La mancanza di interesse ad agire del terzo datore di ipoteca nel giudizio di opposizione a precetto

13 Luglio 2020

Il terzo datore di ipoteca non è legittimato a proporre opposizione a precetto per accertare di non essere obbligato a corrispondere la somma indicata nel precetto, se dall'interpretazione del medesimo precetto si evince che esso non presuppone l'obbligazione diretta dello stesso terzo al soddisfacimento del debito, né l'intenzione del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in ipotesi di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati.
Massima

Quando un terzo costituisce una ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha diritto di fare espropriare la cosa ipotecata in caso di inadempimento del debitore ed ai fini dell'esercizio di tale diritto è tenuto a notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando in quest'ultimo la res del terzo che si intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata. Ne consegue che va rigettata per difetto di interesse l'opposizione a precetto proposta dal terzo per accertare di non essere obbligato a corrispondere la somma indicata nel precetto, se dall'interpretazione del medesimo precetto si evince che esso non presuppone l'obbligazione diretta dello stesso terzo al soddisfacimento del debito, né l'intenzione del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in ipotesi di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati.

Il caso

La decisione in esame ha ad oggetto la seguente vicenda: una società in forza di decreto ingiuntivo notificava atto di precetto ai chiamati all'eredità del terzo datore di ipoteca su immobili di sua proprietà. I chiamati all'eredità proponevano opposizione a precetto eccependo la carenza di legittimazione passiva poiché non avevano assunto la qualità di eredi.

Il Tribunale dichiarava il difetto di interesse ad agire degli opponenti, in quanto non proprietari del bene su cui veniva minacciata l'esecuzione.

La sentenza veniva impugnata dagli opponenti. La Corte d'appello rigettava il gravame, rilevando, da un lato, che la procedura esecutiva aveva ad oggetto soltanto il bene gravato da ipoteca e non altri beni degli opponenti; dall'altro, che l'opposizione, fondata unicamente sulla sola carenza di legittimazione passiva, era anche infondata, dal momento che nelle more era intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.

Avverso la decisione della Corte di appello i soccombenti proponevano ricorso in Cassazione, deducendo che la Corte di appello avrebbe errato: - a rilevare che solo in sede di secondo grado di giudizio gli opponenti avevano allegato di aver proposto opposizione al fine di evitare che la loro diversa acquiescenza avesse potuto intendersi come accettazione tacita dell'eredità, non trattandosi di domanda nuova; - a non considerare che avevano interesse ad escludere un'implicita accettazione tacita dell'eredità, la quale avrebbe avuto efficacia di giudicato, non tangibile neppure da una successiva rinuncia all'eredità.

La questione

Ci si chiede se il terzo datore di ipoteca sia legittimato a proporre opposizione a precetto allo scopo di ottenere una sentenza di accertamento negativo dell'obbligo al pagamento della somma indicata nel precetto. In particolare, qualora dall'interpretazione del precetto emerga che quest'ultimo non è diretto ad ottenere il pagamento del debito da parte del terzo e che non vi é la volontà del creditore di procedere esecutivamente nei confronti del terzo anche su beni diversi da quelli ipotecati.

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione, con la sentenza in commento, ha rigettato il ricorso, sostenendo la carenza di pregiudizio derivante al terzo datore d'ipoteca rispetto ad un precetto che non minacci di aggredire beni diversi da quello oggetto della garanzia reale ed inoltre rilevando che con la sopravvenuta accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario il preteso interesse ad agire per escludere forme di accettazione implicita dell'asse non trovava più alcun fondamento.

Osservazioni

La sentenza in esame mostra di condividere l'orientamento assunto in precedenza dalla stessa Corte secondo il quale, quando un terzo costituisce un'ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha diritto di far espropriare il bene ipotecato in caso d'inadempimento del debitore, e, ai fini dell'esercizio di tale diritto, è tenuto a notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando nel precetto il bene del terzo che intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata.

