Veicolo rubato, consegnate all'assicuratore chiavi non originali: niente indennizzo

Redazione Scientifica
07 Luglio 2020

Confermata in Cassazione la decisione dei Giudici d'appello. La mancata consegna delle chiavi originali del mezzo rubato rende non operativo il contratto di assicurazione.

Consegnate alla compagnia assicuratrice le chiavi non originali del veicolo rubato. Questo dettaglio è fatale, poiché impedisce di riscuotere l'indennizzo previsto in caso di furto.

Riflettori puntati su un veicolo oggetto di un contratto di leasing e finito nelle mani di un ladro. Una volta preso atto del furto, scatta la richiesta di indennizzo nei confronti della compagnia assicuratrice.
Su questo punto i giudici di primo grado danno ragione sia alla società di leasing che alla società che utilizzava il veicolo, riconoscendo alla prima oltre 45mila euro e alla seconda oltre 13mila euro.
In secondo grado però viene cancellato l'indennizzo in favore della società utilizzatrice del veicolo. Ciò perché emergono «fondati e ragionevoli dubbi sulla esistenza e circolazione in Italia dell'autovettura asseritamente oggetto di furto» e, allo stesso tempo, perché «il produttore del veicolo ha negato che le chiavi riconsegnate all'assicuratore appartenessero al veicolo asseritamente rubato».
Per completare il proprio ragionamento, infine, i Giudici d'appello evidenziano che «il veicolo era stato immatricolato in Germania e risultava di proprietà di un cittadino tedesco», e osservano che «la semplice denuncia di furto depositata dalla società non dimostrava l'effettivo avverarsi del furto».

Inutili le obiezioni proposte dalla società in Cassazione. I legali spiegano che «anche a volere ritenere provato che le chiavi di cui la società era in possesso non fossero quelle del veicolo rubato, ciò non dimostrava affatto che fosse consapevole di tale circostanza, ma dimostrava soltanto che la società assicurata era stata truffata dal venditore del veicolo e che in ogni caso non vi era alcuna prova da cui dedurre che la società fosse stata partecipe di eventuali fatti delittuosi che avevano preceduto il furto».
I giudici del Suprema Corte ribattono che, pur ammettendo che la società «avesse acquistato a sua insaputa un veicolo irregolarmente immatricolato ed esportato», ciò non basterebbe a mettere in discussione la decisione emessa in Appello. Ciò perché in secondo grado si è accertata «l'inoperatività del contratto, giusta la previsione che subordinava il pagamento dell'indennizzo alla consegna, all'assicuratore, di tutte e due le chiavi originali del mezzo rubato», essendo pacifico che «le chiavi in possesso dell'utilizzatore non erano quelle originali». E questo dettaglio basta «per escludere l'efficacia della garanzia, a prescindere da qualsiasi altra considerazione circa la provenienza del veicolo e l'avverarsi del furto», concludono i giudici.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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