Confermato il danno per la morte del figlio liquidato secondo le tabelle di Milano vigenti al momento del fatto
08 Luglio 2020
La madre e i fratelli della vittima di un sinistro stradale convenivano in giudizio il proprietario del veicolo che aveva provocato l'incidente e la compagnia assicurativa per il risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglieva la domanda. In Appello, confermata la responsabilità esclusiva dei convenuti, il risarcimento riconosciuto alla madre veniva elevato per l'invalidità psichica patita dalla donna, veniva rideterminata la somma spettante ai fratelli della vittima in considerazione degli acconti ricevuti e veniva escluso che la morte avesse causato ai congiunti un danno patrimoniale per il venir meno di un apporto economico alla famiglia. Veniva infine escluso che i danneggiati potessero pretendere tre diverse voci di danno non patrimoniale (danno esistenziale, danno biologico e danno morale).
Tra le diverse censure proposte, i familiari della vittima lamentano il fatto che la Corte territoriale abbia liquidato il danno non patrimoniale applicando le c.d. tabelle milanesi “vigenti” al momento del verificarsi del danno, anziché quelle vigenti al momento della liquidazione, in base alle quali la liquidazione sarebbe risultata maggiore. In altre parole, secondo i ricorrenti, al mutamento della tabella nelle more del giudizio, gli importi liquidati sulla base delle precedenti versioni sarebbero erronei.
(FONTE: dirittoegiustizia.it) |