Modifiche di Banca d'Italia alle disposizioni di vigilanza: nuova definizione di default

Fabio Fiorucci
08 Luglio 2020

La Banca d'Italia ha posto in consultazione pubblica le modifiche che intende apportare alle disposizioni di vigilanza degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB (IF) in materia di rischio di credito, fondi propri e limite alla detenzione di immobili e partecipazioni.
La Banca d'Italia ha posto in consultazione pubblica le modifiche che intende apportare alle disposizioni di vigilanza degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB (IF) in materia di rischio di credito, fondi propri e limite alla detenzione di immobili e partecipazioni. Le modifiche tengono conto dell'evoluzione della disciplina prudenziale delle banche, in coerenza con l'impianto della normativa degli intermediari finanziari che prevede l'applicazione di regole di robustezza comparabile a quella delle banche. L'intervento di maggiore rilievo riguarda l'applicazione delle nuove regole in materia di default, introdotte dal Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017 relativo alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato e dalle Linee Guida dell'EBA sull'applicazione della definizione di default. Viene estesa agli IF l'applicazione dei nuovi e più dettagliati criteri per l'identificazione delle esposizioni da classificare in stato di default introdotti al livello europeo per le banche. Le soglie di riferimento sarebbero quindi pari: in termini assoluti a 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le altre esposizioni; in termini relativi all'1% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni verso il debitore.

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