Diniego allo smart working in quanto non compatibile con le modalità di svolgimento della prestazione

07 Luglio 2020

L'art. 90, d.l. n. 34 del 2020, prevede quale condizione necessaria per avvalersi del diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità smart working, la compatibilità del lavoro a distanza con le caratteristiche della prestazione che si richiede al dipendente...

L'art. 90 rubricato “Lavoro agile” del d.l. n. 34 del 2020, dispone che: “1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 [,,,]. 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro”.

La norma prevede come condizione necessaria per avvalersi del diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, la compatibilità della suddetta modalità con le caratteristiche della prestazione che si richiede al dipendente.

(Nel caso di specie si trattava della richiesta di un lavoratore che svolge attività di gestione dei parcheggi per una società ad eseguire la prestazione in modalità smart working e relativo diniego del datore di lavoro in quanto le mansioni svolte dal lavoratore non sono compatibili con il lavoro a distanza; la sentenza rigetta il ricorso del lavoratore sia sul piano del periculum che del fumus).

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