Clausole statutarie anti-diluizione

Francesca Maria Bava
03 Luglio 2020

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 186, sancisce la legittimità delle clausole statutarie anti-diluizione che comportano l'assegnazione gratuita di azioni o quote di nuova emissione, relative a futuri aumenti onerosi di capitale ad un prezzo inferiore ad una determinata soglia...

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 186, sancisce la legittimità delle clausole statutarie anti-diluizione che comportano l'assegnazione gratuita di azioni o quote di nuova emissione, relative a futuri aumenti onerosi di capitale ad un prezzo inferiore ad una determinata soglia, a favore di una categoria di azioni o di quote (ex art. 26, comma 2, D.L. n. 179/2012) oppure di singoli soci di s.r.l., che altrimenti subirebbero una“diluizione” della loro partecipazione, indipendentemente dall'esercizio o meno del diritto di opzione se previsto.

La finalità di tali clausole è, infatti, quella di proteggere l'investimento dei soci, generalmente di minoranza, permettendo loro di conservare la propria partecipazione al capitale sociale anche laddove la società deliberi un aumento a pagamento ad un prezzo di emissione implicante una valorizzazione inferiore rispetto a quella posta alla base del loro investimento iniziale.

In particolare, le clausole “full ratchet anti-diluition” prevedono l'assegnazione gratuita di un numero di azioni o quote tali da consentire ai soci “protetti” di riportare di fatto il prezzo delle loro partecipazioni a quello inferiore previsto per l'aumento, mentre le clausole “weighted average anti-diluition” prevedono un'assegnazione che, pur non pareggiando il prezzo di sottoscrizione dei suddetti soci, ne consenta un riequilibrio.

Si ammette così un'ipotesi statutaria di assegnazione di azioni o quote non proporzionale“estrema”ex artt. 2346, comma 4, e 2468, comma 2, c.c. in quanto i soci “protetti” le sottoscrivono gratuitamente, senza nulla conferire: ciò è ritenuto ammissibile in considerazione della mancanza di un espresso limite normativo circa la misura della non proporzionalità e di interessi di terzi da tutelare (essendo coinvolti solo i rapporti interni tra i soci), tenuto altresì conto delle analogie con quanto previsto dall'art. 2349, comma 1, c.c. e con la donazione di partecipazioni.

Al riguardo, è comunque necessario ai sensi dell'art. 2346, comma 5, c.c. che il valore dei conferimenti sia almeno pari all'ammontare (dell'aumento) del capitale sociale, mediante la previsione di un sovrapprezzo a carico dei sottoscrittori diversi dai “soci protetti” almeno pari al valore delle azioni o quote da assegnarsi gratuitamente, salvo nell'ipotesi di azioni prive di valore nominale espresso, essendo in tale caso possibile emettere un numero di azioni maggiore di quello risultante dall'applicazione della parità contabile ante aumento (come affermato dalla medesima Commissione nella massima n. 36).

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