Le raccomandazioni della Consob in materia di informativa ex post sui costi
02 Luglio 2020
Premessa
Con Comunicazione 1/2020 del 7 maggio 2020 la Consob ha inteso formulare alcune raccomandazioni in merito alla corretta applicazione della disciplina in materia di rendicontazione ex post sui costi e sugli oneri sostenuti dalla clientela, connessi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori; obiettivo della Comunicazione è quello di indicare linee guida comportamentali volte a tutelare l'interesse degli investitori a ricevere una informativa chiara, corretta e non fuorviante, nonché di favorire l'allineamento delle condotte degli intermediari agli obblighi normativi. In particolare, le raccomandazioni contenute nella Comunicazione sono dirette a consentire: - la pronta individuazione, all'interno dei documenti trasmessi, della disclosure su costi e oneri, in tutti gli elementi considerati rilevanti dal legislatore; - la comprensione del significato delle voci esposte; - la valutazione dell'effettiva incidenza delle voci considerate; - la riconciliazione delle voci esposte nell'informativa analitica con quelle presenti nell'informativa aggregata; - la comparazione dei documenti ricevuti da diversi intermediari.
La Consob ha tenuto a precisare che le indicazioni riportate nel documento non introducono regole aggiuntive a quelle contenute nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento, ma rappresentano raccomandazioni finalizzate a chiarire i comportamenti utili a prevenire prassi degli intermediari che possano pregiudicare gli interessi dei clienti; gli stessi intermediari possono pertanto valutare, assumendosene la responsabilità, di non aderire a tali raccomandazioni, adottando soluzioni che siano comunque idonee a perseguire le finalità connesse agli obblighi normativi in materia di trasparenza ex post sui costi. I costi sostenuti dagli operatori per adeguarsi alle prescrizioni contenute nella raccomandazione saranno monitorati dalla Consob al fine di una eventuale revisione dell'iniziativa.
La normativa di riferimento
L'art. 36 del Regolamento Intermediari, dopo aver precisato al primo comma che, in generale, tutte le informazioni indirizzate ai clienti (o potenziali clienti) devono essere “corrette, chiare e non fuorvianti”, stabilisce nel successivo comma 2, lett. d) che le informazioni sui costi e oneri connessi al servizio di investimento e agli strumenti finanziari - da fornire con periodicità regolare almeno su base annuale e per tutto il periodo dell'investimento - devono essere presentate in forma aggregata per consentire al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento; è precisato inoltre che, se il cliente lo richiede, deve essere trasmessa un'informativa sui costi in forma analitica. Maggiori dettagli sono forniti dall'art. 50 del Regolamento Delegato (UE) n. 565/2007, al quale rinvia espressamente il Regolamento Intermediari. L'art. 50, comma 2, prevede un obbligo di informativa ex post, in forma aggregata: a) di tutti i costi applicati dall'intermediario nello svolgimento dei servizi di investimento e accessori; tale obbligo informativo concerne anche i costi applicati da soggetti terzi nello svolgimento di servizi di investimento o accessori, se l'intermediario indirizza il cliente a tali servizi; b) di tutti i costi e oneri connessi alla gestione e realizzazione degli strumenti finanziari trattati nello svolgimento dei servizi.
La stessa norma chiarisce che:
Ai sensi del comma 7 dell'art. 50, l'intermediario che raccomanda od offre in vendita ai clienti servizi prestati da un'altra impresa di investimento è tenuto a comunicare i costi e gli oneri dei suoi servizi in forma aggregata con i costi e gli oneri dei servizi prestati dall'altra impresa (tale situazione si può ad esempio verificare nel caso di commercializzazione del servizio di gestione di portafogli svolto da altro intermediario; in tale circostanza non è tuttavia chiaro se il distributore debba rappresentare ai suoi clienti anche i costi degli strumenti finanziari trattati nell'ambito della gestione).
Il comma 9 dell'art. 50, dal quale ha preso spunto il Regolamento Intermediari, prevede che l'obbligo di fornire su base annua informazioni ex post sui costi relativi ai servizi di investimento prestati e agli strumenti finanziari deve essere assolto dagli intermediari che abbiano raccomandato o offerto in vendita uno o più strumenti finanziari o abbiano intrattenuto un rapporto continuativo con il cliente; tale informativa può essere fornita contestualmente ad altre relazioni periodiche destinate ai clienti.
