Informazioni necessarie per i progetti di acquisizione di una partecipazione qualificata

06 Luglio 2020

Consob e Banca d'Italia, secondo quanto previsto dall'art. 79-sexies, comma 6, del Testo unico della finanza (Tuf), hanno individuato nell'Allegato I degli “Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario”...

Consob e Banca d'Italia, secondo quanto previsto dall'art. 79-sexies, comma 6, del Testo unico della finanza (Tuf), hanno individuato nell'Allegato I degli “Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario”, emanati dalle autorità europee di vigilanza il 20.12.2016, l'elenco delle informazioni minime necessarie per effettuare la valutazione di cui all'art. 32 del Regolamento (Ue) 648/2012 European Market Infrastructure Regulation (EMIR) per i progetti di acquisizione di una partecipazione qualificata in una controparte centrale.

Rimane comunque per Consob e Banca d'Italia la possibilità di richiedere ulteriori informazioni come previsto all'art. 31, comma 3, di EMIR.

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