Sospensione della disciplina sulla riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite nel periodo di emergenza Covid-19

07 Luglio 2020

Sono legittime e possono essere iscritte nel Registro delle imprese le deliberazioni di aumenti di capitale a pagamento, assunte nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite anche qualora ad esito dell'aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale (artt. 2446 e 2482-bis c.c.) o inferiore al minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.).
Deliberazioni di aumenti di capitale a pagamento

Sono legittime e possono essere iscritte nel Registro delle imprese le deliberazioni di aumenti di capitale a pagamento, assunte nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite anche qualora ad esito dell'aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale (artt. 2446 e 2482-bis c.c.) o inferiore al minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.).

Parimenti dicasi per le altre operazioni sul capitale o con effetti sul capitale sociale, che richiederebbero il rispetto delle predette disposizioni, ove applicabili.

Osservazioni

Come è noto, l'aumento reale del capitale sociale può essere fatto emettendo nuove azioni oppure aumentando il valore nominale delle vecchie. È naturalmente necessario che le azioni in circolazione siano state interamente liberate. L'iter che conduce all'aumento del capitale a pagamento dà luogo ad una cosiddetta operazione straordinaria a formazione progressiva, composta di più fasi, in cui alla proposta della governance segue la delibera dell'assemblea dei soci con la maggioranza prevista dalla legge per la modifica del contratto sociale. Il codice civile disciplina l'ipotesi che il capitale di una società per azioni (art. 2446) sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite. In questo caso, se entro l'esercizio successivo la perdita non viene diminuita a meno di un terzo, il capitale deve essere ridotto in proporzione delle perdite accertate. Se poi, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo legale, si rende necessario l'aumento del capitale ad una cifra non inferiore al detto minimo o la trasformazione della società (art. 2447 c.c.). Norme di questo tenore sono dettate anche per le società a responsabilità limitata dagli articoli 2482-bis c.c. (riduzione del capitale per perdite) e 2482 ter (riduzione del capitale al di sotto del minimo legale).

Tali norme, relative sia alle S.p.A. che alle S.r.l., contengono una disciplina specifica sul modus operandi degli amministratori, dell'assemblea e degli organi di controllo in relazione sia alla riduzione che all'aumento, a seconda dei casi, del capitale sociale ed all'eventuale trasformazione o scioglimento della società.

Ebbene, l'art. 6 del D.L. 23/2020 (convertito con L. 40/2020), ha previsto che nel periodo compreso tra il 9 aprile 2020 ed il 31 dicembre 2020, qualora risulti che il capitale sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, non si applichino le disposizioni di cui agli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. Ha previsto inoltre che non operi la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all'art. 2484, comma 1, numero 4) c.c. - tale norma prevede che le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale - e di cui all'art. 2545-duodecies c.c. in tema di scioglimento delle società cooperative, a prescindere da quale sia la data di riferimento del bilancio di esercizio o della situazione patrimoniale infra annuale, dai quali emergono le predette perdite.

Sulla base di tali premesse il Consiglio Notarile di Milano, Commissione Società, in data 16 giugno 2020 ha pubblicato la massima secondo la quale sono legittime e possono essere iscritte nel registro delle imprese le deliberazioni di aumenti di capitale a pagamento, assunte nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite anche qualora ad esito dell'aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale (artt. 2446 e 2482-bis c.c.) o inferiore al minimo legale (artt. 2447 e 2482 ter c.c.). Parimenti dicasi per le altre operazioni sul capitale o con effetti sul capitale sociale, che richiederebbero il rispetto delle predette disposizioni, ove applicabili.

In premessa il Consiglio Notarile ha puntualizzato che resta fermo l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, ai sensi degli artt. 2446, comma 1, e 2482 bis, commi 1, 2 e 3, c.c., sia nei casi in cui per effetto di tali perdite il patrimonio netto è superiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c.), sia nei casi in cui, per effetto di perdite superiori a un terzo del capitale sociale, il patrimonio netto sia inferiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c.).

In conclusione

In conclusione, la decisione del Consiglio notarile di Milano legittima, per un periodo di tempo limitato (dal 9 aprile al 31 dicembre 2020), l'aumento oneroso del capitale sociale, cioè l'aumento del patrimonio netto della società, anche se non preceduto dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite ed anche qualora all'esito dell'aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale o inferiore al minimo legale.

Rimane comunque l'obbligo, sia per le S.p.A. che per le S.r.l., di convocazione dell'assemblea per gli opportuni provvedimenti previsti dal codice civile.

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