La Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire che, ai sensi dell'art. 403 c.p.c., la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione. Contro tale sentenza, infatti, sono ammessi solo i mezzi di impugnazione a cui era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
A tal proposito, il Collegio di legittimità ribadisce che «le sentenze e le ordinanze ex art. 380-bis c.p.c., emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, né contro le stesse può proporsi il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio e non altrimenti impugnabile; peraltro, il principio di effettività del giudizio di Cassazione, derivante dall'art. 111, comma 7, Cost. implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull'oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla Suprema Corte, dovendo prevalere, in tal caso, l'esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111, comma 2, Cost.».
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it