Interruzione automatica del processo per il fallimento di una delle parti e decorrenza del termine per la riassunzione

Redazione scientifica
13 Luglio 2020

In caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all'art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo secondo la previsione dell'art. 300 c.p.c. ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata, la quale deve fare specifico riferimento al processo sul quale l'effetto interruttivo opera e deve essere diretta al procuratore che in esso rappresenta la parte.

Il caso. In un giudizio riassunto tra una s.p.a., una compagnia assicuratrice e il fallimento di una s.r.l., quest'ultima contestava la tempestività della riassunzione del giudizio, rilevando che il termine dovesse farsi decorrere da una comunicazione inviata via PEC al difensore della s.p.a. La Corte d'appello accoglieva l'eccezione e dichiarava estinto il giudizio.
Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione la s.p.a. lamentando che la Corte territoriale abbia erroneamente individuato la decorrenza del termine per la riassunzione del processo interrotto ex art. 43 l.fall.

Interruzione automatica del processo. La Suprema Corte, ritenendo il ricorso meritevole di accoglimento, rileva che la comunicazione fatta al difensore di cui sopra non poteva considerarsi idonea a far decorrere il termine per la riassunzione perché effettuata senza specifico riferimento al processo de quo e perché diretta ad un procuratore diverso da quello che patrocinava la parte nel procedimento.
Pertanto la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: «in caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all'art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo secondo la previsione dell'art. 300 c.p.c. ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata, la quale deve fare specifico riferimento al processo sul quale l'effetto interruttivo opera e deve essere diretta al procuratore che in esso rappresenta la parte».
Posto che la Corte territoriale non ha applicato tale principio, la cassazione accoglie il motivo e cassa la sentenza con rinvio.

PFonte: www.dirittoegiustizia.it

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