Inammissibile il ricorso se manca la data di rilascio della procura alle liti

Redazione scientifica
07 Luglio 2020

In materia di protezione internazionale, il conferimento della procura alle liti per proporre ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato nella sua data di rilascio dal difensore. Dunque, è inammissibile il ricorso nel quale la procura non indica la data in cui è stata conferita.

Il caso. In un contenzioso per la concessione ad un cittadino straniero della protezione internazionale e umanitaria, la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dal richiedente alla luce della non specificità ed incompletezza della procura alle liti allegata dal difensore quale ultimo foglio dell'atto (spillato al ricorso) e priva di data di rilascio, in violazione dell'art. 35-bis, c. 13, d.lgs. n. 25/2008, che prescrive che il difensore debba certificare la data del rilascio in suo favore, al fine di dare conto del suo conferimento in una data successiva alla comunicazione del decreto impugnato.

Procura alle liti. In proposito i Giudici ricordano che la giurisprudenza (Cass. n. 17717/18) ha stabilito che è costituzionalmente legittimo l'art. 35-bis, c. 13, d.lgs. n. 25/2008 ove stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso in Cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria.
Inoltre la Cass. n. 30620/19 ha pronunciato l'inammissibilità della procura su foglio separato e spillato in calce.
Infatti, la certificazione relativa al fatto che il conferimento della procura sia avvenuto posteriormente alla comunicazione del decreto impugnato è un atto di fidefacienza e tale certificazione implica necessariamente l'asseverazione qualificata da parte del difensore abilitato.
Pertanto, la Cassazione ribadisce (Cass. n. 1044/2020) che «in materia di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, il conferimento della procura alle liti per proporre ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato nella sua data di rilascio dal difensore; ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la procura (nella specie, apposta su foglio spillato all'atto) non indica la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica firma, né il citato requisito potendo discendere dalla mera sequenza notificatoria».
Chiarito questo, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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