo prodotti dall'Agente della riscossione e l'ammissibilità della deduzione di vizi attinenti alla cartella di pagamento.
Quale valore probatorio ha l'estratto di ruolo?
Il primo profilo di interesse dell'arresto concerne il valore probatorio dell'estratto di ruolo.
Il Collegio ricorda che il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l'Agente della riscossione esercita il diritto di procedere in via esecutiva, mentre l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte di ruolo che si riferisce a pretese creditorie che si fanno valere nei confronti del singolo contribuente e ne contiene tutti gli elementi essenziali.
Da tali elementi consegue che l'estratto di ruolo costituisce prova idonea dell'entità e della natura del credito e consente al giudice adito di verificare – anche ex officio – la propria giurisdizione (cfr. Cass., sez. III civ., 9 giugno 2016, n. 11794).
Se è data prova della regolare notificazione, non possono essere dedotti vizi della cartella di pagamento. La seconda questione affrontata riguarda l'ipotesi in cui il contribuente contesti la regolare notificazione della cartella di pagamento.
Soltanto qualora l'Agente della riscossione dia prova della sua conformità al paradigma legale, al contribuente è preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento – come la mancata indicazione sulle stesse di elementi richiesti dalla legge a pena di nullità – che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a quest'ultima.
Sembra opportuno rileva che in motivazione il Collegio richiama un precedente (Cass., sez. III civ., 13 maggio 2014, n. 10326) ove l'unico motivo di opposizione indicato dal ricorrente era l'omessa notificazione delle cartelle: da tale scelta difensiva deriva che l'onere incombente sull'Agente della riscossione concerneva la prova della regolare notificazione delle cartelle di pagamento (nel caso di specie, effettuata a mezzo del messo notificatore a mani proprie del contribuente ovvero a persone con lo stesso conviventi, sottoscrittori, l'uno e gli altri delle relazioni di notificazione prodotte in copia).
Il giudice del rinvio deve verificare se sia stato violato il principio del contraddittorio endoprocedimentale. La terza problematica esaminata dal Giudice di legittimità attiene la violazione del principio generale del contraddittorio endoprocedimentale.
Il Collegio richiama l'indirizzo giurisprudenziale che affonda le proprie radici nella sentenza delle Sezioni Unite del 18 settembre 2014, n. 19667 per confermare che se, da un lato, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, dall'altro, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni (Cass., sez. VI civ. - T, 23 novembre 2015, n. 23875).
Ne consegue la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, l'art. 50, comma 2, d.p.r. n. 602 del 1973), si lamenti nella sostanza l'omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (Cass., sez. VI civ. - T, 23 novembre 2015, n. 23875, cit.; Cass., sez. VI civ. - T, 22 novembre 2019 (ord.), n. 305.3
Fonte: dirittoegiustizia.it