Il diritto alla reinstallazione dell'impianto di ascensore
13 Luglio 2020
A rischio la condominialità dell'ascensore presente nel fabbricato su iniziativa di un condomino – per le esigenze sue e della sua famiglia – che ha poi ceduto la propria porzione di immobile a una Università. Plausibile, quindi, la scelta dei vertici dell'ateneo di rimuovere l'impianto, mentre va provata in concreto la legittimità della richiesta di un altro condomino – una società proprietaria di un'altra parte dell'immobile – finalizzata a ottenerne la reinstallazione. (Cassazione, ordinanza n. 10850, sezione sesta civile, depositata l'8 giugno). La diatriba riguarda la rimozione dell'ascensore presente in un palazzo che ospita anche un dipartimento universitario. Sotto accusa è proprio l'ateneo che ha eliminato l'impianto, sostenendo che esso era stato installato dal vecchio proprietario – solo per le esigenze sue e della sua famiglia – che gli ha ceduto una quota del fabbricato. Per un altro condomino – una società – però quella operazione è un vero e proprio abuso. In primo grado i Giudici danno ragione all'ateneo. In secondo grado, invece, vince la società, che vede condannata l'Università a «ripristinare la situazione di fatto in cui si trovava l'edificio condominiale, reinstallando l'ascensore al servizio del condominio». Col ricorso in Cassazione però i legali dell'ateneo battono ancora sul fatto che «l'ascensore è stato installato dopo la costruzione dell'edificio» a spese del precedente proprietario «per dargli la possibilità di raggiungere senza eccessiva difficoltà l'abitazione», e quindi «va esclusa la condominialità dell'innovazione realizzata da un solo condomino». Chiaro l'oggetto del contenzioso, cioè la valutazione della legittimità della «rimozione dell'impianto di ascensore esistente nell'edificio, rimozione attuata dalla condomina Università sul presupposto che tale ascensore, giacché installato non all'atto della costruzione del fabbricato, ma successivamente per iniziativa del proprio dante causa (e della sua famiglia), fosse di sua proprietà esclusiva». In secondo grado si è affermata la condominialità dell'ascensore, anche alla luce della prova relativa all'«utilizzo dell'ascensore al servizio altresì della unità immobiliare in proprietà della società». Questa visione è errata, osservano dalla Cassazione, soprattutto tenendo presente il principio secondo cui «l'installazione ex novo di un ascensore in un edificio in condominio (le cui spese, a differenza di quelle relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente, vanno ripartite proporzionalmente al valore della proprietà di ciascun condomino) costituisce innovazione, che può essere deliberata dall'assemblea condominiale con le maggioranze prescritte, oppure direttamente realizzata con il consenso di tutti i condomini, così divenendo l'impianto di proprietà comune». Però, «trattandosi di impianto suscettibile di utilizzazione separata, proprio quando l'innovazione, e cioè la modificazione materiale della cosa comune conseguente alla realizzazione dell'ascensore, non sia stata approvata in assemblea, essa può essere attuata anche a cura e spese di uno o di taluni condomini soltanto, salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera». Ampliando l'orizzonte, poi, neanche è significativo, sempre secondo i giudici, il dato – evidenziato dalla società – relativo all'«esistenza dell'ascensore – installato intorno al 1960 – al momento del subentro nelle rispettive proprietà ad opera delle parti in lite». Ciò perché «la mera circostanza che i successivi titoli d'acquisto delle singole unità immobiliari non contengano alcuna espressa menzione delle vicende delle parti, altrimenti sorrette dalla presunzione relativa alle parti comuni, non comporta che essi possano validamente includere pro quota il diritto di comproprietà di beni originariamente sottratti alla presunzione e rientranti perciò nella proprietà esclusiva di uno o più condomini». Ciò significa che è la società in quanto attrice a dover «dar prova di un valido titolo di comproprietà del bene danneggiato», ed essa potrà anche avvalersi della presunzione riguardante le parti comuni, a patto però che abbia dimostrato che «l'ascensore destinato all'uso comune fosse già esistente al momento della nascita del condominio, ovvero che l'impianto, benché installato successivamente alla costruzione dell'edificio, fosse stato comunque realizzato con il consenso della medesima società in qualità di condomina o del suo dante causa».
Fonte: dirittoegiustizia.it
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