L'ultimo comma dell'art. 50 dispone infine che debba essere illustrato l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività che comporta la prestazione di servizi di investimento, più precisamente tale specifica informativa deve:
Ambito di applicazione delle raccomandazioni
Le raccomandazioni in materia di informativa ex post dei costi sono destinate: - agli intermediari definiti dall'art. 35, comma 1, lett. b) del Regolamento Intermediari (ci si riferisce ai soggetti che prestano servizi di investimento quali le SIM, le banche italiane, le SGR, le Società di gestione UE e i GEFIA UE che operano mediante succursali in Italia, le imprese di investimento e le banche UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia alla prestazione di servizi di investimento, gli agenti di cambio, gli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del TUB, le società Poste Italiane), - ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria di cui agli artt. 18-bis e 18-ter del TUF (l'art. 170 del Regolamento Intermediari prevede per le società di consulenza finanziaria e per i consulenti finanziari autonomi obblighi informativi del tutto analoghi a quelli degli intermediari finanziari), nonché - alle società di gestione che commercializzano quote di OICR, propri o di terzi.
Le medesime raccomandazioni sono applicabili anche nei confronti dei clienti professionali e delle controparti qualificate, salvo le deroghe contemplate dall'art. 50 del Regolamento Delegato. Le disposizioni comunitarie consentono infatti agli intermediari di concordare con i clienti professionali un'applicazione limitata dei requisiti dell'informativa sui costi; non vi è tuttavia possibilità di pattuire limitazioni con riferimento alla prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimento e, in ogni caso, quando i servizi prestati abbiano ad oggetto strumenti finanziari che incorporano uno strumento derivato. Un'applicazione meno rigorosa degli obblighi informativi è consentita, se pattuita, anche nei confronti delle controparti qualificate, fatto salvo il caso in cui nello svolgimento dei servizi di investimento siano trattati strumenti finanziari che incorporino uno strumento derivato e la controparte qualificata intenda offrire detti strumenti ai propri clienti. Struttura del rendiconto
L'informativa può essere fornita alternativamente in un documento autonomo - e quindi fisicamente distinto, rispetto ad altri documenti (quali ad esempio, i rendiconti sulla prestazione dei servizi di investimento), è consentita tuttavia la trasmissione del rendiconto sui costi contestualmente ad altri documenti e, si ritiene, anche inserito una stessa busta o allegato alla medesima e mail - ovvero in un'apposita sezione da riportare nella prima pagina (o in quella immediatamente successiva al frontespizio e all'indice) di un documento più ampio nel quale potranno essere rappresentati anche i rendiconti relativi ai servizi di investimento; in questo secondo caso, è richiesta una evidenziazione grafica mediante un'idonea e specifica intitolazione in carattere grassetto e senza riportare nella suddetta sezione informazioni relative all'intermediario (quali ad esempio, quelle relative alla sua storia, alla struttura societaria, ai servizi prestati) o messaggi promozionali che possano scoraggiare il cliente alla lettura o renderla comunque dispersiva, non consentendo di indirizzare l'attenzione sugli elementi informativi relativi ai costi; tali ulteriori informazioni dovrebbero pertanto essere riportate nella parte finale del documento. L'informativa aggregata sui costi relativa al servizio di gestione di portafogli dovrebbe essere tenuta distinta rispetto agli altri servizi di investimento; può tuttavia essere utilizzato un unico documento per l'esposizione, in separate sezioni, dei costi relativi al servizio di gestione rispetto a quelli riferibili ad altri servizi di investimento. I costi relativi agli altri servizi di investimento potranno essere consolidati nella stessa sezione del documento, oppure rappresentati distintamente per ogni singolo servizio.
Al fine di assicurare comparabilità e omogeneità, anche a livello europeo, dei contenuti dei rendiconti la Consob ha raccomandato di utilizzare come format il seguente schema indicato dall'ESMA del Documento “Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics”, sezione 9 Information on Costs & Charges Q&A n. 13:
La struttura della summenzionata tabella riporta impropriamente tra gli addendi che concorrono a determinare l'importo totale dei costi e oneri la voce “pagamenti di terzi ricevuti dagli intermediari” (gli inducement) che, se presenti, rappresentano una quota del costo relativo ai servizi di investimento o agli strumenti finanziari; appare più corretto introdurre nella tabella un colonna ulteriore nella quale indicare gli eventuali inducement retrocessi all'intermediario.
