Regolamento di giurisdizione: le Sezioni Unite parlano una volta sola
09 Luglio 2020
Il caso. La vicenda, cui fa riferimento la presente pronuncia della Corte di cassazione a Sezioni Unite, nasce con la proposizione, all'interno di un giudizio di merito, ad opera di una delle parti, di un ricorso per regolamento di competenza, su una domanda accessoria, rispetto a quella principale. In realtà si tratterebbe, piuttosto, di riproposizione di una questione di giurisdizione, già sollevata, con riferimento alla domanda principale e su cui la Suprema Corte si era già pronunciata.
La decisione sul regolamento preventivo di giurisdizione anche in caso di definizione del giudizio di merito. Il primo importante principio, chiarito dalle Sezioni Unite, è quello secondo cui l'interesse della Suprema Corte a decidere sul regolamento preventivo di giurisdizione, proposto anteriormente rispetto alla definizione del giudizio di merito, sussiste anche nel caso in cui esso giunga successivamente a definizione, perché la decisione del giudice di merito, persino se passata in giudicato, resta sempre condizionata al riconoscimento della giurisdizione, all'esito della definizione del regolamento (Cass. civ., n. 11576/2018).
L'infrazionabilità delle questioni di giurisdizione. La Suprema Corte, inoltre, ha anche ritenuto opportuno precisare che l'ordinanza resa all'esito di un regolamento preventivo di giurisdizione ha effetto vincolante, sul piano soggettivo, per tutte le parti del procedimento, nell'ambito del quale è stata sollevata la relativa questione di giurisdizione e dal punto di vista oggettivo, per tutte le domande, pendenti fra le dette parti.
Il principio di diritto. Il principio di diritto, cristallizzatosi nel presente provvedimento, stabilisce che la pronuncia di un'ordinanza di definizione di un conflitto negativo di giurisdizione, relativo alla domanda principale e senza distinzione tra questa e l'eventuale domanda subordinata o accessoria, con la conseguente formazione di un giudicato interno, preclude, in ogni caso, sia la riproposizione della questione di giurisdizione già esaminata, che la proposizione nuove ed ulteriori questioni, inerenti le domande subordinate o accessorie.
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it |