La Corte di giustizia sulla maturazione delle ferie tra il licenziamento e la reintegrazione

06 Luglio 2020

Le ferie annuali sono maturate dal lavoratore nel periodo tra il licenziamento illegittimo e la sua reintegrazione?L'orientamento giurisprudenziale prevalente escludeva che il dipendente potesse maturare le ferie nel periodo intercorrente tra la comunicazione del recesso datoriale e l'esecuzione dell'ordine giudiziale di reintegra...

Le ferie annuali sono maturate dal lavoratore nel periodo tra il licenziamento illegittimo e la sua reintegrazione?

L'orientamento giurisprudenziale prevalente escludeva che il dipendente potesse maturare le ferie nel periodo intercorrente tra la comunicazione del recesso datoriale e l'esecuzione dell'ordine giudiziale di reintegra.

La mancanza del necessario presupposto della prestazione lavorativa, si evidenziava, costituiva un elemento impediente la maturazione del periodo di riposo annuale.

Tuttavia, la questione è stata recentemente sottoposta in sede pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE.

Ad avviso del giudice del rinvio la decisione giudiziaria che dispone la reintegrazione del lavoratore avrebbe efficacia ripristinatoria del rapporto, da intendersi ricostituito de iure ad ogni fine giuridico e, dunque, mai risolto.

Secondo la Corte di Lussemburgo la circostanza che il lavoratore, nel periodo compreso tra la data del suo licenziamento e quella della sua reintegrazione, non abbia svolto alcun lavoro effettivo al servizio del datore, costituisce il risultato degli atti di quest'ultimo, sfociati in un recesso successivamente dichiarato illegittimo, senza i quali il dipendente avrebbe potuto svolgere la propria prestazione ed esercitare il suo diritto alle ferie annuali.

Tale situazione di inattività lavorativa non potrebbe essere imputata al licenziato, sicché non può escludersi la maturazione delle ferie anche nel periodo compreso tra il recesso datoriale e la reintegrazione effettiva.

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