Legittimo disporre la revisione della patente, pur a fronte della mancata comunicazione all'automobilista dell'azzeramento dei punti relativi al suo titolo di guida (Cassazione, ordinanza n. 13637/20, sez. VI Civile - 2, depositata il 2 luglio).
A censurare l'operato della Motorizzazione Civile sono i giudici di merito. In particolare, il Giudice di pace prima e il giudice del Tribunale poi ritengono illegittimo il provvedimento con cui è stata disposta la revisione della patente di guida di un uomo. E in secondo grado viene specificato che il vizio fatale alla Motorizzazione è rappresentato dalla omissione della comunicazione della variazione del punteggio relativo alla patente.
Per i giudici di primo e di secondo grado non si può ignorare che la comunicazione omessa in questo caso «è funzionale a garantire all'automobilista la facoltà di frequentare corsi di recupero al fine di evitare l'azzeramento dei punti».
Di parere diverso, ovviamente, il Ministero dei Trasporti. Ecco spiegato il ricorso in Cassazione, ricorso mirato a porre in evidenza che «la comunicazione relativa a ogni variazione di punteggio della patente di guida ha carattere informativo e lascia intatta la possibilità per ciascun conducente di controllare in tempo reale, con modalità telematiche, lo stato della propria patente».
Questa osservazione convince i giudici della Cassazione, i quali tengono a precisare che «il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all'azzeramento dei punti, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio» al titolare della patente, che, d'altro canto, può «conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della decurtazione dei punti” e comunque può “controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento Ministeriale per i trasporti terrestri».
Tirando le somme, «il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all'azzeramento dei punti, ed è anch'esso fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l'intero punteggio della patente, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che il conducente conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e ed in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione dei punti, e può quindi conoscere in ogni momento il ‘saldo punti'».
(FONTE: dirittoegiustizia.it)