Il Consiglio dei Ministri n. 54, riunitosi in data 6 luglio, oltre al d.l. Semplificazioni (su cui si veda la precedente news) ha approvato due decreti legislativi di attuazione, rispettivamente, della direttiva (UE) 2017/1371 (direttiva PIF) che modifica la disciplina dei reati tributari sulla responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi dalle persone fisiche, e dell'art. 7 l. n. 117/2019 per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario.
Direttiva PIF. In tema di lotta contro le frodi finanziarie nell'Unione Europea mediante il diritto penale, il Governo ha approvato, in esame definitivo (per l'approvazione in esame preliminare si rimanda alla precedente news, in questo portale) il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, conosciuta anche come direttiva PIF, che modifica la disciplina dei reati tributari sulla responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi dalle persone fisiche nel loro interesse o vantaggio.
Tra le principali novità che il decreto prevede vi sono:
- la possibilità di punire anche le ipotesi di delitto tentato (e non solo consumato) per i reati fiscali che presentano l'elemento della transnazionalità, se l'imposta IVA evasa non sia inferiore a 10 milioni di euro;
- l'amplificazione del catalogo dei reati tributari per i quali è considerata responsabile anche la società ex d.lgs. n. 231/2001 includendovi ora i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione;
- l'estensione della responsabilità delle società anche ai delitti di frode nelle pubbliche forniture, al reato di frode in agricoltura e al reato di contrabbando, modulando la sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100.000 euro. Risulta ampliato anche il panorama dei delitti contro la P.A. di cui possono rispondere le società, includendovi il delitto di peculato e quello di abuso d'ufficio.
Infine, il decreto interviene in altri settori del diritto penale e, in particolare, su alcune fattispecie di corruzione, includendovi anche i casi in cui siano sottratti denaro o utilità al bilancio dell'Unione o ad altri suoi organismi, con danno superiore a 100.000 euro con la pena massima aumentata fino a 4 anni di reclusione, estendendo la punibilità a titolo di corruzione dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'UE, quando i fatti ledono o pongono in pericolo gli interessi finanziari dell'Unione.
Direttiva SHRD II. Il Governo si è poi occupato di dare attuazione dell'art. 7 l. n. 117/2019 recante principi e criteri direttivi per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828, di modifica della direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario (si rimanda, sul punto, alla precedente news in questo portale).
In particolare, il decreto apporta modifiche alla disciplina del sistema di governo societario delle società assicuratrici, con particolare riguardo ai profili relativi alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale.
Infine, il decreto amplia l'apparato sanzionatorio previsto per le violazioni delle norme nazionali in materia di impegno a lungo termine degli azionisti, al fine di reprimere anche le violazioni di particolari obblighi a carico degli intermediari, aumentando da 5 a 10 milioni di euro il massimo edittale previsto per specifiche fattispecie.