La Consob ha precisato che le “voci generali di costo” previste dalla tabella devono essere dettagliate indicando le componenti contemplate nell'allegato II del Regolamento Delegato 565/2017, da rappresentare con la stessa terminologia utilizzata dal legislatore comunitario. E' tuttavia consentito agli intermediari denominare le voci di costo con una propria terminologia, anche commerciale, purché nell'ambito del glossario riportato nel rendiconto tale terminologia sia ricondotta a quella del testo regolamentare.
Nella raccomandazione si è precisato che le summenzionate “voci generali di costo” riportate nella tabella proposta dall'Esma non dovrebbero essere aumentate o articolate in ulteriori sotto voci, perché così facendo si renderebbe meno immediata la finalità riassuntiva e sintetica dello schema, rendendo più difficile per il cliente la lettura e la comprensione del documento; è invece consentito riportare nella tabella ulteriori specifici costi associati alle macro voci di costo riportate nell'allegato II del Regolamento Delegato 565/2017, in quanto gli esempi di costo ivi indicati non sono esaustivi.
Si è inoltre invitato gli operatori a fornire separata evidenza dei cosiddetti costi impliciti inclusi nel prezzo degli strumenti finanziari; detti costi sono peraltro già previsti in alcuni esempi della tabella regolamentare riferibili alle voci di costo “spese una tantum” (commissioni di strutturazione) e “spese correnti” (commissioni di gestione).
Va rilevato che, come è stato osservato da alcuni partecipanti alla consultazione pubblica del documento, la previsione di fornire una distinta indicazione dei costi impliciti non è contemplata dalle disposizioni di attuazione della MiFID 2 in materia di disclosure dei costi, né è prevista dagli orientamenti dell'ESMA.
Secondo l'autorità di vigilanza, in calce alla tabella relativa ai costi dovrebbe essere rappresentato, in valori assoluti e in termini percentuali, l'ammontare degli oneri fiscali inclusi nell'importo totale dei costi e oneri. L'allegato II indica quali esempi di oneri fiscali, l'imposta di bollo, le imposte sulle operazioni e le imposte sulle concessioni di titoli in prestito. Si ritiene che possano rientrare tra gli oneri fiscali, sebbene non espressamente indicate nel testo regolamentare, anche le imposte relative al capital gain (redditi diversi e redditi di capitale) applicate nell'ambito del regime gestito o amministrato e l'IVA sulle commissioni di gestione e di consulenza.
Non pare esclusa la possibilità, anche a fini commerciali, di inserire un'ultima riga della tabella ove riportare, sempre in valore assoluto e in percentuale, il costo totale dei servizi e degli strumenti finanziari al netto degli oneri fiscali; tale ulteriore evidenza consentirebbe al cliente di valutare meglio l'importo dei costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento e agli strumenti trattati, che costituisce la remunerazione dei produttori e dell'intermediario distributivo, rispetto agli oneri tributari.
Nell'informativa devono essere esposti soltanto i costi e gli oneri effettivamente sostenuti; la precisazione, per quanto possa sembrare superflua, può significare che non possano essere indicati costi stimati; situazione che può verificarsi allorché l'intermediario distributore non riceva regolarmente flussi informativi completi sugli strumenti finanziari collocati. Nello svolgimento della consulenza in via autonoma della consulenza in materia di investimenti, da parte degli intermediari finanziari, delle società di consulenza finanziaria e dei consulenti finanziari autonomi, in assenza di accordi commerciali che regolino i flussi informativi delle società prodotto, la stima dei costi sostenuti dai clienti può risultare necessaria allorché i clienti non forniscano puntualmente idonea documentazione sulle operazioni raccomandate eseguite. Ai fini di una corretta rappresentazione dell'importo percentuale dei costi e oneri sul portafoglio dei clienti, la Consob ha indicato a titolo esemplificativo il criterio della “giacenza media”; non è esclusa pertanto la possibilità di utilizzare parametri differenti, individuati sulla base di valutazioni tecniche degli intermediari, purché detti parametri alternativi siano coerenti con quelli utilizzati per l'aggregazione dei costi e oneri.
