Regolamento di giurisdizione: le Sezioni Unite parlano una volta sola

09 Luglio 2020

La proposizione del regolamento di giurisdizione implica l'infrazionabilità delle questioni di giurisdizione, relative alle domande proposte dalle parti, sia a quella principale, che a quelle accessorie, dipendenti o alternative. La pronuncia dell'ordinanza di definizione di un conflitto negativo di giurisdizione, relativo alla domanda principale e la conseguente formazione di un giudicato interno, preclude, in ogni caso, sia la riproposizione della questione già esaminata, che la proposizione nuove ed ulteriori questioni di giurisdizione, inerenti le domande subordinate o accessorie.

Il caso. La vicenda, cui fa riferimento la presente pronuncia della Corte di cassazione a Sezioni Unite, nasce con la proposizione, all'interno di un giudizio di merito, ad opera di una delle parti, di un ricorso per regolamento di competenza, su una domanda accessoria, rispetto a quella principale. In realtà si tratterebbe, piuttosto, di riproposizione di una questione di giurisdizione, già sollevata, con riferimento alla domanda principale e su cui la Suprema Corte si era già pronunciata.
Tuttavia, la successiva proposizione di una domanda accessoria e la chiamata in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, seconda la ricorrente, sollevava una nuova questione di giurisdizione, con riferimento alla sola domanda accessoria.
A tal proposito, il Procuratore Generale, investito del regolamento, ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., concludeva specificando che, dal momento che la domanda di manleva, spiegata nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riguardava un'obbligazione di garanzia accessoria, non vi era alcuna modifica della giurisdizione già affermata, con riguardo alla domanda principale.

La decisione sul regolamento preventivo di giurisdizione anche in caso di definizione del giudizio di merito. Il primo importante principio, chiarito dalle Sezioni Unite, è quello secondo cui l'interesse della Suprema Corte a decidere sul regolamento preventivo di giurisdizione, proposto anteriormente rispetto alla definizione del giudizio di merito, sussiste anche nel caso in cui esso giunga successivamente a definizione, perché la decisione del giudice di merito, persino se passata in giudicato, resta sempre condizionata al riconoscimento della giurisdizione, all'esito della definizione del regolamento (Cass. civ., n. 11576/2018).

L'infrazionabilità delle questioni di giurisdizione. La Suprema Corte, inoltre, ha anche ritenuto opportuno precisare che l'ordinanza resa all'esito di un regolamento preventivo di giurisdizione ha effetto vincolante, sul piano soggettivo, per tutte le parti del procedimento, nell'ambito del quale è stata sollevata la relativa questione di giurisdizione e dal punto di vista oggettivo, per tutte le domande, pendenti fra le dette parti.
La Corte di cassazione, d'altronde, ha più volte ribadito la propria potestà a pronunciarsi su tutte le questioni di giurisdizione, sia quelle già espressamente formulate, che quelle eventuali o implicite (Cass. civ., n. 33209/2018), tanto in ordine alla domanda principale, quanto in ordine a quelle accessorie, dipendenti o alternative.
La proposizione del regolamento di giurisdizione, quindi, implica l'infrazionabilità di tutte le questioni di giurisdizione, relative alle domande proposte dalle parti processuali, con l'ovvia conseguenza che la definizione del regolamento preclude sia la riproposizione della questione di giurisdizione già esaminata, che la proposizione, nel corso del giudizio di merito, di ulteriori analoghe questioni, persino se relative a domande differenti, rispetto a quella principale.

Il principio di diritto. Il principio di diritto, cristallizzatosi nel presente provvedimento, stabilisce che la pronuncia di un'ordinanza di definizione di un conflitto negativo di giurisdizione, relativo alla domanda principale e senza distinzione tra questa e l'eventuale domanda subordinata o accessoria, con la conseguente formazione di un giudicato interno, preclude, in ogni caso, sia la riproposizione della questione di giurisdizione già esaminata, che la proposizione nuove ed ulteriori questioni, inerenti le domande subordinate o accessorie.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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