Il principio di prevenzione è applicabile anche alle sopraelevazioni
10 Luglio 2020
Lo ribadisce la sentenza della Corte di Cassazione n. 10467/20, depositata il 3 giugno.
In materia di distanze fra costruzioni il diritto di prevenzione è applicabile anche in tema di sopraelevazione ovverosia chi sopraeleva per primo la costruzione esistente può avvalersi delle facoltà riconosciute al preveniente, anche se sussiste il suo dovere di mantenere la scelta fatta per il piano terra. La fattispecie. Nel caso in esame il Tribunale di primo grado, accertato che il fabbricato costruito dal convenuto non rispettava le distanze previste dall'art. 873 c.c. e indicate dagli strumenti urbanistici, accoglieva la domanda attorea condannando il convenuto ad arretrare l'edifico e al risarcimento del danno. Decisione che veniva parzialmente riformata dalla Corte d'Appello sul capo relativo al solo risarcimento del nocumento e confermata nel resto. A dire del Giudice di merito il piano, costruito in sopraelevazione, comporta un aumento di volumetria e, di conseguenza, va qualificato come nuova costruzione con applicazione delle distanze minime previste dal codice civile e dal PDF del Comune. La questione è, poi, giunta all'attenzione del Supremo Collegio. La posizione della Corte. Bene ha fatto la Corte di merito a considerare la sopraelevazione come nuova costruzione ma, invece, non ha considerato che le norme urbanistiche comunali, al momento della realizzazione sia del primo e del secondo piano in aderenza sia del terzo non in aderenza, non si limitavano a prevedere un distacco dai confini di m 5,25 ma anche la possibilità di costruire in aderenza. Il principio di prevenzione… Quando il regolamento locale consente la costruzione in aderenza, il principio di prevenzione va ritenuto operante, non ostando il rilievo che lo stesso regolamento preveda una distanza minima dai confini. D'altronde la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che il principio di prevenzione, previsto dagli art. 873 e 875 c.c., è derogato dal regolamento comunale edilizio allorché questo fissi la distanza non solo tra le costruzioni ma anche delle costruzioni dal confine, salvo che la fonte regolamentare consenta di costruire in aderenza o in appoggio. Ne consegue che, ove il regolamento Comunale come nel caso di specie, preveda tale possibilità il principio di prevenzione può ritenersi applicabile e operante.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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