Ne discende che l'opposizione a precetto, proposta dal terzo datore di ipoteca a garanzia di un debito altrui, deve essere rigettata se diretta a far accertare che il terzo non è obbligato al pagamento della somma indicata nel precetto, qualora dall'interpretazione del precetto emerga che quest'ultimo non è diretto ad ottenere il pagamento del debito da parte del terzo e che manca la volontà del creditore di procedere esecutivamente nei confronti del terzo anche su beni diversi da quelli ipotecati (cfr. Cass. civ., 8 aprile 2003, n. 5507; in senso conforme Cass. civ., 9 marzo 2018, n. 5664).

Infatti, ai sensi dell'art. 2808 c.c., l'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare il bene oggetto di garanzia reale. Al fine di esercitare tale diritto, quando oggetto dell'espropriazione è un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, l'art. 603 c.p.c. dispone che il creditore deve notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando nel precetto il bene del terzo che intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata. In questo modo il terzo è posto nella condizione di poter evitare la procedura esecutiva attraverso il pagamento del debito in favore del creditore, senza però essere a ciò obbligato.

La notificazione del precetto, pertanto, ha nei confronti del terzo la mera funzione di avvertirlo dell'imminente espropriazione, cui sarà dato corso qualora il debitore non paghi il debito precettato entro il termine indicato.

Il terzo non ha interesse a proporre opposizione al precetto per far accertare di non essere tenuto al pagamento del debito altrui quando nel precetto, notificato unitamente al titolo esecutivo, l'intimazione a pagare è effettuata nei confronti del solo debitore ed emerge con chiarezza la qualità del terzo datore di ipoteca.

La Corte, in un'altra occasione, si è spinta oltre, affermando che non sussiste l'interesse ad agire del terzo neppure in caso di intimazione di pagamento, contenuta nel precetto, diretta anche al terzo datore di ipoteca, se nello stesso precetto è stata indicata la qualità di terzo datore di ipoteca e sono stati indicati i beni su cui l'ipoteca è stata costituita. Secondo la Suprema Corte, infatti, queste specificazioni rendono riconoscibile l'errore compiuto nell'intimazione di pagamento, dovendosi invece ritenere che l'esecuzione sia stata minacciata nei confronti del terzo solo in quanto tale, e non come debitore, e, pertanto, limitata ai beni gravati da ipoteca (cfr. Cass. civ., 3 settembre 2007, n. 18534).

L'intimazione ad adempiere nel precetto non va rivolta al terzo ma soltanto al debitore, che resta il destinatario principale degli atti propedeutici all'esecuzione (cfr. Trib. Padova, 30 novembre 2016; contra Redenti-Vellani, Diritto processuale civile, Milano, 2011, i quali affermano che la formula del precetto deve essere integrata con l'avvertimento specifico anche al terzo che, in mancanza di spontaneo adempimento del debitore o, in sua vece, dello stesso terzo, nel termine di dieci giorni, si procederà ad esecuzione forzata).

Nel caso in esame, poi, appare del tutto infondata la questione relativa all'interesse ad agire derivante dalla presunta formazione del giudicato sulla qualità di erede ove non contestata, appunto tramite l'opposizione a precetto.

Si rileva, infatti, che la qualità di erede è stata solo affermata nel precetto e non anche accertata con efficacia di giudicato. Non vi è stato, dunque, alcun accertamento, neppure implicito, da parte di un'autorità giudiziaria sulla sussistenza della qualifica di eredi in capo ai ricorrenti. La sola affermazione contenuta nel precetto, atto di intimazione al pagamento proveniente dal creditore, non può in alcun modo acquisire efficacia di giudicato. Per cui è priva di fondamento l'affermazione dei ricorrenti secondo la quale, se non si fossero opposti al precetto, il loro contegno sarebbe stato interpretato come accettazione tacita dell'eredità, con conseguente giudicato sulla qualità di erede indicata nell'atto di precetto dal creditore.

Guida all'approfondimento
  • De Leo, L'interesse ad agire del terzo datore di ipoteca a garanzia di debito altrui nel giudizio di opposizione a precetto in www.eclegal.it;
  • Redenti-Vellani, Diritto processuale civile, Milano, 2011.

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