Emergenza Covid: valutazione in concreto della compatibilità del lavoro agile con le caratteristiche della prestazione nel settore sanitario

Sabrina Apa
06 Luglio 2020

Il giudicante non disconosce la necessità che, per gli addetti alle professioni e alle attività sanitarie nel settore della sanità pubblica, il diritto alla tutela della loro salute debba trovare un necessario ed equilibrato contemperamento con le esigenze di servizio pubblico reso dalle strutture in cui vengono svolte tali attività, essendo esse destinate alla tutela di un bene di pari valore costituzionale come la salute della collettività...

Il giudicante non disconosce la necessità che, per gli addetti alle professioni e alle attività sanitarie nel settore della sanità pubblica, il diritto alla tutela della loro salute debba trovare un necessario ed equilibrato contemperamento con le esigenze di servizio pubblico reso dalle strutture in cui vengono svolte tali attività, essendo esse destinate alla tutela di un bene di pari valore costituzionale come la salute della collettività.

E' quindi necessario che, laddove la tutela della salute del singolo addetto a tali attività possa entrare in conflitto con le esigenze di rendere un tale fondamentale servizio pubblico, debba operarsi una valutazione in concreto, basata sulle circostanze della singola fattispecie, sulle modalità con le quali assicurare l'uno senza pregiudicare l'altro.

(Nel caso di specie, il giudicante ritiene che l'accoglimento della richiesta di svolgimento delle mansioni in modalità di lavoro agile, avanzata dal lavoratore, al fine di meglio tutelare la salute sua e dei familiari assistiti, non sia tale da pregiudicare l'espletamento del servizio assegnato, e non sia quindi incompatibile con esso).

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