In particolare, i criteri utilizzati nella rappresentazione percentuale dei costi riferiti al servizio di gestione di portafogli, potranno essere diversi rispetto a quelli adottati con riguardo agli servizi di investimento; non è invece considerata appropriata un'informativa disaggregata per categorie di prodotto nell'ambito dello stesso servizio di investimento.
Nella determinazione della giacenza media del portafoglio possono essere computate le disponibilità liquide di conto corrente solo con riferimento al servizio di gestione; la Consob ha infatti precisato che negli altri servizi non debbano essere considerate nel portafogli titoli amministrato le disponibilità di conto corrente per evitare l'effetto diluitivo della liquidità. Tale conclusione non appare del tutto condivisibile.
Come è stato correttamente osservato nell'ambito della consultazione pubblica, il mantenimento di una quota di liquidità può rappresentare una scelta di asset allocation volta a ridurre o aumentare il livello di rischio del portafoglio e tale decisione rientra pertanto a tutti gli effetti nel perimetro dell'attività di consulenza svolta dagli intermediari, anche in abbinamento ad altri servizi di investimento esecutivi, dalle società di consulenza finanziaria e dai consulenti finanziari autonomi.
La liquidità, alla stessa stregua dei prodotti finanziari, può essere considerata una componente del portafoglio se a livello contrattuale è stabilito l'importo del patrimonio under advisor che delimita il perimetro dell'attività del consulente; ai fini di una precisa delimitazione del patrimonio oggetto del servizio di consulenza è auspicabile che siano preventivamente individuati i dossier titoli e i depositi di conto corrente del cliente.
Non può essere invece ricondotta alla giacenza media la liquidità di conto corrente nell'ambito dei servizi di investimento esecutivi prestati senza il supporto della consulenza.
Si ritiene che la rendicontazione ex post dei costi debba essere estesa anche agli strumenti finanziari non raccomandati dal consulente, ma presenti nel portafoglio under advisor del cliente al momento della sottoscrizione del contratto di consulenza; se detti strumenti rientrano contrattualmente nel portafoglio under advisor, non pare vi siano dubbi sul fatto che debbano essere rappresentati anche i costi ad essi riferibili. Sul punto in questione la Consob nella Relazione illustrativa ha precisato che “l'obbligo di rendicontare tali strumenti insorga anche laddove l'impegno contrattuale dell'intermediario a fornire la consulenza ricomprenda nel proprio ambito soggettivo anche i medesimi strumenti”.
Per quanto attiene l'obbligo di estendere le raccomandazioni in materia di rendicontazione ex post anche ai prodotti finanziari assicurativi, la Consob ha precisato che saranno al riguardo assunte determinazioni ad esito della consultazione pubblica in corso sulle modifiche al Regolamento Intermediari relativamente agli obblighi di informazione e alle norme di comportamento per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, in recepimento della Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD). Si è raccomandato di riportare in calce alla tabella dei costi, in modo chiaramente individuabile, l'illustrazione dell'effetto cumulato dei costi sul rendimento.
La Consob non ha ritenuto di proporre, anche solo a scopo esemplificativo, un criterio metodologico per attuare correttamente tale raccomandazione, ricordando che, anche a livello europeo, è stato rilevato che “non sussistono elementi sufficienti a fondare un intervento volto a definire criteri omogenei efficaci ai fini dell'informativa alla clientela”.
In assenza di indicazioni da parte delle autorità di vigilanza, l'effetto cumulato dei costi sul rendimento (da intendersi quale quota parte del rendimento, espresso in termini numerici, non percepito per effetto dell'applicazione dei costi) potrebbe essere illustrato, secondo una prassi già seguita da altri intermediari, mediante una rappresentazione dei costi in rapporto alla giacenza media del portafoglio applicando la metodologia Money Weight Rate of Return.
La Consob ha inoltre richiesto di specificare, sempre in calce alla tabella, anche il rendimento netto e lordo; è stato osservato da alcuni partecipanti alla consultazione che tale ulteriore elemento informativo non è espressamente contemplato dall'art. 50 del Regolamento 565/2017 e dagli Orientamenti ESMA; un'indicazione di tale tipo è prescritta solo con riferimento servizio di gestione di portafogli, vale a dire l'unico servizio in cui l'intermediario è chiamato ad assumere decisioni di investimento per conto dei clienti.
