Pedone investito: il solo esame obiettivo non basta per negare il risarcimento per i postumi permanenti
10 Luglio 2020
La parte conveniva dinanzi al Giudice di Pace un automobilista e la sua assicurazione chiedendo che venissero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti. L'attrice, infatti, mentre attraversava le strisce pedonali era stata investita dall'automobilista che stava effettuando una manovra di retromarcia e aveva riportato delle lesioni personali. Il Giudice di Pace dichiarava l'automobilista esclusiva responsabile del sinistro e condannava i convenuti in solido al pagamento di euro 7.591,35. La compagnia assicurativa proponeva ricorso innanzi la Tribunale, il quale riduceva la condanna ad € 2.306,06, limitando il risarcimento ai postumi di natura temporanea ed escludendo il risarcimento dei postumi permanenti. Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione la richiedente il risarcimento del danno, lamentando che il Tribunale abbia accertato la sussistenza esclusivamente del danno attinente alla inabilità temporanea, sulla sola base dell'esame obiettivo, senza riconoscere anche il danno biologico permanente derivante dalla riportata frattura branca ischio pubica di destra, posto che lo stesso CTU aveva ritenuto che residuavano postumi permanenti.
La Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso, ricorda che la giurisprudenza ha precisato che «in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, la disposizione contenuta nel D.L. n. 1 del 2012, art. 32, comma 3-ter, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, costituisce non già una norma di tipo precettivo, ma una "norma in senso lato", a cui può esser data un'interpretazione compatibile con l'art. 32 Cost., dovendo essa esser intesa nel senso che l'accertamento del danno alla persona deve essere condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, nel cui ambito, tuttavia, non sono precluse fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali, i quali non sono l'unico mezzo utilizzabile ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico».
(FONTE: dirittoegiustizia.it)
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