Interruzione automatica del processo per il fallimento di una delle parti e decorrenza del termine per la riassunzione
13 Luglio 2020
Il caso. In un giudizio riassunto tra una s.p.a., una compagnia assicuratrice e il fallimento di una s.r.l., quest'ultima contestava la tempestività della riassunzione del giudizio, rilevando che il termine dovesse farsi decorrere da una comunicazione inviata via PEC al difensore della s.p.a. La Corte d'appello accoglieva l'eccezione e dichiarava estinto il giudizio.
Interruzione automatica del processo. La Suprema Corte, ritenendo il ricorso meritevole di accoglimento, rileva che la comunicazione fatta al difensore di cui sopra non poteva considerarsi idonea a far decorrere il termine per la riassunzione perché effettuata senza specifico riferimento al processo de quo e perché diretta ad un procuratore diverso da quello che patrocinava la parte nel procedimento.
PFonte: www.dirittoegiustizia.it
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