Determinazione dell'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato e criterio dell'anzianità di servizio

Sabrina Apa
02 Luglio 2020

L'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015, all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale avvenuta con sentenza C. cost. n. 194 del 2018, consente al giudice di quantificare l'indennità nel rispetto del limite minimo e massimo stabilito dal legislatore...

L'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015, all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale avvenuta con sentenza C. cost. n. 194 del 2018, consente al giudice di quantificare l'indennità nel rispetto del limite minimo e massimo stabilito dal legislatore, tenendo in considerazione non solo il criterio dell'anzianità di servizio, ma anche gli altri criteri desumibili in chiave sistematica della evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti, individuati dal Giudice delle leggi nei parametri già indicati dall'art. 8, l. n. 604 del 1966, ossia il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell'attività economica, i comportamenti e le condizioni delle parti.

Tuttavia il parametro dell'anzianità di servizio del lavoratore conserva tuttora un rilievo prioritario, giusta quanto affermato dal Giudice delle leggi, e serve a determinare – entro il limite minimo ed il limite massimo fissati dalla legge, le cui previsioni non sono state incise dalla declaratoria di illegittimità costituzionale – la base di partenza della quantificazione dell'indennità in parola, che potrà essere elevata dal giudice nel caso concreto tenendo conto di tutti gli altri parametri desumibili dal sistema e considerati dalla Corte costituzionale.

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