Anche su questo aspetto, la Consob non ha ritenuto opportuno definire criteri uniformi per il calcolo del rendimento che possano valere per tutti gli intermediari e consentano di rappresentare dati omogenei; l'autorità di vigilanza ha in proposito sottolineato che l'art. 60, par. 2, lett. c) del Regolamento Delegato (UE) n. 565/2017 prevede che il rendiconto periodico relativo al servizio di gestione debba indicare anche “il rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto”, senza tuttavia fornire indicazioni in merito al calcolo di tale rendimento.
Come è stato rilevato da alcune associazioni di categoria, andrebbe quanto meno stabilito a livello normativo, o quantomeno attraverso precise Linea guida dell'ESMA, se nella determinazione del rendimento netto debbano concorrere soltanto i costi relativi ai servizi di investimento e agli strumenti finanziari trattati, ovvero anche gli oneri fiscali, diretti e indiretti, a carico dell'investitore.
La Consob ha inoltre ritenuto di precisare che: - nell'informativa aggregata il rendimento lordo dovrebbe essere rappresentato come un dato aggregato e non suddiviso sui singoli strumenti; - il rendimento netto dovrebbe risultare depurato anche dell'impatto delle voci di natura fiscale effettivamente valorizzate nel rendiconto. Nella raccomandazione si è sottolineata l'importanza che nell'ultima parte dell'informativa sia riportata una adeguata spiegazione delle voci di costo esposte, per agevolare la comprensione da parte dell'investitore di tutti gli elementi rilevanti. La presenza di una legenda esplicativa, ad avviso di chi scrive, si rende tanto più necessaria considerato che la terminologia utilizzata dal legislatore comunitario nella definizione delle voci di costo indicate nell'allegato II al Regolamento 565/2017 risulta poco intuitiva. Se la finalità delle raccomandazioni della Consob è quella di omogeneizzare, anche sotto il profilo lessicale, il contenuto dei rendiconti prodotti dagli intermediari, la legenda esplicativa dovrà essere utilizzata sia per ricondurre alla terminologia regolamentare eventuali definizioni di costo utilizzate dagli intermediari che si prestino ad una maggiore comprensione da parte della clientela, sia per esplicitare analiticamente le sotto voci di costo riferibili ai servizi e agli strumenti finanziari; a titolo esemplificativo, in corrispondenza della voce “spese una tantum” sarà opportuno precisare che la stessa comprende gli anticipi della commissione di gestione, la commissione di strutturazione, la commissione di distribuzione. Si è inoltre raccomandato che nella parte finale del rendiconto sia riportata anche una spiegazione dei criteri utilizzati ai fini della determinazione del valore percentuale dei costi e oneri e/o dell'impatto degli stessi sul rendimento (ad esempio, il criterio della giacenza media), con l'indicazione dell'ammontare di riferimento utilizzato. Rapporto tra informativa aggregata e informativa analitica
L'art 36, comma 92, lett. d) del Regolamento Intermediari consente ai clienti di richiedere una informazione analitica sui costi, in aggiunta a quella aggregata. La Consob ha rilevato che gli intermediari dovrebbero mettere gli investitori nella condizione di poter riconciliare le voci esposte nell'informativa analitica, qualora richiesta dal cliente, e nell'informativa aggregata, con riferimento ai valori monetari e a quelli percentuali; qualora non si renda possibile la riconciliazione dei valori percentuali, si dovrà fornire specifica avvertenza di tale circostanza rappresentando le ragioni.
Nel caso di invio con frequenza annuale, le rendicontazioni sui costi dovrebbero essere trasmesse entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, per mettere gli investitori nella condizione di valutare i costi e l'impatto degli stessi sul rendimento ad una data ravvicinata rispetto alle determinazioni assunte sul patrimonio investito.
Si è chiarito che qualora l'intermediario abbia optato per una trasmissione dell'informativa con cadenza infrannuale, il rendiconto dovrà essere inviato entro la fine del periodo successivo a quello di riferimento; pertanto, ai fini esemplificativi, nel caso di frequenza trimestrale l'informativa riferita al primo trimestre dovrà essere trasmessa entro la fine del mese di giugno, mentre nell'ipotesi di comunicazioni mensili quella relativa al mese di gennaio sarà inviata ed entro il mese di febbraio.
