Confermato il danno per la morte del figlio liquidato secondo le tabelle di Milano vigenti al momento del fatto

Redazione Scientifica
08 Luglio 2020

Fermo restando che, per la liquidazione del danno non patrimoniale, occorre fare riferimento alla tabella del Tribunale di Milano nella versione più recente in uso al momento della decisione, la liquidazione basata sulle tabelle “vigenti” al momento del fatto è equa se l'importo liquidato risulta di fatto compreso nel range previsto nella tabella successiva.

La madre e i fratelli della vittima di un sinistro stradale convenivano in giudizio il proprietario del veicolo che aveva provocato l'incidente e la compagnia assicurativa per il risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglieva la domanda. In Appello, confermata la responsabilità esclusiva dei convenuti, il risarcimento riconosciuto alla madre veniva elevato per l'invalidità psichica patita dalla donna, veniva rideterminata la somma spettante ai fratelli della vittima in considerazione degli acconti ricevuti e veniva escluso che la morte avesse causato ai congiunti un danno patrimoniale per il venir meno di un apporto economico alla famiglia. Veniva infine escluso che i danneggiati potessero pretendere tre diverse voci di danno non patrimoniale (danno esistenziale, danno biologico e danno morale).
La pronuncia di seconde cure è stata impugnata in Cassazione.

Tra le diverse censure proposte, i familiari della vittima lamentano il fatto che la Corte territoriale abbia liquidato il danno non patrimoniale applicando le c.d. tabelle milanesi “vigenti” al momento del verificarsi del danno, anziché quelle vigenti al momento della liquidazione, in base alle quali la liquidazione sarebbe risultata maggiore. In altre parole, secondo i ricorrenti, al mutamento della tabella nelle more del giudizio, gli importi liquidati sulla base delle precedenti versioni sarebbero erronei.
La censura non viene condivisa dal Collegio. Per la stima del danno non patrimoniale da uccisione di un prossimo congiunto, in mancanza di criteri legali, la prassi giurisprudenziale ha concepito criteri standard per rendere omogenee e prevedibili le decisioni, tra i quali i criteri del Tribunale di Milano che hanno avuto ampia diffusione. Tali criteri stabiliscono ex ante la misura del risarcimento in base alla natura del vincolo che legava la vittima ed il congiunto superstite. Per ogni vincolo è prevista una misura massima ed una minima in modo da lasciare al giudice la valutazione equitativa del giudice.
Il Collegio, anche sulla base della giurisprudenza consolidata, ricorda che «un sistema che lascia al giudice la facoltà di scegliere il risarcimento ritenuto equo tra un minimo ed un massimo molto distanti tra loro è, nella sostanza, un sistema equitativo puro, con l'unico temperamento del divieto di scendere al di sotto o salire al disopra delle soglie tabellari».
In conclusione, il giudice di merito ha fatto correttamente riferimento, per la liquidazione del danno non patrimoniale, alla tabella del Tribunale di Milano e non ha violato il principio secondo cui occorre far riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione perché l'importo liquidato risulta di fatto compreso nel range previsto nella tabella in uso al momento della decisione.
Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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