Per impedire la sosta di automobili spetta al condominio (attore) provare la proprietà dell'area

Redazione scientifica
09 Luglio 2020

Nell'actio negatoria servitutis l'attore deve dimostrare con ogni mezzo di prova, ed anche con presunzioni semplici, di possedere in forza di un titolo valido.

Lo ricorda l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 10543/20, depositata il 3 giugno.

Un condominio esponeva dinanzi al Tribunale territorialmente competente di aver deliberato l'installazione di paletti nella zona di confine tra la proprietà condominiale e la via limitrofa, citando in giudizio i tre convenuti al fine di impedire la sosta di automobili sulla stessa area, di cui il condominio era proprietario in virtù del regolamento condominiale. In particolare, quest'ultimo lamentava di non essere riuscito ad eseguire la suddetta deliberazione a causa dell'opposizione dei convenuti, che vantavano diritti sull'area in oggetto.

Il Tribunale rigettava la domanda e la decisione veniva confermata dalla Corte d'Appello, la quale sosteneva che era onere del condominio attore provare la proprietà dell'area oggetto di controversia non essendo sufficiente il mero possesso. Per la cassazione di tale decisione il condominio propone ricorso, denunciando violazione dell'art. 949 c.c..

Con il motivo di gravame, il condominio ricorrente sostiene che nell'actio negatoria servitutis non è richiesta la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente che l'attore dimostri con mezzi di prova (anche con presunzioni semplici) di possedere in forza di un valido titolo.

Il ricorso, per la S.C. è infondato posto che quando la Corte territoriale rimprovera al ricorrente la mancanza di prova della proprietà allude alla mancata dimostrazione del titolo di legittimazione dell'azione proposta, ritenendo insufficiente al tal fine il richiamo al regolamento condominiale.
Anche se sulla base di presunzioni semplici, la proprietà va comunque dimostrata e ciò non è avvenuto nel caso in esame, non essendo idoneo il mero generico richiamo al regolamento condominiale; da qui il rigetto del ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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