Non impugnabile la certificazione dei carichi fiscali pendenti

03 Luglio 2020

Il contribuente non può chiedere l'annullamento del certificato dei carichi pendenti col fisco introdotto dal codice della crisi d'impresa. Si tratta infatti di un documento sintetico e riepilogativo non meritevole di tutela giurisdizionale in quanto non contenente un'informazione completa ed esaustiva su un'autonoma e nuova pretesa impositiva.

Il contribuente non può chiedere l'annullamento del certificato dei carichi pendenti col fisco introdotto dal codice della crisi d'impresa. Si tratta infatti di un documento sintetico e riepilogativo non meritevole di tutela giurisdizionale in quanto non contenente un'informazione completa ed esaustiva su un'autonoma e nuova pretesa impositiva.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 13536/20, depositata il 2 luglio, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate

Impugnabilità dell'estratto di ruolo e diritto di difesa del contribuente.

La pronuncia si pone nel solco di quelle che hanno sostenuto l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, sottolineandone la differenza, ritenendo nella sostanza ammissibile nel processo tributario una domanda di accertamento: la Cassazione ha infatti sancito l'impugnabilità dell'estratto di ruolo in nome della tutela del diritto di difesa del contribuente evitandogli di dover attendere la notifica (anche a distanza di molti mesi) di un successivo atto impugnabile (cfr. SS.UU. 19704/2015 e, da ultimo, 7228/2020). In particolare, secondo tale ultima pronuncia, sussiste l'attuale e concreto interesse del contribuente, riconosciuto dalla ormai consolidata giurisprudenza, ad impugnare la cartella di pagamento non notificata, indipendentemente dalla notifica di un atto successivo, facendo valere l'invalidità della notifica dell'atto di riscossione, allo scopo di vedersi accertata l'insussistenza per prescrizione della pretesa erarialegià iscritta a ruolo.

La sentenza a Sezioni Unite n. 19704/15 aveva definitivamente sancito l'impugnabilità dell'estratto di ruolo in nome della tutela del diritto di difesa del contribuente evitandogli di dover attendere la notifica (anche a distanza di molti mesi) di un successivo atto impugnabile. In questa storica sentenza la Cassazione ha affermato seguente principio di diritto: «E' ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma Impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto, del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza, e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione».

Nel caso di specie, è stato ribaltato l'esito della CTR Lazio. Col ricorso in Cassazione l'Agenzia delle Entrate denunciava violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR erroneamente ritenuto che la certificazione dei carichi pendenti rientri nel novero degli atti impugnabili, trattandosi di una mera constatazione delle risultanze delle iscrizioni a ruolo.
Nell'accogliere il ricorso delle entrate la Cassazione ricorda che tale certificazione è stata recentemente disciplinata dall'art. 364, comma 1, d.lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”), il quale ha stabilito che gli uffici dell'amministrazione finanziaria devono rilasciare su richiesta del debitore o del tribunale, un certificato unico sull'esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

La certificazione dei debiti tributari attesta, quindi, l'assenza di debiti tributari la sussistenza di debiti tributari non soddisfatti in base ai dati risultanti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria. In presenza di debiti tributari non soddisfatti, il certificato presenta in allegato un prospetto che riporta i debiti con l'ammontare e lo stato della riscossione alla data di rilascio del certificato stesso. Dal prospetto è possibile ricavare l'indicazione dei debiti risultanti dalle banche dati dell'anagrafe tributaria relativi agli atti, alle contestazioni in corso e a quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti, in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e relativamente ad ulteriori imposte indirette.

In definitiva, il tenore sommario e riepilogativo di tale certificato esclude l'idoneità a contenere un'informazione completa ed esaustiva su qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva (diretta o indiretta), con la conseguenza della non impugnabilità dello stesso in quanto tale per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 cod. proc. civ.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento in sede giurisdizionale.
Ne deriva che il tenore stesso del documento non garantisce il livello minimo di cognizione sulle singole pretese tributarie, che è indispensabile per l'esercizio del diritto di difesa dinanzi al giudice tributario.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it