Laddove si intenda trasmettere una rendicontazione annuale e rendicontazioni infrannuali, si dovrà chiarire nell'informativa, precisandone le ragioni, che l'importo annuale dei costi potrebbe non coincidere, in valori assoluti e/o in valori percentuali, con la sommatoria degli importi riportati nelle informative infrannuali. Nel caso in cui la rendicontazione su base infrannuale dei costi sia rappresentata nello stesso documento utilizzato per fornire ulteriori informazioni (ad esempio, la rendicontazione sui servizi prestati) andranno comunque rispettate le raccomandazioni volte a tenere in separata evidenza, all'inizio del documento, l'informativa relativa ai costi.
Anche tenuto conto dell'emergenza sanitaria nazionale connessa alla diffusione del Covid 19, la Consob non ha ritenuto di indicare un termine ultimo per l'invio del rendiconto sui costi relativo al 2019; l'informativa, se non ancora trasmessa agli investitori, dovrà essere inviato “quanto prima”, nel rispetto del principio generale secondo cui le informazioni indirizzate alla clientela “devono essere corrette, chiare e non fuorvianti” e nell'osservanza delle disposizioni di legge.
Non sono state fornite indicazioni sui termini di invio dei rendiconti nel caso di chiusura del rapporto con il cliente rilevando che si tratta di profili che devono essere definiti nell'ambito della disciplina contrattuale, anche tenendo conto dei termini concessi ai clienti per formulare eventuali contestazioni.
Come è stato osservato nell'ambito della consultazione, la capacità degli intermediari di assolvere in tempi ragionevoli gli obblighi di rendicontazione sui costi è strettamente correlata alle tempistiche con cui le società prodotto mettono a disposizione le necessarie informazioni sui costi degli strumenti finanziari; in assenza di una normativa di riferimento che imponga ai produttori, buona parte dei quali non sono soggetti alla disciplina della Direttiva MiFID, di trasmettere ai distributori i necessari flussi informativi nel rispetto di una tempistica standardizzata, è inevitabile che l'invio dell'informativa sui costi possa essere condizionato da sensibili ritardi (ad amplificare i ritardi concorrono inoltre i tempi necessari per la rivisitazione e la rielaborazione dei dati trasmessi dai produttori).
La Consob ritiene che il problema, almeno in parte, possa trovare soluzione laddove gli intermediari, in conformità a quanto previsto dall'art. 74, commi 1 e 2 del Regolamento Intermediari, adottino misure ragionevoli, già nella fase di definizione della gamma dei prodotti da indirizzare ai clienti, volte a metterli nella condizione di acquisire tutte le necessarie informazioni (e quindi anche quelle relative ai costi) per comprendere e conoscere adeguatamente gli strumenti finanziari che si vogliono raccomandare, evitando di offrire i prodotti per i quali non si riescono ad ottenere le informazioni necessarie. In realtà, allo stato attuale la produzione ritardata dei flussi informativi è un fenomeno piuttosto diffuso che coinvolge buona parte delle società prodotto, soprattutto con riguardo ai prodotti caratterizzati da una struttura di costi particolarmente complessa; limitare il perimetro degli strumenti offerti solo a quelli offerti da società prodotto che assicurano flussi informativi tempestivi sui costi potrebbe significare ridurre sensibilmente la gamma degli strumenti offerti agli investitori, escludendo intere categorie di prodotto.
Quanto alle modalità di invio delle rendicontazioni sui costi, l'autorità di vigilanza ha ritenuto che l'inserimento della documentazione nell'area web riservata o la trasmissione a mezzo posta elettronica consentono di assolvere agli obblighi informativi, sempre che a livello contrattuale sia stato espressamente prevista la possibilità di avvalersi del canale on line per la comunicazione delle informazioni nell'ambito del rapporto ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 (va ricordato che ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la fornitura di informazioni tramite comunicazioni elettroniche è consentita quando vi è la prova che il cliente ha accesso regolare a internet; l'indicazione da parte del cliente di un indirizzo di posta elettronica ai fini del rapporto è considerata una prova in tal senso). |